ultim'ora

 


 20 gennaio 2007

E' reato lo scarico non autorizzato di liquami zootecnici

All’argomento in oggetto ci si è già dedicato più di una discussione, si rileggano a questo proposito gli articoli "Gli scarichi da impresa agricola assimilati ad acque domestiche: un inutile pasticcio" - "I liquami zootecnici non sono rifiuti". Di acqua (!) sotto i ponti ne è passata parecchia, le norme continuano a subire ritocchi più o meno gravidi di conseguenze, così anche per la parte che regolamenta il riutilizzo agricolo degli effluenti di allevamento, da ultimo rivista con l’emanazione del testo unico ambientale alias D.lg 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

In data 9 ottobre 2006 con n. 33896, è uscita una sentenza innovativa, nel senso che le motivazioni della stessa non si muovono nel solco tradizionale della Corte di Cassazione in materia di effluenti di allevamento. Questa richiede, per la sua piena comprensione, di riprendere brevemente il filo del discorso a partire dai cambiamenti dell’ultima ora.


 10 novembre 2006  

L'autorizzazione ad una centrale a biomasse

Così come si è verificato per le centrali turbogas oggi la rincorsa riguarda la costruzione di centrali industriali a biomasse. Le potenze termiche complessive sono in genere superiori ai 50 MW termici e quindi l’iter procedurale che porterà approvazione del progetto di impianto è quello della disciplina della valutazione di impatto ambientale. Trattandosi di un progetto dell’elenco B (allegato III, parte seconda) indicato nel Dlgs 152/06 è prevista una fase di verifica (screening) della compatibilità ambientale, che si può trasferire ad una vera e propria VIA sulla base delle decisioni dell’autorità competente. In ogni caso, dopo le conclusioni tratte in sede di screening o di VIA, per l’esercizio di nuovi impianti è richiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale i cui contenuti coincidono per la gran parte con quelli di una valutazione d’impatto.

Per potenze inferiori, fino a 20 MW, rimane comunque d’obbligo il rilascio dell'autorizzazione ambientale intregrata, che tiene conto dei diversi impatti sociali, sanitari e ambientali già richiamati nella disciplina di VIA.


 10 novembre 2006  

Acque di seconda pioggia

La tematica dell’inquinamento idrico prodotto a seguito di un evento piovoso dal dilavamento di piazzali, cortili, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta ad uso promiscuo per il deposito o la movimentazione di materie prime o rifiuti si arricchisce di un nuovo capitolo. La Regione Lombardia ha mandato in stampa una regolamentazione specifica per le acque di seconda pioggia, cioè per quelle acque che, pur non rientrando per definizione tra le più inquinate perché relative ai primi 5 mm, in particolari condizioni possono contenere ancora significative concentrazioni di sostanze dannose per l’ambiente acquatico.

L’argomento è già stato trattato in precedenti occasioni e, come si ricorda il lettore più attento, uno degli elementi che è ancor oggi più dibattuto a livello internazionale è la determinazione dell’entità della precipitazione intesa come "prima pioggia" ("first flush"). In realtà da tempo i paesi anglosassoni si sono orientati ad individuare soluzioni di contenimento, denominate buone pratiche, che prescindono da questa considerazione preferendo come obiettivo quello di trattenere una percentuale adeguata (60-80%) delle acque cadute nel corso di un anno basandosi su curve di possibilità pluviometriche.


 28 maggio 2006  

Sentenza sulle emissioni della centrale di Porto Tolle

Si ritorna a discutere sulla natura dei combustibili utilizzati presso la Centrale Enel di Porto Tolle (Polesine Camerini), argomento già trattato nel marzo del 2002 (Viaggio tra i nuovi combustibili: Orimulsion a porto Tolle). In quella data enti, comitati, politici ed ambientalisti erano concentrati nella valutazione di quello che sarebbe potuto accadere con la conversione del combustibile della centrale da olio ad alto tenore di zolfo a questo nuovo bitume di origine venezuelana di nome Orimulsion.

Il passaggio ad Orimulsion era in realtà una soluzione alternativa al progetto di ambientalizzazione dei quattro gruppi di produzione presentato in data 30 marzo 1994, per garantire il rispetto dei limiti di emissioni imposti ai sensi del Decreto n. 203 del 24.05.1988, dettati nel D.M. 12 luglio 1990, e basato sul suo funzionamento con combustibile STZ allo 0,25 % di zolfo. La scelta, più conveniente dal punto di vista economico, era così motivata:

"Il mutato scenario energetico nazionale, a seguito di sviluppi del mercato dell’energia, in particolare in termini di tariffe e liberalizzazione, ha indotto l’Enel Produzione a rivedere il suddetto programma di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle. Allo scopo di rendere l’impianto economicamente competitivo e conforme alle disposizioni del DPCM 2.10.1995 (Decreto Bersani), nell’agosto 2000 ENEL ha presentato un progetto di ambientalizzazione per l’utilizzazione di Orimulsion che, tramite idonei sistemi di abbattimento, soddisferà tale decreto e le normative europee in termine di adeguamento ambientale (S0x 200 mg/Nmc – N0x 200 mg/Nmc – polveri 30 mg/Nmc)."


 27 febbraio 2006  

Grano contaminato: cala il sipario

Nel più generale disinteresse dei media, quelli che trattano l'informazione diretta al grande pubblico, sembra sia arrivato al capolinea il caso "avvelenato" del grano canadese. Sono state infatti consegnate gli esiti delle analisi sui campioni di cereale appartenente alla partita della nave Loch Alyn e ancora presente nei 15 mulini che lo avevano acquistato verso la fine dell'anno scorso. Dopo il lavoro di ricostruzione della GdF sono state rinvenute 35.000 t. (su 44.000) di grano da lavorare in silos, celle e fosse di raccolta. L'ocratossina è stata ritrovata in concentrazioni inferiori alla soglia limite e quindi il magistrato inquirente ha provveduto al dissequestro di tutti i contenitori.


 24 gennaio 2006  

Grano contaminato: fino a che punto?

L'allarme del grano contaminato da ocratossina è l'ultimo di una lunga serie. Si è trattato di un periodo particolarmente funesto per la nostra produzione alimentare, iniziato con le preoccupazioni sulla diffusione del virus aviario e la conseguente ricaduta occupazionale sul settore avicolo, continuato con la scoperta dell'Itx nel latte per l'infanzia ed il sequestro a tappeto dei prodotti imballati in tetrapack, gli ovoprodotti a base di uova avariate e la pasticceria a rischio, il pomodoro in avanzato stato di decomposizione e la passata nazionale, gli spaghetti al piombo venduti in Polonia. Certo che una domanda sorge spontanea: ma cosa diavolo sta succedendo?

