chiarimenti
25 ottobre 2004

Leggo con interesse i due approfondimenti in materia pubblicati sul sito ma non trovo ancora risposta a questo quesito:

se l'allegato B è volto a modificare il punto 1.2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo n.152 e la sua applicazione è quindi la medesima sotto il profilo dei termini di legge, già stabilita per il decreto legislativo, si deve desumere che il decreto stesso, e quindi l'allegato, sia applicabile ai soli scarichi in corpo idrico superficiale e non, quindi, agli scarichi in fognatura? La risposta a questa domanda è prerogativa fondamentale all'applicazione "tout court", dilazionata o non, dell'allegato B. Resta fissato, peraltro, quanto previsto per gli scarichi in generale dal D. Lgs. 152/99 in relazione alla non miscibilità di scarichi di sostanze pericolose individuati a fonte della compresenza dei due fattori: presenza/utilizzo delle sostanze nel processo + presenza/rilevabilità negli scarichi.

Ringrazio anticipatamente per un cortese cenno di risposta. Distinti saluti.


Effettivamente il dubbio sovviene. Se si rileggono le prime righe della tabella 1.2. originale poi "modificata" dall'allegato B del D.M. 367/03 verrebbe da pensare che si sta discutendo solo degli scarichi industriali in acque superficiali (per il suolo dobbiamo ricordare il divieto generale di scarico ai sensi dell'art.29 del decreto, salvo deroghe, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2003 ed ora pienamente attivo). Queste prime righe dicono che: "Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2."

Per cercare di comprendere come si applicano le disposizioni del D.M 367/03 bisogna giocoforza riferirsi al D.Lgs 152/99 e precisamente agli artt.33 e 34.

Art. 33 - Scarichi in reti fognarie.

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

Da questa lettura emerge chiaramente che anche gli scarichi fognari di acque industriali sono sottoposti ai limiti previsti per le sostanze pericolose sia di tabella 3/A che di tabella 3. Per le eccezioni alla tabella 3 dobbiamo prendere la tabella 5 e leggere la nota (2):

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali(1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4, per lo scarico sul suolo

1 Arsenico

2 Cadmio

3 Cromo totale

4 Cromo esavalente

5 Mercurio

6 Nichel

7 Piombo

8 Rame

9 Selenio

10 Zinco

11 Fenoli

12 Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti

13 Solventi organici aromatici

14 Solventi organici azotati

15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)

16 Pesticidi fosforati

17 Composti organici dello stagno

18 Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca

sul cancro (IARC),è provato il potere cancerogeno

 

(1)Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 mc, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato può adottare ,ai sensi dell'articolo 33, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, e 17,limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

A questo punto, come si diceva nell'intervento di marzo, si evidenziano le contraddizioni tra il testo dell'allegato B del D.M.367/03 e il punto 1.2. dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99. Tuttavia non può essere messo in discussione il fatto che anche per gli scarichi di acque industriali in fognatura si applichino le nuove norme.

Lo stesso art.34 non fa nessuna distinzione circa il recapito finale dello scarico di acque industriali che contiene sostanze pericolose.

Art. 34 - Scarichi di sostanze pericolose.

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e nei cui scarichi se accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

3. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel caso di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.

5. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

In ultimo anche il comma 5 dell'allegato B costituisce una ulteriore dimostrazione che le novità introdotte dal D.M 367/03 toccano tutti gli scarichi pericolosi, compreso quelli recapitanti in fognatura. E' vero che il testo tratta dei rifiuti liquidi conferiti ai sensi del comma 2 dell'art.36, tuttavia sarebbe veramente paradossale che le prescrizioni indicate non si applicassero anche per gli scarichi allacciati la cui composizione è la medesima dei rifiuti liquidi.

5. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate:

a) rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorità competente per ciascuna delle sostanze dell'allegato A in sede di rilascio delle autorizzazioni in ragione dell'effettiva capacità dell'impianto di pretrattamento;

b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di pretrattamento, dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da garantire, all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazione di sostanze pericolose non superiori di un fattore 20 rispetto agli standard di qualità di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento;

c) attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa dei rifiuti liquidi, con installazione all'ingresso dell'impianto di trattamento e all'uscita dal medesimo in corrispondenza del punto di confluenza con il depuratore di misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici sui reflui in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento;

d) adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno già subito il trattamento finale;

e) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
f) raggiungimento e mantenimento degli standard e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti;

g) capacità residua di trattamento valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte;

h) i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.

Per quanto riguarda il campo di applicazione dell'art.34 si sta parlando di stabilimenti in cui avviene la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5. Ora la tabella 5 deve ritenersi integrata dalle sostanze dell' allegato A al D.M 367/03.

Il problema può sussistere quando cerchiamo di capire quali sono i settori produttivi in cui si utilizzano queste sostanze, mentre meno problematico è trovare quelli che le producono o le trasformano. Gli utilizzatori infatti possono essere un numero esorbitante determinato in particolare dal fatto che l'utilizzazione di una sostanza raramente è come tale, molto più spesso si trova in miscuglio con altre a formare un preparato. Se la concentrazione della sostanza pericolosa è tale da richiedere la classificazione del preparato esso stesso come pericoloso allora ne troveremo traccia nella scheda di sicurezza, in caso contrario no. Questo è un vero problema, stemperato, se si vuole, dal fatto che non è sempre detto che esista uno scarico industriale nel quale confluiscono sostanze pericolose, perché non esiste proprio nessuno scarico in quanto le sostanze pericolose sono in qualche modo sottratte alla fonte. Nel qual caso è tuttavia probabile che si sia optato per uno smaltimento come rifiuto allo stato liquido, ricadendo nel comma 5 dell'allegato al D.M 367/03. Ad ogni modo sarà opportuno verificarne tutti i presupposti, compresa la possibilità di scarichi accidentali dovuti al cattivo funzionamento del sistema scelto per "sottrarre" le sostanze pericolose al recapito in acque superficiali o fognatura.

Serve quindi un lavoro estremamente approfondito di censimento di tutte le sostanze utilizzate come tali o all'interno di preparati in uso accompagnato da analisi altrettanto accurate in termini di rappresentatività dello scarico (che puà essere soggetto a variazioni di portata e di concentrazione nel tempo) e di parametri da ricercare.

Riguardo alla rivelabilità della sostanza come criterio di individuazione di uno scarico pericoloso si è già detto tutto il male possibile.

 

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