RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA

 

1. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

La Regione Emilia-Romagna ha introdotto l’obbligatorietà della relazione geologica quale elemento costitutivo della strumentazione urbanistica comunale (PRG e loro Varianti) con la L.R. 47/1978 "Tutela e uso del territorio".

2. PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl ATTUAZIONE PUBBLICI E PRIVATI

Sono piani particolareggiati:

Sulla base del DM 11/03188 (Sezione H) devono obbligatoriamente essere corredati da un’indagine geologica e/o geotecnica anche al fine di ottenere i prescritti pareri di compatibilità del progetto con le condizioni geologiche e geomorfologiche al contorno.

3. CONCESSIONI EDILIZIE

Tutti i progetti edilizi pubblici e privati, sempre sulla base del DM 11/03/88, devono essere sempre corredati di una relazione geotecnica, nonché di una relazione geologica nei casi previsti elencati di seguito.

Le norme del DM si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Inoltre con la nuova Legge 415/98 "Merloni ter" per tutte le opere pubbliche è obbligatoria la relazione geologica.

In particolare si riportano alcuni stralci del DM 11/03/88:

A.2. Prescrizioni generali

"Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".

B.5.Relazioni sulle indagini

"I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto".

La relazione geologica è prescritta per le opere cui fanno riferimento le sezioni:

E- Manufatti di materiali sciolti,
F- Gallerie e manufatti sotterranei,
G- Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo,
H- Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree,
I- Discariche e colmate,
L- Emungimenti da falde idriche,
M- Consolidamento dei terreni,
O- Ancoraggi,

e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari (come p.e. il Vincolo idrogeologico).

La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere, quali:

  1. Opere di fondazione
  2. Opere di sostegno
  3. Manufatti di materiali sciolti,
  4. Gallerie e manufatti sotterranei,
  5. Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo,
  6. Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree,
  7. Discariche e colmate,
  1. Emungimenti da falde idriche,
  2. Consolidamento dei terreni,
  3. Dreni e filtri
  4. Ancoraggi.

Gli elaborati geologici e geotecnici devono essere presentati all’atto della richiesta della concessione edilizia, essendo parte integrante degli atti progettuali e dato che costituiscono elemento essenziale per giudicare la compatibilità tra contesto geologico-geotecnico e struttura edilizia di cui ne condizionano la stessa fase progettuale, oltreché per la valutazione dell’inserimento ambientale (DM 11/03/88 e L.415/98).

A proposito dell’obbligo della presentazione dell’indagine geotecnica è contemplata una "semplificazione" nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note.

In questi casi i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi ma l’idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione, così come esplicitamente richiesto dal DM, firmata da un tecnico abilitato (geologo per la relazione geologica, geologo o ingegnere per la relazione geotecnica), contenente una raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione.

In particolare "nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note, le indagini in sito e di laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo" (DM 11/03/88 - C.3. Prescrizioni per le indagini).

E’ necessario che il "modesto rilievo" vada valutato in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno ed al fatto che la zona in cui l’opera ricade sia nota dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche dei terreni. Il rilievo di un’opera non dipende solo dalle sue dimensioni ma anche dalle situazioni locali.

A questo proposito risulta quindi difficile dare indicazioni precise e porre un limite volumetrico relativo al modesto rilievo dell’opera, possono comunque essere date alcune indicazioni, a titolo di orientamento:

  1. avere una destinazione d’uso non pubblica;
  2. ricadere in zone sufficientemente note e con costruzioni esistenti confrontabili;
  3. non richiedere l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del terreno;
  4. interventi di restauro e/o recupero o manutenzione straordinaria senza interventi sulle fondazioni e senza modifica dei carichi imposti.

L’accertamento del modesto rilievo, soprattutto in relazione alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, dovrebbe essere condotto esclusivamente da un tecnico in possesso dei criteri di valutazione necessari (geologo e ingegnere).

In merito a questo si potrebbe coinvolgere l’Ufficio Geologico del Comune al quale potrebbero essere recapitate le richieste di concessione edilizia non contenenti la relazione geologica e/o geotecnica. I tecnici di tale ufficio potrebbero verificare la modesta entità dell’opera ed in caso contrario richiedere la relazione mancante.

Essendo parte integrante degli atti progettuali la relazione geologica e/o geotecnica dovrà essere conservata con la documentazione presentata per la concessione edilizia.

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