La prima risposta che si tende a dare è che la degradazione ed il malcostume di cui vediamo gli effetti giornalieri si sta facendo strada anche in questo campo. Secondo l'alibi che viene invocato " si fa per poter rimanere nel mercato" non esiste scrupolo all'uso di mezzi per ridurre i costi e continuare a vendere, anche se questo significa mettere a rischio la salute delle persone. Ciò è grave, inutile ribadirlo, se la deriva è questa dobbiamo aspettarci un'escalation di frodi e avvelenamenti.

La seconda, più meditata, assegna maggior peso al fattore mediatico che accomuna questi questi casi e all'enfasi con cui vengono presentati. Non di meno la stessa magistratura interviene sempre più di frequente offrendo la possibilità di dare risalto a notizie che altrimenti non avrebbero avuto l'onore della pubblicazione. Per garantire visibilità a questo e a quell'altro si finisce per indurre il consumatore a pensare che non ci si debba più fidare di quello che compriamo.

 


 24 gennaio 2006  

Fanghi di lavaggio inerti: nuova sentenza

Ancora una sentenza che farà discutere. La Cassazione torna ad esprimersi sui fanghi provenienti dal lavaggio di inerti (n° 42966/05). Nella vicenda descritta si tratta in realtà di una cava di pietra il cui giacimento presenta intrusioni di ofioliti, una roccia che contiene naturalmente amianto. Il sequestro della cava convalidato dal magistrato nasce dalla considerazione che i fanghi derivanti dalle operazioni di lavaggio possano contenere amianto e pertanto la loro gestione dovesse essere ricondotta alla normativa sui rifiuti per diversi motivi, non ultimo verificare se le modalità di eliminazione comportino rischi ambientali. In effetti i fanghi vengono stesi sull'aia dove sono fatti asciugare e quindi sono trasportati altrove per la loro riutilizzazione a ripristino morfologico di un invaso. In condizioni normali presumibilmente non ci sarebbe niente da ridire, con la presenza scomoda dell'amianto esiste invece il timore che si abbia un rilascio della pericolosa fibra.


 30 novembre 2005  

La contaminazione alimentare da Itx (ovvero come non dovrebbe essere gestita un'emergenza)

"Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute."

Queste sono le indicazioni che si trovano dettate all'art.19 del Regolamento CE n.178/02 che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Probabilmente l'idea che si sono fatti gli italiani è che molte cose non abbiano funzionato in questa che è nota come emergenza itx. Per poter capire cosa non sia partito con il piede giusto dobbiamo proprio iniziare da qui, da questo articolo, dal regolamento e dalle motivazioni che hanno indotto la UE ad introdurlo nel diritto comunitario.


 9 ottobre 2005  

Terre e rocce contaminate: la guida

Venerdì 10 giugno 2005 si è tenuto in Assindustria a Firenze il Seminario "Terre e rocce da scavo: materiali o rifiuti?". Nel corso dell’iniziativa è stato ufficialmente presentato un interessante documento, frutto del lavoro del personale tecnico delle Agenzie di Protezione Ambientale, nazionale e regionali, dal titolo "Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo".La lettura della guida si presta quindi ad un aggiornamento di quanto avvenuto ad oggi nell'ambito di una delle tante questioni interpretative riguardante il più grande tema dei rifiuti. Come apertura gli estensori tengono a precisare che le informazioni contenute nel testo sono indicative e non prescrizionali, il che sgombra il campo da possibili critiche sulle ricadute che queste potrebbero avere sia sul versante amministrativo che dei controlli.

 


 9 ottobre 2005  

Autorizzazione si, autorizzazione no:la contesa sulle ecopiazzole

"L’azione di contrasto relativa alla diffusa illegalità in materia di raccolta di rifiuti urbani mediante predisposizione di centri di raccolta comunali meglio noti come ecopiazzole (o ecocentri, o isole ecologiche o riciclerie ecc.) realizzate senza alcuna regola ha avuto finalmente soddisfazione grazie alla Suprema Corte che, con sentenza n. 26379/05 della terza sezione penale (Pres. Postiglione – Est. Onorato), si è espressa nel senso di ritenere applicabile ai suddetti centri l’art.6, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo n°22/97. "

Come i nostri lettori sanno qui, su queste pagine, abbiamo stigmatizzato l’intervento repressivo delle Forze dell’Ordine nei confronti delle isole ecologiche prive di autorizzazione ai sensi degli artt.27, 28 del D.Lvo 22/97. Il sequestro di un ecocentro, area pubblica di deposito rifiuti riciclabili di cui non si può proprio disconoscere l’utilità, con il carico di disdoro pubblico che conferisce alle istituzioni locali, platealmente messe sullo stesso piano di chi esercisce traffici illeciti, non trova giustificazione alcuna sotto il piano della protezione ambientale. Anzi, come è stato sottolineato, proprio un intervento del genere mette a rischio l’organizzazione della raccolta con possibili riflessi in termini di abbandono rifiuti, vista l’impossibilità di accedere al centro posto sotto sequestro.


 23 giugno 2005  

Dieci domande sul decreto solventi

Continuano a pervenire numerose osservazioni e domande inerenti l'applicazione del D.M. 44 di recepimento della Direttiva 1999/13/CE chiamata comunemente Direttiva Solventi. Premesso che le opinioni espresse non detengono il carattere dell'interpretazione autentica, ma sono il risultato di un approccio tecnico alla lettura delle norme accompagnato dal confronto con la loro pratica applicazione, si risponde come segue.


 20 maggio 2005  

Rifiuti nelle forme usualmente commercializzate

L'ultimo "effetto collaterale" delle procedure semplificate in materia di rifiuti non pericolosi è stato messo in luce dal Corpo Forestale dello Stato della Regione Veneto che, dopo un anno di indagini, su impulso del magistrato inquirente, ha provveduto a sequestrare due stabilimenti di produzione del calcestruzzo più quattro chilometri della Linea Alta Velocità Venezia-Milano, un cavalcavia, un cantiere di una zona industriale ed una strada. Il reato: aver utilizzato come sottofondo una miscela di cemento contenente rifiuti non consentiti o comunque non sufficientemente inertizzati. Le persone indagate sono 28 tra chi ha esercito i due impianti di produzione, chi ha conferito rifiuti perché venissero introdotti nella miscela cementizia e chi ha utilizzato la stessa per la realizzazione delle opere descritte.


 26 gennaio 2005  

IPPC : in arrivo il nuovo decreto in applicazione integrale alla direttiva 96/61/CE

Seconda parte

Riprendiamo in esame lo schema di decreto, dopo un primo assaggio avvenuto nello scorso mese di novembre.

