ultimo
aggiornamento 20 novembre 2000
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Con l'emanazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.258 si è stabilizzato il quadro normativo che disciplina la materia degli scarichi idrici e la tutela delle acque interne. Nel frattempo, nell'intervallo tra l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n,152 e le modifiche citate, in Regione Emilia - Romagna sono state approvati due importanti provvedimenti.
Il primo è relativo alla ripartizione delle competenze e fa riferimento all'art.111 della L.R. 21 aprile 1999 n.3: "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture". La Regione ha deciso di affidare alle Province, oltre alla competenza riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie, anche quelle relative alle acque industriali assimilate alle domestiche.
Nella sostanza ha ritenuto coerente l'indicazione della Provincia come ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi, in una logica di prospettiva che vedrà le autorizzazioni integrate come nuovo approccio rispetto al problema della parcellizzazione dei procedimenti. Ai Comuni rimangono quindi le competenze per tutti gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque ne sia il recapito, nell'accezione che queste provengano, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Il secondo provvedimento consiste invece in una direttiva di indirizzo per l'applicazione del nuovo D.leg. 152/99, emanato con Deliberazione della giunta Regionale 1 marzo 2000, n.651. Si rimanda alla lettura di questa direttiva per l'approfondimento in merito ai numerosi problemi interpretativi che sono stati sollevati a proposito delle novità introdotte con il decreto.
Dal momento che il D.leg.152/99 è stato rivisto in alcune sue parti, con l'emanazione del D.lgs 258/00, non è escluso che i primi orientamenti della Regione possano essere a breve rivisti e possa quindi venire emanata una seconda direttiva ad integrazione o correzione della Delibera n.651. Le istruzioni che seguono potranno subire quindi ulteriori modificazioni.
Nelle more lo schema delle competenze per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in Regione Emilia-Romagna è così modificato.
Tabella delle competenze ai sensi della L.R.21 aprile 1999 n.3 dopo le modifiche all'art.11
L.319/76 e L.R.7/83 |
D.Lgs. 152/99 |
Recapito |
Competenza |
Parere Tecnico |
Insediamenti di classe A
Insediamenti di classe B che scaricano prevalentemente acque domestiche |
Acque domestiche |
Acque superficiali |
Comune (L.R.3/99) |
ARPA |
Fognatura |
Ente gestore |
non necessita (1) |
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Suolo |
Comune (L.R.3/99) |
ARPA |
||
Insediamenti di classe B Insediamenti di classe C le cui acque reflue siano AssimilaTE o NON assimilaTE ad acque domestiche (2) Insediamenti di produzione beni e servizi, le cui acque reflue siano assimilaTE o NON AssimilaTE ad acque domestiche(2) Insediamenti di produzione beni |
Acque domestiche e/o Acque industriali |
Acque superficiali |
Provincia |
ARPA |
Fognatura |
Ente gestore |
non necessita (1) |
||
Suolo |
Provincia |
ARPA |
(1) Il Comune o altro Ente Gestore, in casi particolari, o anche lo stesso interessato, possono sempre richiedere un parere espresso ;
(2) Per la classe C si valutano acque assimilate o meno a domestiche sulla base dei criteri di cui all'art.28, co.7, del Dlg 152/99. Per le altre classi l'assimilazione sarà possibile sulla base di criteri definiti dalle Regioni.
Relativamente alle acque reflue che provengono da attività di produzione servizi è bene evidenziare come, secondo le definizioni introdotte dal decreto, potrebbero ricadere sia tra le acque domestiche che tra le acque industriali. Questo in virtù delle nozione di "attività commerciale" che risulta dall'art.2195 del Codice Civile.
Il titolare dello scarico, o il consulente incaricato, dovrà valutare come si origina lo scarico, e cioè, per esempio, qualora nello stesso non si ritrovino sostanze estranee rispetto alla normale composizione di un refluo domestico (derivante dal metabolismo umano o altre attività domestiche come il cucinare o il tempo libero), si presenterà domanda presso il Comune territorialmente competente.
PROGETTO
L'imprenditore o il professionista che ha ricevuto l'incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento idrico. Occorrerà distinguere quindi se l'insediamento generi scarichi solo di provenienza meteorica e di natura domestica, o anche di natura industriale.
