chiarimenti
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10
novembre 2006
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Buongiorno, sono una frequentatrice del suo sito, spazio davvero utile per chi si trova a gestire tematiche di tipo ambientale.
Le scrivo per un dubbio che di recente ha creato qualche problema all'azienda per cui sto lavorando: una società di sviluppo software. La questione è lo smaltimento delle apparecchiature informatiche, o meglio la corretta identificazione del loro codice CER. Tali apparecchiature sono classificate con codici a specchio, ma è davvero impossibile per un utilizzatore, quali sostanze sono contenute esattamente in un pc piuttosto che un portatile per poter attribuire con certezza il codice non pericoloso o pericoloso. La lettura dell'introduzione alla classificazione dei rifiuti (all. d parte 4 del 152/2006) suggerisce di basarsi sui criteri quantitativi (% in cui le sost. pericolose sono presenti rispetto al peso del rifiuto). Parlando di un pc, ad esempio, si potrebbe allora escludere (per buon senso) che le sostanze eventualmente presenti al suo interno superino quelle percentuali, dato il peso complessvo che ha un apparecchio di quel tipo. Il pc può essere allora classificato come non pericoloso. Le sembra un ragionamento corretto? E per i monitor che contengono tubi a raggi catodici? Per un'azienda che fa solo servizi può essere una questione importante poichè se il rifiuto è non pericoloso lo potrà conferire al servizio pubblico, viceversa dovrà rivolgersi a privati ed attivare registri, mud ecc ecc
Grazie per l'attenzione!!
Iniziamo a dire che il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti" non è ancora entrato in vigore. O meglio che:
"1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.".
Il termine citato è quello che prevede che i soggetti tenuti ad adempiere alle nuove regole ottemperino al dettato del decreto. La proroga si è resa necessaria a causa delle rimostranze presentate dagli stessi soggetti ad adeguarsi in così breve tempo. Inoltre mancano ancora i regolamenti attuativi che servono a far funzionare la complessa macchina istituita con il recepimento della direttiva comunitaria.
In pratica questo significa che, fino a quando non saranno in esercizio centri di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse, nuovi od esistenti, previa verifica della conformità da parte delle province territorialmente competenti, l’avvio a recupero o smaltimento dei pc in ottemperanza alle disposizioni del decreto non può avvenire.
Questo comporta che al momento in cui un utilizzatore decide di disfarsi delle apparecchiature usate la strada che ha davanti è quella di consegnarle al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani se l’apparecchiatura rientra per quantità e qualità tra i rifiuti urbani. In effetti tutte le apparecchiature possono rientrare per definizione tra i rifiuti urbani assimilabili ai sensi della Delibera Interministeriale 27 luglio 1984.
Infatti nell’ambito del D. Lgs. 22/1997 i rifiuti speciali "assimilati" agli urbani, enunciati, come categoria, all’art. 7 comma 2, lettera b), dovevano essere dichiarati tali sulla base di un apposito regolamento emanato dallo Stato secondo l’art. 18, lettera d), comma 2 dello stesso decreto.
Questo regolamento non è mai uscito, quindi, se ne deduce, che la potestà per l’assimilazione in capo ai comuni deve essere esercitata usando ancora i criteri di assimilazione di cui al numero 1, punto 1.1.1. della deliberazione 27 luglio 1984. Sulla base di questi criteri i pc rientrano alla voce rifiuti ingombranti alla pari di televisori, lavatrici, frigoriferi ecc. In molti comuni è in funzione sia un servizio di raccolta dedicata ai rifiuti ingombranti che ai rifiuti pericolosi.
Se per qualità le apparecchiature dimesse di una software-house sono pressoché identiche a quelle prodotte in ambito domestico, per quantità potrebbe non essere così. Il servizio pubblico applica il regolamento comunale e se si tratta di smaltire quantitativi eccedenti la quota considerata come domestica imporrà modalità e tariffe stabilite per l’esigenza, tramite una convenzione che il produttore sottoscrive.
Una lettura analoga è quella indicata nelle definizioni di RAEE domestico e professionale stabilite dal decreto legislativo n°151.
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o).
L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, occorre tuttavia sottolineare, è stato oggetto di revisione nella precedente legislatura con l’uscita del c.d. testo unico. Anche qui l’ansia riformatrice ha portato altra confusione sul piatto, tanto che il Governo attualmente in carica è impegnato a riscrivere la norma, con l’effetto di un ritorno all’antico, così come sopra è stato descritto.