Lo schema di decreto è stato sottoposto alle valutazioni delle Commissioni V, VIII e X della Camera nel corso del mese di dicembre. Non si sono sollevate particolari obiezioni al testo nel suo complesso e le modifiche proposte sono di poco conto. Solo la Commissione X, Attività Produttive, ha rimarcato la necessità di ritornare sull'aspetto delle competenze in materia di centrali energetiche con potenza superiore a 300 Mw termici:

"in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo andrebbe in ogni caso preservato il principio del procedimento unico per l'autorizzazione delle centrali con potenza superiore a 300 MW termici, al fine di mantenere tempi procedurali certi e ragionevolmente ristretti."

Ecco di seguito alcune altre considerazioni in merito alle novità rispetto alla versione attualmente in vigore, il D.Lvo 372/99.


 26 dicembre 2004  

Movimentazione, deposito e imbarco di rifiuti in ambito portuale

Sono un ispettore della gdf e desideravo porle una domanda. Qualora un impresa che effettua recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (gomme usate) decide di trasferire i rifiuti a mezzo nave, affidandone la movimentazione ad un impresa portuale per il carico su nave, dando luogo a un deposito in ambito portuale. Secondo Voi l'impresa portuale deve essere iscritta all'albo delle imprese che esercitano il recupero o smaltimento di rifiuti?


 26 dicembre 2004  

Autorizzazione tacita per gli scarichi domestici da case sparse

Salve. Ho appena letto la sua "proroga balneare degli scarichi" e con riferimento al penultimo capoverso volevo solo comunicarle che la Regione Marche con la Legge 23/02 nel riordinare le competenze fra i vari enti (Province, Comuni ed Azienda Ciclo Integrato) ha avuto la "bellissima" idea di "TACITAMENTE AUTORIZZARE tutti gli scarichi delle acque domestiche delle case sparse" senza nemmeno porsi il problema se gli stessi rispettino o meno la Delibera Interministeriale 4.02.1977 allegata alla ex legge 319/76 (tenuta in vita dall'Atr. 62, punto 7 del DLGS 152/99) Sarebbe graditissimo un suo commento tenendo conto che di quegli scarichi abbiamo migliaia di pratiche in archivio, quelle previste dal primo comma dell'ART 14 (o15) della ex 319/76, dei quali non sappiamo, a questo punto che farcene - Grazie.


 26 novembre 2004  

IPPC : in arrivo il nuovo decreto in applicazione integrale alla direttiva 96/61/CE

Prima parte

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 novembre scorso, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, Matteoli, ha approvato uno schema di decreto legislativo per l’attuazione integrale della direttiva 96/61 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Commissioni parlamentari competenti. La Conferenza Stato_Regioni il 25 novembre si è espressa con un parere favorevole condizionato ad alcuni emendamenti al testo (www.regioni.it), mentre i passaggi parlamentari sono in corso. Se tutto va bene si prevede che il decreto sarà in pubblicazione sulla G.U. entro la fine dell’anno. Questa improvvisa accelerazione è sicuramente legata alle imminenti scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione ambientale integrata che, si calcola, interesseranno circa 10.000 impianti produttivi nel nostro Paese. E’ logico considerare che molte delle novità introdotte con il nuovo testo possano avere riflessi importanti sulle istruttorie che avranno svolgimento nel corso del 2005 e sulla loro conclusione. Di seguito anticipiamo le principali innovazioni, sempre che si confermino tali anche dopo l’esame parlamentare, in riferimento agli articoli del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n°372 che andranno a modificarsi.


 26 novembre 2004  

La definizione di scarico pericoloso

Sono titolare di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione che prevede l'erogazione di gpl, benzina verde e gasolio. Il comune mi ha richiesto un documento nel quale venga dichiarata l'assenza, negli scarichi idrici dell'impianto, delle sostanze presenti nelle tabelle 3a e 5 del Dgls 11/05/1999 152. Vorrei sapere se la benzina ed il gasolio possono essere considerati oli minerali o idrocarburi non persistenti e se la presenza di un disoleatore a gravità può garantire che queste sostanze vengano scaricate in fogna.Colgo l'occasione per ringraziare.


 25 ottobre 2004  

Sui testi unici in materia ambientale si deve riporre (la) fiducia

Come molti sapranno al Senato il 17 ottobre è stata votata la fiducia sull'articolo 1 del maxi-emendamento con cui il Governo ha ripresentato il testo del progetto di legge "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione". Certo che non è un gran biglietto da visita quello di una norma che nelle premesse si ispira ai principi più elevati in materia di tutela dell'ambiente, mentre qualche articolo più in là introduce paradossalmente quanto di più dannoso e pregiudizievole ci possa essere per l'ambiente stesso: un condono edilizio nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Verrebbe da pensare ad una seria patologia schizzoide del legislatore.

Sperando che nel passaggio dal Senato alla Camera la coscienza civile del nostro Paese possa far rinsavire un numero sufficiente di parlamentari perché l'articolo del condono sia al più presto ritirato, occorre farsi una ragione sul fatto che il progetto di legge delega troverà prossima pubblicazione in G.U. e quindi attuazione nel nostro ordinamento. Ma non è con l'eliminazione dell'articolato sul condono che il resto sia tutto rose e fiori, purtroppo. Rimangono numerose contraddizioni.


 25 ottobre 2004  

Il trattamento appropriato di uno scarico fognario da agglomerato urbano

Sono un funzionario della Provincia di ( ) e mi occupo di autorizzazioni allo scarico. Ultimamente sto curando lo scarico delle acque reflue urbane di un Comune con meno di 10.000 A.E. in mare. La  depurazione dei reflui è affidata ad una vasca Imhoff cui segue una fase di clorazione. L' art. 31 comma 2 del D. Lgs. 152/99, prevede che i Comuni con meno di 10.000 A.E. che recapitano i reflui urbani in mare, debbano dotarsi di "trattamento appropriato" entro il 31/12/05. Resta dubbio su cosa comporta l'applicazione di tale articolo. Fino al 31/12/05 i Comuni che si trovano in tali condizioni non sono obbligati al rispetto di alcuna norma? In teoria potrebbero sversare i propri reflui in mare senza alcun trattamento di depurazione? E' quindi possibile, rifacendomi al caso cui ho fatto cenno prima, rilasciare l'autorizzazione allo scarico considerando il trattamento dei reflui con fossa Imhoff quale "trattamento appropriato"? Qualora fosse possibile e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. dd) che definisce il "trattamento appropriato", lo scarico non dovrebbe rispettare alcun limite tabellare previsto dal D. Lgs. 152/99, considerando anche il fatto che la Regione non ha ancora definito gli obiettivi di qualità per i corpi idrici recettori? Infine, qualora sia possibile l'autorizzazione e non debba essere rispettato alcun limite, non dovrebbe essere previsto alcun controllo da parte dell'ARPA sulla qualità dell'effluente? Grazie per la disponibilità.