Si ricorda che per scarico si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40 (DIGHE).
Per essere autorizzato lo scarico dovranno essere verificate diverse condizioni. A questo proposito è quindi necessario chiarire quanto segue.
Il Corpo recettore dello scarico è il sistema idraulico che riceve il refluo trattato. Può essere costituito dagli strati superficiali del suolo (sub-irrigazione) o dal reticolo idrico superficiale (acque superficiali). Il reticolo idrico superficiale, che in senso esteso può comprendere l'intera rete drenante superficiale, non è sempre idoneo a ricevere scarichi domestici, anche se trattati.
Vanno quindi considerate acque superficiali idonee a ricevere scarichi tutti quei sistemi idrici di una certa dimensione ed importanza nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità. Tale condizione è da ritenersi indispensabile affinché un corpo idrico superficiale si possa considerare un idoneo corpo recettore, in quanto solo un flusso d'acqua che non si interrompe nei mesi estivi consente d'evitare impaludamenti e ristagni e dunque d'impedire, o quantomeno limitare lo sviluppo di zanzare.
Non possono, di norma, essere considerate "acque superficiali" quando il corpo recettore dello scarico è una scolina stradale, un fosso poderale o interpoderale, uno scolo consorziale od un'altra rete drenante che veicola acque solo in seguito ad eventi meteorici. Questi tipi di scarichi che confluiscono in sistemi idrici minori sono spesso riassorbiti dal terreno prima di raggiungere un corpo idrico superficiale. Proprio per la mancanza di una regolare alimentazione le scoline, i fossi poderali ed interpoderali possono creare impaludamenti e ristagni, molte volte di colore lattiginoso, che provocano inconvenienti igienico - sanitari e situazioni di degrado ambientale. Sono fenomeni frequenti le esalazioni maleodoranti, moleste, lo sviluppo di insetti nocivi e la riproduzione di topi favorita dall'umidità degli argini, che li rende siti ottimali per la costruzione di tane.
La prima verifica è quindi sul corpo recettore, scelto tra quelli in cui è presente acqua corrente per l'intero periodo o, comunque, per un periodo non inferiore ai 120 giorni/anno.
Sono quelle prodotte dai fenomeni piovosi. Se recapitanti in fognature di tipo misto causano l'entrata in funzione dei tracimatori e il conseguente sversamento dei liquami di fogna nei corpi idrici superficiali. Causa la inadeguatezza delle reti comunali e, in alcuni casi, la particolare intensità delle piogge, possono provocare rilevanti episodi di allagamento nelle aree urbane.
Per questi motivi nei progetti di nuovi insediamenti la rete interna deve essere sdoppiata, tenendo separate le acque bianche (meteoriche) dalle acque nere (domestiche e/o industriali). La separazione deve risultare distinta, con tratto o colore diverso, nella planimetria in scala 1:100 del reticolo fognario, così come il recapito finale. Sia nelle aree urbane che in quelle extra-urbane dovranno essere individuati recapiti naturali per lo scarico delle acque bianche. In alcuni Comuni sono o stanno per essere installati tratti di fognatura pubblica dedicati alle acque di pioggia. Sulla planimetria devono inoltre risaltare i pozzetti di ispezione, le caditoie, le fosse a depurazione biologica, gli altri eventuali impianti di depurazione. Il pozzetto terminale, immediatamente a monte del recapito finale, deve essere di materiale leggero facilmente sollevabile e in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento.
Le acque meteoriche possono contenere un certa percentuale di inquinanti in quanto si arricchiscono di quanto viene depositato in modo inidoneo sulle aree cortilive. Sulla planimetria dovranno essere quindi indicate anche le aree di deposito di materie prime o rifiuti e i sistemi di raccolta e/o trattamento degli inquinanti derivanti dal loro dilavamento. Una migliore alternativa è quella di dotare tali aree delle più opportune misure di prevenzione e sicurezza non solo per evitarne il dilavamento, ma anche per contenere eventuali spargimento di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri. Tali misure dovranno essere descritte nella scheda regionale (o in altra analoga relazione) utilizzando lo spazio apposito (punti 13 e 18).