In ogni caso circa la classificazione delle apparecchiature dismesse, quando si sarà a regime con il nuovo decreto, bisogna tenere in conto le seguenti definizioni, tratte dall’art.3:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo equivalente, affinchè quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
Per la consegna al distributore non c’è bisogno di alcuna classificazione dovendo operare il distributore secondo gli obblighi a questo attribuiti dal decreto che sono quelli di ritirare l’usato in cambio del nuovo, in ragione di uno a uno, e di verificane il possibile reimpiego o consegnarlo al centro di raccolta quando questo non sia reimpiegabile. La lettura delle disposizioni del decreto paiono considerare l’apparecchiatura usata come un RAEE solo al momento della consegna presso il centro di raccolta, cioè quando questo non è reimpiegabile. Il timore di un utilizzo elusivo del termine "reimpiego" ha tuttavia consigliato l’emanazione di un regolamento, per ora in discussione, sulle modalità di gestione delle apparecchiature usate da parte del distributore che ne impone la registrazione come RAEE al momento del loro ritiro.
Per la consegna al centro di raccolta occorre distinguere se si tratti di servizio pubblico o di gestione da parte del produttore e/o di colui che agisce in suo nome. E’ da sottolineare come i produttori possono avvalersi delle strutture pubbliche previa convenzione con il comune interessato, rimanendo gli oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Il decreto non dice se un centro di raccolta di RAEE debba essere autorizzato secondo la vigente disciplina dei rifiuti, né che per il trasporto effettuato per conto del produttore o del distributore sia prevista l’iscrizione all’Albo Gestori. Per come si intende l’organizzazione del sistema sembra tuttavia di poter escludere che l’utilizzatore di una apparecchiatura EE usata possa conferire direttamente al centro di raccolta. Quindi anche in questa ipotesi non si pone la classificazione del rifiuto a carico dell’utilizzatore.
Gli impianti di trattamento dei RAEE sono invece chiaramente individuati come impianti da autorizzare.
Comunque il problema posto dalla lettrice è reale. Le apparecchiature EE usate, i pc in questo caso, possono essere classificate come rifiuto pericoloso o non pericoloso a seconda la contaminazione presente superi certe percentuali. I codici a specchio sono rintracciabili nella categoria dei rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco (16 00 00) o in quella dei rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (20 00 00).
16 02 13* |
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi div. da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 |
16 02 14 |
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 13 |
16 02 15* |
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 |
20 01 35* |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
20 01 36 |
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
I tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio sono invece rifiuti pericolosi d’amblais (20 01 21).
Si porrà il problema di come classificare le apparecchiature usate. Ciò ha a che fare con il fatto che il sistema di classificazione dei rifiuti mutua quello delle sostanze e dei preparati pericolosi, la cui pericolosità dipende dalla percentuale in peso della sostanza secondo un criterio basato sulle sue caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche. La direttiva madre sull’etichettatura, classificazione e imballaggio delle sostanze pericolose e, più tardi, dei preparati, esclude dal suo campo di applicazione gli "articoli", cioè in pratica i manufatti, le apparecchiature, i macchinari ecc. Analogamente appare inapplicabile quando questi assumono il connotato di rifiuto.
L’unica apparente soluzione è quella di analizzare i "materiali omogenei" che costituiscono le componenti dell’apparecchiatura. Dei materiali omogenei si parla in nota all’allegato 5 del decreto:
1 Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromuurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio; per materiale omogeneo di intende un'unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati
Per "materiale omogeneo" si può intendere una unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati. La percentuale di peso delle sostanze pericolose non sarà misurata sul peso del prodotto finito o di un componente, bensì su ogni materiale omogeneo che costituisce il componente o prodotto. Secondo questa lettura i componenti elettronici, per quanto piccoli possano essere, non possono essere considerati come una unità omogenea, per cui l’analisi va effettuata su tutti i materiali costituenti.
E’ evidente che, se così fosse, per la classificazione come rifiuto di un’apparecchiatura usata si sopporterebbero oneri spropositati e comunque inutili considerando il processo di selezione, cernita e trattamento alla quale andrà incontro per il reimpiego o per il recupero.
Il problema potrebbe quindi essere superato se nel regolamento da emanarsi la classificazione delle apparecchiature o delle relative componenti sia già stata operata con una scelta del legislatore. La tabella riportata nella bozza in circolazione dà alcune indicazioni, non tutte :
3.1 Trattamento dati centralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti. |
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3.2 Informatica individuale: |
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3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). |
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3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). |
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3.2.3 Notebook. 3.2.4 Agende elettroniche. |
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3.2.5 Stampanti. |
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3.2.6 Copiatrici. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. |
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200136 |
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. |
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3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10 Fax. 3.2.11 Telex. 3.2.12 Telefoni. 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 3.2.14 Telefoni senza filo. 3.2.15 Telefoni cellulari. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
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