 25 settembre 2004  

Sull'applicazione della normativa rumore: una circolare del Ministero dell'Ambiente

Luci e ombre sui contenuti della Circolare 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali " emanata dagli uffici del Ministero dell’Ambiente e pubblicata sulla G.U. n. 217 del 15-9-2004.

Occorre comunque salutare come positiva questa iniziativa del Ministero dell’Ambiente, è la prima volta che viene pubblicata sulla G.U. una circolare riguardante l’argomento. Fino ad oggi le posizioni del Ministero sulle diverse problematiche sollevate dall’applicazione della L.447/95 erano espresse sottoforma di note e chiarimenti alla presentazione di precisi quesiti da parte di amministrazioni e tecnici del settore e quindi rintracciabili solo in copie che ci si passava religiosamente come oggetti preziosi. Con la circolare si inaugura un approccio più trasparente rispetto al recente passato. Naturalmente nessuno si illude sul fatto che una circolare possa essere riconosciuta valida sotto il profilo della gerarchia delle leggi: facilmente verrà contestata nell’ambito di un contenzioso. Tuttavia per la gestione quotidiana dei problemi di rumore il valore di una lettura ministeriale delle disposizioni vigenti non può essere ignorato.


 20 agosto 2004  

Nuovi reati per traffico dei rifiuti: di mezzo c'è sempre il compost

Ormai si corre il rischio di diventare ripetitivi. Finchè il legislatore non porrà mano alle procedure semplificate in materia di recupero rifiuti è destinato a prosperare il fenomeno delle attività illecite che sfruttano il paravento di impianti di compostaggio e simili per miscelare, declassificare, smaltire abusivamente sui terreni agricoli fanghi industriali contenenti sostanze pericolose.

Di nuovo ci si trova a dover commentare l’ennesima operazione delle forze di polizia, NOE e Corpo Forestale dello Stato, che, coordinate dai magistrati e supportate tecnicamente dal personale delle Agenzie di Protezione Ambientale (Arpa), hanno potuto interrompere un pericoloso andirivieni di rifiuti industriali tra la Toscana, Lazio e Campania. Assale lo sconforto di fronte a questo ennesimo episodio di malversazione in campo ambientale.


 20 agosto 2004  

Le emissioni diffuse

Buongiorno, complimenti per il sito, è uno dei pochi che riesce a mettere ordine nella giungla normativa ambientale.

Seguo una ditta che si occupa di miscelazione di prodotti ausiliari per l'industria conciaria. Tali miscelazioni avvengono all'interno di un capannone, il quale non ha nessuna soffiante o ventilatore che convogli l'aria all'esterno. Facendoci visita, l'ARPA ci ha detto che avremmo dovuto dichiarare, ai sensi della 203/88, l'emissione diffusa da questi bacini di miscelazione, anche se in realtà siamo conformi all'atmosfera in ambiente di lavoro ai sensi della 626.  Quale prevale? Grazie mille e cordiali saluti.


 28 giugno 2004  

I rifiuti dalle attività estrattive

In logica continuazione con l'articolo del mese di marzo ci occupiamo di nuovo dell'argomento a causa di un passaggio importante che è avvenuto nei palazzi della Comunità Europea a Bruxelles. Probabilmente il cammino è ancora lungo, ma è indubbio che dalla UE uscirà prima o poi una nuova direttiva sui rifiuti, di una particolare categoria di rifiuti, quelli provenienti da attività estrattive.

Il recente passaggio istituzionale è relativo alla risoluzione positiva, di accoglimento, sulla proposta di direttiva, da parte della "Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori" che in data 16 marzo 2004 ha concluso l'esame con un parere favorevole condizionato ad una serie di modifiche del testo trasmessole dal presidente del Parlamento. La proposta di direttiva della Commissione Europea sulla gestione dei rifiuti estrattivi era stata presentata al Parlamento con lettera del 2 giugno 2003 a norma degli articoli 251, paragrafo 2, e 175, paragrafo 1, del trattato CE (COM 2003 319).


 28 giugno 2004  

Rumore da traffico veicolare: è uscito il decreto

Sulla G.U. del 1° giugno 2004 è stato pubblicato il D.M. 30 marzo 2004 n° 142 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447." Era uno dei regolamenti più attesi causa l'importanza dell'effetto impattante dei veicoli in transito su strade e autostrade sul contesto abitato presente. E' certamente uno dei maggiori responsabili del malessere di chi vive nelle nostre città, uno degli elementi che più incide come disvalore sulla qualità di vita delle comunità. Il regolamento era già pronto alla fine del 1999, ma, come sempre quando si tratta di individuare un onorevole compromesso tra costi e benefici di una norma che mira a migliorare lo stato di salute delle persone, i tempi della decisione si allungano. Il tempo perso non è peraltro stato tutto ben speso in quanto, come vedremo, si sono ridimensionati gli obiettivi di risanamento che ci si poteva attendere con l'applicazione della L.477/95 in ambito urbano.

 

Se volete dei chiarimenti, potete scrivere all'idirizzo sotto, senza impegno, si proverà a darvi delle risposte sensate,

 

Avete letto qualcosa che non vi convince, o volete portare qualche elemento in più, avete qualche caso esemplare da descrivere o volete intervenire con un saggio o un commento? Lo spazio c'è, dovete solo inviare il testo

 

 

 

 

documenti

leggi e sentenze

chiarimenti

interventi

L'allarme diossina a Porto Torres resta un mistero. Per la Regione e per il ministero dell'Ambiente nel pescato del mare su cui si affaccia la zona industriale è stato rilevata la presenza di diossina in valori che superano fino al duecento per cento i limiti stabiliti dalla legge, ma nessuno riesce a dire se esiste un'emergenza sanitaria o no. Monitoraggi, analisi e controanalisi, indagini scientifiche: tutto per produrre una lunga catena di dati sull'inquinamento della zona industriale di Porto Torres, e tutto praticamente inutile. Nessuno sa dire se l'inquinamento abbia alterato anche la catena alimentare, e messo a rischio la salute pubblica. Ogni ente ha collezionato dati sui livelli di inquinamento seguendo ciascuno un proprio metodo, e senza mai confrontarsi con gli altri soggetti preposti ai controlli. Il risultato è che i dati rilevati non possono essere messi in comune e non possono dire se a Porto Torres esiste o meno un'emergenza sanitaria. A gettare la spugna esimendosi dal dare una diagnosi certa è lo stesso tavolo tecnico nato per provare a dare un nome al grado di avvelenamento del Golfo dell'Asinara. Un tavolo coordinato dal responsabile dello Spresal della Asl n°1, Teresa Marras, con i rappresentanti dei Comuni di Sassari e Porto Torres, dell'amministrazione provinciale, consulenti esterni della Regione e dell'Istituto zooprofilattico.