Le attività di produzione beni o servizi possono generare scarichi di natura idrica. Per la maggiorparte si tratta di scarichi provenienti dai locali bagno e cucine, più raramente da mense. Per definizione sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Secondo la normativa previgente tale definizione corrisponde agli scarichi provenienti da insediamenti classificabili come civili di classe A. Tale assimilazione è possibile anche per gli scarichi di insediamenti di classe C, tenendo conto tuttavia che in questo caso non è automatica, ma dipende dalla verifica positiva di una serie di condizioni:
" art. 28, co.7.
Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 20002;
c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale"
La lettera e) è stata inserita con le ultime modifiche apportate con D.leg 18 agosto 2000, n.258
Per quello che riguarda le acque domestiche vere e proprie se l'insediamento si trova in area servita da pubblica fognatura lo scarico è sempre ammesso. Al progetto di intervento edilizio, o anche successivamente, dovrà essere allegata solo la domanda di allacciamento. Si utilizzerà la modulistica prevista dal Regolamento di Pubblica Fognatura redatto dall'Ente Gestore (AGAC per la provincia di Reggio Emilia).
Quando è invece la richiesta di allacciamento riguarda insediamenti di produzione beni e servizi si potranno presentare due casi:
1) lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e allora rientra a tutti gli effetti nella definizione di acque domestiche. Basterà presentare la domanda di allacciamento;
2) lo scarico NON proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e allora dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione. In questo caso è infatti necessaria una istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e la relativa portata, in quanto è indispensabile assicurare che la natura delle acque che si intendono riversare in fognatura sia del tutto compatibile con la depurazione finale, non solo per qualità, ma anche per quantità. L'autorizzazione espressa dovrà pertanto contenere i vincoli e le limitazioni alle quali lo scarico è assoggettato, in funzione della compatibilità richiesta.
In questo secondo caso andrà cioè considerata la lettera e) dell'art.28, se cioè per quantità e qualità tali acque possono essere considerate equivalenti secondo i criteri che definiranno le Regioni a quelle derivanti prevalentemente da metabolismo umano e attività domestiche.
Si cita ad esempio lo scarico di un caseificio. Non tutte le acque prodotte dalla diverse fasi di lavorazione di tali attività possono essere recapitate in fognatura, ne andrebbe del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione finale. Inoltre anche la portata dello scarico è un elemento da considerare, non sono infrequenti disposizioni riguardanti il periodo orario all'interno del quale lo scarico può essere messo in funzione.
Continuando nell'esempio in uno scarico di latteria si possono riscontrare questi parametri: BOD5 800 mg/l, COD 1500 mg/l. Adesso è possibile confrontarli con quanto dettato in materia dalla Regione Emilia-Romagna:
Tabella 1
----------------------------------------------------------------- Parametro/sostanza unità di misura (*) valore limite di emissione ----------------------------------------------------------------- Portata mc/giorno 15 pH 5,5-9,5 Temperatura C° 30 Colore non percettibile con diluizione 1:40 Materiali grossolani assenti Solidi sospesi totali mg/l 700 BOD5 (come ossigeno) mg/l 300 COD (come ossigeno) mg/l 700 Rapporto COD/BOD5 2,2 Fosforo totale (come P) mg/l 30 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l 50 Azoto nitroso (come N) mg/l 0,6 Azoto nitrico (come N) mg/l 30 Grassi e oli animali/vegetali mg/l 40 -----------------------------------------------------------------
La Direttiva della Regione Emilia-Romagna, già citata, considera quindi equivalenti alle acque domestiche le acque di scarico prodotte da insediamenti di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1 della Direttiva stessa, caratteristiche che devono essere possedute prima di ogni trattamento depurativo.
In questo esempio lo scarico di caseificio rimane di natura industriale.
E' necessario quindi prestare attenzione al ciclo produttivo dell'impresa e, conseguentemente alla natura dei loro scarichi, prima di ammettere senza riserve il loro allacciamento in pubblica fognatura. Maggiore dovrà essere l'attenzione quando la rete comunale non disponga di un vero e proprio impianto di depurazione a fanghi attivi (II livello), ma il sistema di trattamento si limiti alla presenza di una fossa Imhoff (I livello).
