chiarimenti
20 gennaio 2007

Le pongo un quesito. Su un area privata il proprietario ha posteggiato n. 2 autoveicoli (2 autocarri con massa a p.c. non siperiore a 35 q.li), ancora muniti di targa, ma in evidente stato di abbandono (ruggine, vetri rotti, erbacce alte tutto intorno, fermi da almeno 3 - 4 anni in quel punto, senza assicurazione).

Ora devo sanzionare a termine del D.Lgs. 209/2003 poichè egli non ha provveduto alla consegna ad un centro di raccolta e sul come fare questo non ho alcun dubbio circa la procedura da intraprendere. Incontro però un problema se a sanzione amministrativa applicata (di oltre 1600 Euro) questi non rimuove i veicoli di cui sopra.

Il Decreto Ronchi, ora D.Lgs. 152/2006 prevedeva e prevede tutt'ora che al soggetto sanzionato sia anche da notificare un'ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti depositati al suolo (come in questo caso) con l'applicazione di sanzioni penali in caso di inadempienza. Poichè al mio caso la normativa applicabile è quella speciale del D.Lgs. 209/2003 e questa norma non prevede l'emissione di ordinanza di sgombero dei rifiuti (in aggiunta alla sanzione amministrativa), come posso imporre al soggetto che ha depositato i 2 autocarri di rimuoverli?

Grazie per l’eventuale risposta.


Si tratta di argomento già affrontato in precedenti occasioni, ma occorre un aggiornamento alla luce del nuovo D.Lg 152/06.

Innazitutto cosa si diceva a proposito del recepimento della direttiva comunitaria recepita nel nostro ordinamento con D.Lg 209/03? Che non risolveva il problema dello smaltimento dei veicoli giunti a fine vita perché la cancellazione al PRA non costituiva automaticamente una prova a carico del detentore in qualità di soggetto intenzionato a disfarsi del veicolo.

Il decreto stabilisce la seguente definizione: b)"veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.

Un veicolo fuori uso non è automaticamente un rifiuto, si devono valutare le condizioni soggettive ed oggettive sulla base delle quali corrisponde alla nozione di rifiuto. Qui si apre la solita vertenza su cosa è o non è un rifiuto.

Nell'ambito di questa speciale categoria è opinione che non possa considerarsi rifiuto il veicolo a motore finché è ufficialmente targato, anche se di fatto è abbandonato e ridotto in condizioni di assoluto decadimento generale. Questo perchè, in teoria, può essere riparato e rimesso in condizioni di marciare sulla sede stradale, una volta regolarizzata la tassa di circolazione e l’assicurazione obbligatoria.

Una volta privato ufficialmente della targa si devono valutare le condizioni soggettive del detentore, se cioè costui "si disfi" o "abbia deciso" o "abbia l’obbligo di disfarsi" del veicolo. Ovviamente nessun proprietario di veicolo stargato confessa simili intenzioni, in particolare se vi è sollecitato da un agente della polizia municipale. Rimane solo una possibilità, quella di invocare l’obbligo giuridico del disfarsi.

Il "vecchio" D.lg 22/97 non contiene una disposizione in tal senso. Anzi l'art.46, che tratta in particolare della rottamazione dei veicoli a fine vita, lascia esplicitamente alle "intenzioni" del proprietario la scelta se procedere o meno alla demolizione.

Con l'entrata in vigore D.Lg 209/03, recepimento di una direttiva comunitaria che individua specificatamente l'obiettivo della riduzione dei rifiuti prodotti dall'industria automobilistica, il nostro legislatore ha inserito nuove clausole.

Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pra a cura del proprietario;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Secondo la lettera d) il veicolo giacente in area privata in evidente stato di abbandono è un rifiuto tout court, è il caso esposto dal lettore. C'è quindi un passaggio restrittivo, in quanto non è più richiesto lo stargamento del veicolo, ma viene ritenuto sufficiente, se acclarato, lo stato di abbandono.

Rileggendo bene l'articolato, seconda parte della lettera a), risulta tuttavia evidente che il veicolo potrebbe trovarsi legittimamente detenuto se il proprietario ha effettuato la cancellazione dal PRA e ne dichiarato l'esclusivo utilizzo in area privata.

Quale potrebbe essere questo utlizzo esclusivo nella proprietà? A questo proposito si citava un passo nell'audizione dell'ACI durante la fase di discussione sullo schema di adozione della direttiva.