 20 gennaio 2007

L'abbandono di veicoli fuori uso in area privata

Le pongo un quesito. Su un area privata il proprietario ha posteggiato n. 2 autoveicoli (2 autocarri con massa a p.c. non superiore a 35 q.li), ancora muniti di targa, ma in evidente stato di abbandono (ruggine, vetri rotti, erbacce alte tutto intorno, fermi da almeno 3 - 4 anni in quel punto, senza assicurazione).

Ora devo sanzionare a termine del D.Lgs. 209/2003 poichè egli non ha provveduto alla consegna ad un centro di raccolta e sul come fare questo non ho alcun dubbio circa la procedura da intraprendere. Incontro però un problema se a sanzione amministrativa applicata (di oltre 1600 Euro) questi non rimuove i veicoli di cui sopra.


 20 gennaio 2007

Le emissioni, occasionali e non, da attività di verniciatura

In merito alle emissioni in atmosfera il c. 10 art. 269 dlvo 152/06 parla di verniciatura non occasionale; vorrei avere una definizione di "occasionale" e sapere qual'è la procedura autorizzatoria in caso invece di verniciatura occasionale. Grazie mille. Saluti.


 10 novembre 2006  

Come si classificano i rifiuti elettronici?

Buongiorno, sono una frequentatrice del suo sito, spazio davvero utile per chi si trova a gestire tematiche di tipo ambientale.

Le scrivo per un dubbio che di recente ha creato qualche problema all'azienda per cui sto lavorando: una società di sviluppo software. La questione è lo smaltimento delle apparecchiature informatiche, o meglio la corretta identificazione del loro codice CER. Tali apparecchiature sono classificate con codici a specchio, ma è davvero impossibile per un utilizzatore, quali sostanze sono contenute esattamente in un pc piuttosto che un portatile per poter attribuire con certezza il codice non pericoloso o pericoloso. La lettura dell'introduzione alla classificazione dei rifiuti (all. d parte 4 del 152/2006) suggerisce di basarsi sui criteri quantitativi (% in cui le sost. pericolose sono presenti rispetto al peso del rifiuto). Parlando di un pc, ad esempio, si potrebbe allora escludere (per buon senso) che le sostanze eventualmente presenti al suo interno superino quelle percentuali, dato il peso complessvo che ha un apparecchio di quel tipo. Il pc può essere allora classificato come non pericoloso. Le sembra un ragionamento corretto? E per i monitor che contengono tubi a raggi catodici? Per un'azienda che fa solo servizi può essere una questione importante poichè se il rifiuto è non pericoloso lo potrà conferire al servizio pubblico, viceversa dovrà rivolgersi a privati ed attivare registri, mud ecc ecc

Grazie per l'attenzione!!


 28 maggio 2006  

Come cambia la disciplina sulle emissioni

Ebbene il decreto legislativo riguardante "Norme in materia ambientale" (che curiosamente corrisponde come numero. Il 152, al "vecchio" testo unico sulle acque) è stato pubblicato sulla G.U. n°96 del 14 aprile 2006 e quindi è legge a tutti gli effetti. La confusione amministrativa nel paese è a livelli di pericolosità tale da giustificare provvedimenti risolutivi da parte del neo Ministro all’Ambiente e Territorio, provvedimenti di cui non si vedono ancora bene i contorni né quando avranno (e come) efficacia. In questo stato di sospensione in cui le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente non sanno bene cosa fare per cui, nell’incertezza, incrociano le braccia in attesa di una illuminazione, chi ci rimette non è solo l’ecosistema, come si potrebbe bene immaginare, ma anche un altro "sistema", quello delle imprese. Sebbene Confindustria si esprima per il mantenimento di questo codice per gli innegabili vantaggi che ne deriveranno in termini di sburocratizzazione e quindi per l’economia generale, la base mugugna a causa dell’improvvisa perdita di riferimenti che ha causato la sua entrata in vigore. Laddove serve avere un’autorizzazione per realizzare o modificare un impianto produttivo tutto si ferma per mancanza di deleghe, competenze, organici, indirizzi e quant’altro, lasciando l’imprenditore nel dubbio se procedere senza titoli rischiando inevitabili denunce o aspettare perdendo i tempi rapidissimi del mercato.


 28 maggio 2006  

Quesito sul rumore prodotto da un ciclo continuo

Cosa può fare una famiglia che abita vicino ad un impianto che si definisce a ciclo continuo il cui rumore disturba in qualsiasi ora del giorno e della notte?

Purtroppo la tutela dal rumore di un impianto a ciclo continuo non è così garantita dalle norme. Fa fede una massima del Consiglio di Stato che così recita:

"Secondo l’art. 2 del D.M. 11 dicembre 1996, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo: a) quello in cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione". Ai fini della corretta definizione di uno stabilimento industriale come "impianto a ciclo continuo", basta la sussistenza di uno dei presupposti per identificare l’impianto nella categoria in questione. Induce a tale conclusione l’interpretazione logico-letterale della disposizione in esame. Invero, appare agevole ritenere che alla lett. a) del menzionato art. 2 sono state considerate alcune situazioni tecniche (interruzione d’attività provocante danni all’impianto, mancata continuità d’esercizio finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, ecc.), la cui possibile evenienza vale a qualificare indirettamente l’impianto di riferimento quale "impianto a ciclo produttivo continuo"; mentre, con la lett. b) dello stesso articolo, si è inteso completare la fattispecie, stabilendo che in tutte le ipotesi in cui si applica all’esercizio il contratto collettivo nazionale di lavoro " sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", per ciò stesso, in maniera diretta ed automatica, l’impianto sia da ritenere a ciclo produttivo continuo. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6274. "

 


 27 febbraio 2006  

Le vernici per carrozzeria

Siamo rivenditori di vernici e la parola d'ordine è cambiare da solvente alla vernice all' acqua. Questo perchè a detta della casa madre di vernice che commercializziamo, dal 01/01/07 non saranno più in produzione i prodotti solvente. La commercializzazione degli stessi invece proseguirà fino al 31/10/07. Queste informazioni corrispondono a verità ? Potrebbero esserci carrozzerie che in base a certi requisiti, non siano obbligate a usare prodotti all' acqua o a basso VOC (alto solido) ? Nel ringraziarLa per l' attenzione e attendendo una sua graditisima risposta, colgo l' occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.


 23 febbraio 2006  

Modifiche in vista per le procedure semplificate di recupero rifiuti

Anticipando quella che sarà la versione finale pubblicata sulla G.U. del nuovo testo unico in materia ambientale, quindi con il beneficio d’inventario che abbiamo già detto, apriamo le danze con l’esame delle novità che riguardano le disposizioni riguardanti il recupero dei rifiuti in regime c.d. semplificato, oggi ancora dettate dagli artt. 31, 33 e seguenti del D.Lvo 22/97.