Vi è un altro caso da considerare: le lettere a), b) e c) sempre dell'art.28, comma 7 del decreto. Per queste che sono le imprese dedite ad allevamento di bestiame, o con annessa trasformazione, qualora intendessero riversare in fognatura gli scarichi di natura zootecnica, venendo a mancare la connessione funzionale con il terreno, andrebbero a perdere l'assimilazione ad acque domestiche rientrando così nelle industriali. Ancora una volta si renderebbe indispensabile una preventiva istruttoria e quindi, se favorevole, una autorizzazione espressa.
Al di fuori delle ipotesi dello scarico in pubblica fognatura, se l'insediamento si trova in area NON servita, il recapito finale delle acque domestiche potrà avvenire in acque superficiali o sul suolo. La domanda dovrà essere sempre indirizzata al Comune e al Distretto ARPA competenti per territorio e allegata all'istanza in materia edilizia.
Qualora il progetto di intervento riguardi abitazioni civili, condomini o complessi edilizi in genere si dovrà utilizzare il modello apposito.
Qualora l'attività insediata o da insediarsi rientri tra le alberghiere, turistiche, ristorative, scolastiche, sportive o ricreative è stato predisposto un modello nel quale gli abitanti equivalenti sono stati convertiti in altre unità di misura più immediate e comprensibili.
Qualora il progetto di intervento riguardi insediamenti più in generale di produzione beni e servizi con scarichi derivanti ESCLUSIVAMENTE da servizi igienici, cucine e mense si dovrà utilizzare il modello previsto.
Per il dimensionamento dell'impianto di depurazione di scarichi di natura domestica si dovrà fare riferimento allo standard "abitante equivalente" e ai modi di determinarlo previsti nei manuali tecnici o nelle linee guida di ARPA.
Per la scelta dell'impianto di depurazione si potrà optare tra quello più opportuno in base agli abitanti equivalenti allo stato dei luoghi.
fossa imhoff | con degrassatore | senza degrassatore |
filtro batterico | aerobico | anaerobico |
biologico ad ossidazione totale | ||
sub-irrigazione | drenata | non drenata |
fitodepurazione | a flusso orrizontale | a flusso verticale |
Per definizione sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
In generale pertanto, per gli scarichi provenienti da insediamenti dediti alla produzione di beni o servizi NON derivanti ESCLUSIVAMENTE da servizi igienici, cucine e mense si dovrà utilizzare il modello per acque industriali.
Se in acque superficiali o sul suolo la domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia e al Distretto ARPA competenti per territorio. Se in fognatura all'Ente Gestore utilizzando la modulista eventualmente prevista dal relativo regolamento (si veda tabella delle competenze).
Riguardo agli scarichi di insediamenti precedentemente classificabili come di classe C, anche se alla verifica di cui già detto, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/99, risultassero assimilabili ad acque domestiche, qualora il recapito fosse il suolo o le acque superficiali, la domanda dovrà essere, da ora in poi, sempre indirizzata alla Provincia e al Distretto ARPA competenti per territorio.
Perchè sia effettivamente riconoscibile la loro assimilazione ad acque domestiche nella domanda dovranno essere contenute tutte le informazioni e i dati tecnici che servono a rilevare la sussistenza delle condizioni stabilite all'art.28 comma 7, del decreto. Si suggerisce di utilizzare il seguente modello.
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
Tra le acque domestiche assimilate sono ricondotte sempre quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame.
Per il recapito su suolo dei reflui zootecnici (dove la componente principale è il liquame inteso come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati a liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline talquali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide ocomunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni si separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo) non si parlerà di scarico ma di utilizzazione agronomica.
Si tratterà allora di presentare una domanda di spandimento sul suolo all'indirizzo della Provincia, e in copia ad ARPA.
Questa eccezione è introdotta in virtù della previgente legislazione regionale in materia che deve essere considerata norma speciale rispetto ai contenuti e alle disposizioni della nuova legge sulle acque. Fino all'emanazione di un decreto interministeriale relativo alla utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici si continuano ad applicare le disposizioni regionali.
SCARICHI O RIFIUTI LIQUIDI
C'è infine un'evidente conseguenza alla nuova definizione di scarico introdotta ai sensi dell'art.2 del Dlgs 152/99.
Se, in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilazione a quelle domestiche, l'immissione non è "diretta tramite condotta...." allora si esce dalla normativa satellite sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti. In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alla procedure di cui all'art.27 e 28 del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.