Come si è avuto occasione di dire in più riprese su questo sito nell’applicazione delle procedure semplificate sui rifiuti nel nostro paese sono emerse diverse criticità, tra le quali, quella più preoccupante, il fatto che hanno finito per rappresentare la via preferenziale per l’esercizio di traffici illeciti.

 


 25 gennaio 2006  

Contrordine: i T.A.R. adesso applicano il limite differenziale

Due buone notizie sul fronte della normativa rumore. I giudici amministrativi riconoscono sempre più spesso essere un errore la disapplicazione del limite differenziale nell'ambito di controversie relative ad inquinamento da rumore, proprugnato in passato in diverse occasioni e avvallato da ultimo dal Consiglio di Stato. Nonostante un intervento chiarificatore del Ministero dell'Ambiente, già commentato su questo sito, qualcuno si ostinava ancora a perseguire una lettura distorta dell'art. 6 della l. n. 447/95 secondo la quale nei Comuni dove non è è stata effettuata la zonizzazione non sono applicabili i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 ma solo i limiti assoluti.


 24 gennaio 2006  

Se passa il Testo Unico sull'ambiente...

Non ci si è avventurati a commentare prima i contenuti del decreto in attuazione della c.d. delega ambientale per comprensibili motivi: le bozze, si sa, sono soggette a revisioni, e, in particolare questa, che di contestazioni ne sta ricevendo così numerose ed importanti, che meriterebbe una completa riscrittura. Il rischio è quindi di perdere tempo ad esaminare delle disposizioni che, alla fine, con la pubblicazione sulla G.U., potrebbero essere sostanzialmente modificate. Tuttavia il tempo stringe e, vista la volontà del Governo a chiudere con l’approvazione del testo discusso, considerato che è cosa fatta la proroga di 15 giorni all’attività delle Camere e quindi non si può più sperare nella scadenza del 29 gennaio, diventa giocoforza necessario iniziare ad esaminare l’articolato per capire quello che ci aspetta.

Nel frattempo tuttavia molti pareri autorevoli sono stati espressi, per la maggiorparte decisamente contrari, alcuni più "pesanti" istituzionalmente. Non c’è alcun dubbio che il voler procedere forzatamente con l’approvazione del testo unico nonostante il parere contrario dei Comuni, delle Province e delle Regioni comporterà un prevedibile incremento del contenzioso riguardante la distribuzione dei poteri tra centro e periferia. Questi conflitti di competenze genereranno una immaginabile confusione che andrà a sommarsi a quella conseguente ad interventi del genere "tagliaecuci" ravvisabile su tutto l’armamentario costituito da 700 pagine del prodotto ministeriale, i cui criteri guida si può comprendere non siano proprio stati improntati al rigoroso rispetto dei principi fissati nelle norme esistenti.


 23 novembre 2005  

La Cassazione sui rifiuti: commento alle ultime sentenze

Un numero più consistente del solito di sentenze sulla normativa rifiuti è stato dato alle stampe dalla Corte di Cassazione in quest'ultimo periodo. Vediamone novità e conferme.

Rifiuti e acque di dilavamento (n.34377/05): secondo la Cassazione le acque di dilavamento inquinate da oli e grassi che ruscellano sulle sponde di un corso d'acqua sono rifiuti, non sono scarichi. La vicenda da cui trae origine la sentenza è questa. Viene segnalato un deposito di rottami, tra cui anche auto da demolire, il cui dilavamento da parte delle acque piovane comporta il rilascio di oli e sostanze solide nel vicino corso d'acqua. Il deposito si trova infatti lungo le sponde di un corpo idrico e non dispone, evidentemente, di sistemi di raccolta dei liquidi che si originano sulla sua superficie. Tuttavia siamo nel maggio del 2001 e non è ancora stata recepita la direttiva comunitaria sui veicoli fine vita.


 23 novembre 2005  

Quali sono le specifiche chimico-fisiche dei rottami ferrosi?

Dovendo verificare la conformità dell'autorizzazione a ricevere rifiuti ferrosi di un'acciaieria ci è stato risposto che adesso sono materie prime-seconde perchè corrispondono a non ben qualificate norme internazionali. Non potendo disporre del testo di queste norme le chiedo quali sono le specifiche chimico-fisiche che devono avere i rottami ferrosi per essere considerati materia prima secondaria? Grazie.

Come forse molti sanno in Lombardia, in specie nella provincia di Brescia, esiste il più alto numero, per il nostro paese, di acciaierie di seconda fusione, cioè imprese che producono acciaio a partire dal rottame ferroso di recupero. La Giunta lombarda ha avuto quindi la buona idea di finanziare la nascita di un centro di controllo pubblico per le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali di recupero in modo da poter definirne le specifiche alle quali poi si dovranno attenere le imprese stesse una volta autorizzate ai sensi dell'ultimo D.lgs 59/05, in poche parole l'applicazione italiana della direttiva comunitaria meglio nota come IPPC. La decisione solleva quindi reazioni positive e provoca anche qualche curiosità. La domanda che sorge spontanea è infatti: per quale motivo si deve andare a definire queste specifiche quando proprio recentemente è stata emanata a questo scopo una precisa disposizione all'interno della c.d. legge delega per il testo unico in materia ambientale?


 9 ottobre 2005  

I liquami zootecnici non sono rifiuti

Due recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che dirimono il dubbio sull’applicazione della nozione di rifiuto ai liquami zootecnici sono l’occasione per una breve riflessione a proposito di quel che accade anche nel nostro paese. Come forse molti già sanno le poche sane convinzioni che rimangono in materia ambientale corrono il rischio di soccombere quando si profila all’orizzonte una minima affinità con la definizione di rifiuto: prima o poi la rotta si inverte e le barriere crollano di fronte ad un arrembaggio di pronunce sostenute da manifeste dimostrazioni di prova.

In particolare in un tema così "antico" come quello dello scarico di liquami zootecnici la prima e più efficace dimostrazione a contrario riguarda la stessa definizione di scarico: per poter essere riutilizzati come fertilizzanti agricoli i liquami sono raccolti per il tempo della maturazione in ampi contenitori e quindi prelevati da carribotte per essere sparsi sui terreni. Con l’interruzione del collegamento costituito da una "condotta" viene a mancare il nesso con la disciplina in materia, il D.Lvo 152/99, e quindi, automaticamente, si ricade nella legge di governo dei rifiuti.

 


 9 ottobre 2005  

Cambia l'art.844 del Codice Civile sulle immissioni rumorose

E’ iniziata la discussione in Commissione Ambiente della Camera la proposta di Legge n°5951 del 28 giugno 2005 con titolo "Modifica all’articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico". La proposta prende le mosse dall’osservazione di un fenomeno abbastanza frequente che si verifica nel caso in cui un cittadino sottoposto ad un rumore giudicato insopportabile adisce per le vie legali nei confronti del soggetto responsabile di produrre il disturbo. Sebbene infatti siano ormai più di 10 anni che è entrata in vigore la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n°447/95, il cui sistema sanzionatorio prevede l’applicazione di pene pecuniarie e altre accessorie compresa l’inibizione della sorgente rumorosa, i tribunali continuano a dover decidere su contenziosi tra vicini aperti in base al vigente art.844 del Codice Civile. Questo in sostanza ci dice che l’applicazione della Legge Quadro non è evidentemente considerata efficace sotto il profilo della tutela del singolo, il quale preferisce una strada forse più lunga ed onerosa, ma di maggiore soddisfazione.

 


 23 giugno 2005  

Il rumore delle centrali eoliche

Così come è avvenuto per le centrali turbogas anche per le centrali eoliche si sta assistendo ad un fiorire di iniziative "contro" la loro installazione in tutto il paese. Oltre al sorgere di comitati spontanei si registrano prese di posizione non solo delle principali associazioni ambientaliste, ma anche di alcune regioni come il Veneto, la Puglia e la Sardegna che con varie sfumature stanno imponendo uno stop alla nascita di nuove fattorie del vento. Si sono in effetti create le medesime condizioni che hanno prodotto la corsa alle licenze che ha caratterizzato il settore delle centrali a ciclo combinato. In più la legge Bersani ha imposto che per i produttori ed importatori di energia elettrica sia d'obbligo la detenzione di una quota del 2% di produzione da fonti rinnovabili. La scelta degli operatori è ricaduta sull' eolico che è la fonte più economica.

 


 23 giugno 2005  

Dove finiscono i rifiuti?

Per i rifiuti da noi prodotti il problema di trovare un'impresa seria che ce li smaltisca o ne effettui un recupero è molto sentito. I preventivi differiscono spesso, senza tante motivazioni. La maggiorparte delle offerte provengono da impianti di stoccaggio intermedio o messe in riserva. Come è possibile avere le garanzie che il soggetto al quale sono stati affidati i rifiuti per lo smaltimento od il recupero si stia comportando correttamente? Grazie per la cortesia.


 20 maggio 2005  

Le emissioni odorigene

L'odore è la forma più antica di inquinamento dell'aria. I primi conflitti ambientali si possono ascrivere a questa particolari immissioni aeriformi, descritte già nel 600, negli studi di Carlo Cipolla, come "miasmi ed umori, velenosissimi ed appiccicaticci". Ancor oggi costituisce uno degli aspetti di più difficile risoluzione.


 20 maggio 2005  

Come rifurre i solventi emessi: l'esempio francese

La direttiva solventi è ormai a regime nel nostro paese. Con la scadenza del 12 marzo per gli impianti esistenti, relativa alla dichiarazione dei consumi annuali, compreso l’eventuale presentazione del progetto di adeguamento, il decreto 16 gennaio 2004 n°44 sta ormai dispiegando tutti i suoi effetti. Come era ampiamente prevedibile la sua applicazione sta mettendo a dura prova le imprese e le amministrazioni preposte all’esame e al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni. I diversi piani di lettura ai quali si presta l’elaborato della direttiva portano infatti a più di una discussione in particolare quando viene calata sui casi concreti. Pertanto è benvenuta ogni forma di consultazione che possa fornire suggerimenti ed orientamenti sul come materialmente affrontare gli scogli che si presentano. Ci siamo pertanto chiesti perché non analizzare come i nostri cugini transalpini, i francesi, si siano posti concretamente nell’ottica di risolvere questi problemi.


 26 gennaio 2005  

Il piano di riduzione dei solventi ed il principio di equivalenza

Dopo aver letto parecchi documenti sull'argomento, ho ancora qualche perplessità sul calcolo da effettuare circa il "decreto solventi" (D.M. 44 del 16 Gennaio 2004). La provincia di Treviso ha emesso una linea guida in cui non prevede assolutamente il calcolo utilizzando l'allegato III (quindi considerando il residuo fisso), altre amministrazioni invece prevedono solo questo calcolo. Detto questo, non ho trovato nessuna linea guida redatta dalla provincia di Vicenza, per cui non so se il calcolo va effettuato utilizzando la linea guida proposta dall'amministrazione trevigiana oppure se utilizzare il calcolo considerando il residuo fisso. Inoltre ho trovato enormi difficoltà nel reperire il valore del residuo fisso, in quanto nelle schede di sicurezza tale parametro il più delle volte è omesso, ed è difficile fare una stima approssimativa; ammesso che una stima approssimativa si faccia, credo che tale valore possa essere contestato dall'ARPA in quanto (come tutte le stime) è un valore piuttosto soggettivo. Ringraziandola per l'attenzione, cordialmente La saluto.

 


 26 gennaio 2005  

Nuove disposizioni sui biocombustibili

E' stato di recente emanato un nuovo decreto che va a modificare e integrare le disposizioni vigenti in materia di combustibili industriali e civili regolamentate dal D.P.C.M. 8 marzo 2002. Per chi non ricordasse tali disposizioni si sono dimostrate determinanti due anni fa per risolvere un contenzioso giuridico riguardo alla nozione di rifiuto applicabile al combustibile denominato "pet - coke" ed in generale, prevedendo l'inserimento di combustibili non convenzionali all'interno dell'elenco come biodiesel, biogas e biomasse. Proprio quest'ultime sono oggetto del presente provvedimento che prende la seguente denominazione: D.P.C.M. 8 ottobre 2004.


 26 novembre 2004  

Emission trading: si parte con le autorizzazioni

Con l'approvazione del Decreto-Legge 12 novembre 2004, n.273 "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea" sono precipitosamente iniziate le grandi manovre per dare una autorizzazione gas serra alle imprese italiane che ricadono nell'ambito di applicazione del protocollo di Kyoto, o meglio, della direttiva 2003/97/CE (EU ETS d'ora in poi).


 26 novembre 2004  

La gestione dei fanghi di lavaggio degli inerti

Opero come consulente in materia di gestione rifiuti per un'azienda che esercita l'attività estrattiva e conseguente frantumazione di inerti.L'azienda, che risiede nella provincia di ( ), è inoltre abilitata al recupero di rifiuti inerti (R5) con procedura semplificata per alcune tipologie (7.1, 7.2 e 7.11 del D.M. 05.02.1998). Desideravo avere chiarimenti in merito al seguenti punto: i fanghi di depurazione del lavaggio degli inerti sono classificati come rifiuti (12.7 del D.M. citato) e devono essere smaltiti o recuperati (per esempio con autorizzazione R10 presso le aree di cava o altrove). Ovviamente è necessario che vengano stoccati presso un'area, configurandosi in tal caso un deposito temporaneo: esistono oggi norme tecniche per il deposito temporaneo? ovvero, in particolare, oltre al rispetto dei limiti quantitativi e temporali (20 mc e tre mesi) è necessario approntare una piattaforma per l'isolamento dei rifiuti dal suolo? o possono essere stoccati direttamente sul suolo in attesa di essere smaltiti o recuperati?


 25 ottobre 2004  

Scarichi pericolosi in rete fognaria

Leggo con interesse i due approfondimenti in materia pubblicati sul sito ma non trovo ancora risposta a questo quesito: se l'allegato B è volto a modificare il punto 1.2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo n.152 e la sua applicazione è quindi la medesima sotto il profilo dei termini di legge, già stabilita per il decreto legislativo, si deve desumere che il decreto stesso, e quindi l'allegato, sia applicabile ai soli scarichi in corpo idrico superficiale e non, quindi, agli scarichi in fognatura? La risposta a questa domanda è prerogativa fondamentale all'applicazione "tout court", dilazionata o non, dell'allegato B. Resta fissato, peraltro, quanto previsto per gli scarichi in generale dal D. Lgs. 152/99 in relazione alla non miscibilità di scarichi di sostanze pericolose individuati a fonte della compresenza dei due fattori: presenza/utilizzo delle sostanze nel processo + presenza/rilevabilità negli scarichi.Ringrazio anticipatamente per un cortese cenno di risposta. Distinti saluti.


 25 settembre 2004  

Dieci domande sui rifiuti

E' sempre problematico sostenere una tesi circa le modalità di applicazione di una norma ambientale senza sollevare qualche critica. Nella materia dei rifiuti il rischio di incorrere in giudizi severi è altissimo, sia a torto che a ragione, da una parte perché la lettura tecnica di una disposizione spesse volte non coincide con quella giuridica, dall'altra perché i continui interventi modificativi hanno talmente snaturato lo spirito della legge da non poter più distinguere il falso dal vero, o meglio, laddove si disponga di una grande abilità nel collegare le varie parti del puzzle (quelle che servono naturalmente per i propositi che si intende sostenere), da poter dimostrare una cosa e il suo contrario. Pertanto i chiarimenti che seguono muovono dalla volontà di porre un argine allo spaesamento di molti lettori. Questo tuttavia non può impedire che, usciti da qui, le poche certezze acquisite abbiano vita breve.


 25 settembre 2004  

L'autorizzazione allo scarico è per sempre

Nei commenti relativi alle proroghe emanate per lo spostamento in avanti della scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo autorizzativo agli scarichi esistenti di acque reflue industriali si è posto spesso l’accento sul rischio relativo alla possibilità di un condono generalizzato per quegli scarichi relativamente ai quali non è mai stata emessa alcuna autorizzazione. A questo proposito la Corte di Cassazione si è già espressa ritenendo che il significato della specifica "ancorchè non autorizzati" si riferisca a quegli scarichi che le disposizioni antecedenti al D.Lgs 152/99 non sottoponevano ad alcun obbligo di autorizzazione. Sostanzialmente quindi gli scarichi di acque domestiche.


 20 agosto 2004  

La proroga balneare degli scarichi

C’è già stata occasione di dire che in periodo pre-ferie occorre seguire attentamente le cronache parlamentari perché è probabile che si approfitti del generale abbassamento di tensione per sferrare colpi bassi alla normativa ambientale. Cosa che è puntualmente avvenuta con un provvedimento balneare che più non si poteva, visto che la Legge 28 luglio 2004 n° 192, pubblicata sulla G.U. del 3 agosto, converte con modificazioni il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita’ delle acque di balneazione.

Sarà stata per l’assonanza tra acque di balneazione e acque di scarico che il relatore della legge, tal On.Bergami, ha ritenuto di massimizzare il risultato portando a casa non una, ma due proroghe: oltre a quella sul contento dell’ossigeno delle acque di mare anche quella sul differimento dei termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque domestiche ed industriali alla nuova data del 31 dicembre 2004, vista la scadenza del 3 agosto. Si sarà detto "abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno".

 


 28 giugno 2004  

Perchè chiudere le isole ecologiche?

A Modena le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, anche note come ecopiazzole, sono state poste sotto sequestro dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Il sequestro non è stato convalidato dal magistrato di turno che le ha restituite all'uso pubblico nel giro di 48 ore, lo spazio di un fine settimana nel corso del quale in città non si è parlato d'altro.

L'iniziativa ha subito trovato detrattori e sostenitori pronti ad una disfida pubblica a base di interpretazioni autentiche e pareri legali dell'ultima ora e numerose sono state le critiche sollevate sull'operato dell'azienda municipalizzata che le gestisce e delle amministrazioni che le dovrebbero controllare.


 28 giugno 2004  

Scarico di sostanze pericolose: il Ministero ci ripensa

A pochi mesi dall'emanazione del DM 6 novembre 2003 n°367 titolato "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi del'articolo 3, comma 4, del Decreto legsilativo 11 maggio 1999 n°152" il Ministero dell'Ambiente se ne uscito con una direttiva il cui contenuto potrebbe essere sinteticamente reso con queste parole: "Abbiamo scherzato".

Se non fosse che si sta parlando di norme che impongono il rispetto di una sentenza della Corte di Giustizia Europea a seguito di una mancata adozione di piani di tutela delle acque dallo scarico di sostanze pericolose potrebbe scappare anche qualche sorriso. Purtroppo la cosa è seria. Il fatto è che queste norme dovrebbero tutelare l'ambiente, con buona pace della certezza del diritto e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

 

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Il sito de "I controlli ambientali" è dedicato a chi fa questo mestiere. Vorrebbe essere  uno strumento per la raccolta di esperienze, di commenti e riflessioni, di consigli utili (si spera) e quant'altro per poter affrontare la complessità normativa con un minimo di senso pratico, senza perdersi nei formalismi esasperati, nelle questioni di principio, nella ricerca fine a sè stessa. E' evidentemente un sito aperto alla partecipazione di tutti e ha, per questo, un obiettivo e una sfida. L'obiettivo è di diffondere la cultura della prevenzione, grazie a scambi, interventi e collaborazioni. La sfida è di riuscire a trasmettere le basi per rendere più efficace il controllo (e l'autocontrollo) sull'ambiente, magari con il tempo, la passione ed un minimo di idealismo.

"... se fosse possibile, vi regalerei tutto ciò che ho imparato in questi anni e quello che continuo ad imparare, compresi i miei errori. Sono certo che sapreste trasformarlo in qualcosa di nuovo, di diverso. E di migliore..." ( dalla lezione dottorale del dr. Giordano Righini)