Infine è stato toccato il problema dei veicoli fine vita cosidetti non circolanti, NC.

"Un altro elemento che abbiamo riscontrato e che non vogliamo includere tra quelli patologici, anche se si colloca al limite della patologia, è rappresentato dai cosiddetti interventi classificati "NC", cioè "non circolanti". Come sapete, il codice della strada, in attuazione del decreto Ronchi che ha anticipato per certi aspetti le norme della direttiva, prevede l'obbligo di non procedere direttamente da parte del singolo utente alla rottamazione dei veicoli, trasferendoli agli operatori del settore. Tuttavia, il singolo automobilista può recarsi al pubblico registro automobilistico e chiedere di procedere alla cancellazione del proprio veicolo, in modo da determinare l'impossibilità per lo stesso di circolare sul suolo pubblico, riservando la circolazione al suolo privato. Questo fenomeno, che è stato inizialmente giudicato marginale e destinato a facilitare alcune situazioni legate all'uso delle vetture in aree circoncluse (centri sportivi, campi agricoli, campi da golf, eccetera), ha un'incidenza nel nostro paese che varia dal 14 al 19 per cento dell'intero mercato delle rottamazioni." Nel 2001 le cancellazioni al pRA sono state 1.946.000, di cui solo 1.525.000 per demolizione.

Se il proprietario dell'auto non intende procedere alla demolizione e quindi non intende disfarsi del veicolo allora quel veicolo non sarà un rifiuto, anche se, con la cancellazione al PRA, perderà la qualifica di "bene mobile registrato" e come tale sarà paragonabile ad una lavatrice, un televisore o altro bene inutilizzato che tuttavia rimane nella disponibilità del privato il quale non ne dà conto a nessuno.

Poiché non si definisce in nessun punto del decreto quale sia questo "utilizzo esclusivo" si lascia ampia libertà nell'addurre giustificazioni per non dover avviare il rottame verso un centro di demolizione. Il legislatore ha così legittimato l'uso di un veicolo fuori uso, che è appunto un bel paradosso.

Nel corso di questo anno sull'argomento si devono registrare due impotanti novità.

La prima, la rilevante modifica al D.Lg 24 giugno 2003, n. 209, introdotta con D.Lg 23 febbraio 2006, n. 149. Nella tabella che segue sono messi a confronto il testo originale e quello dopo le modifiche:

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pra a cura del proprietario;

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;


Scompare la seconda parte della lettera a). Dal 27 aprile 2006, data di entrata in vigore del con D.Lg 23 febbraio 2006, n. 149 non è più possibile domiciliare il veicolo fuori uso. Se si effettua la cancellazione al PRA il veicolo va demolito. A maggior ragione se quel veicolo è in condizioni oggettive di decadimento. Infatti costituisce un rifiuto a tutti gli effetti.

L'agente che rilevasse la presenza di veicoli in queste condizioni presso aree private, oggi, a modifiche avvenute, non avrà più incertezze nel contestare la sanzione e nell'ordinarne la rimozione con obbligo di demolizione. Poiché il D.Lg 24 giugno 2003, n. 209 è una normativa satellite rispetto alla disciplina in materia di rifiuti, a sua volta derivante dalla trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva quadro emanata dalla UE, si farà riferimento all'art.14 del decreto Ronchi che ha assunto la nuova numerazione nel testo unico ambientale dell'art. 192 - divieto di abbandono.

Quello che segue è un facsimile di ordinanza.

ORDINANZA

Per la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali

Articolo 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

 

IL DIRIGENTE/ IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;

Visto l’articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che, in seguito ad accertamento del giorno __________________, in località di _______________ veniva trovato in stato di evidente abbandono il veicolo ___________________ di colore _______________, privo di targhe di immatricolazione e avente il numero di telaio abraso

Considerato che a seguito di ulteriori accertamenti il veicolo è risultato essere immatricolato con targa ____________________ di proprietà di: ________________________, nato a _______________________________, residente in ___________________________ via/loc. __________________ .

Atteso che il veicolo __________________ targato ____________________ è stato posto sottosequestro giudiziario il ___________________ per eseguire ulteriori accertamenti e depositato nei locali _______________________ in ___________________________

Preso atto che Il veicolo _____________________ targato _____________________, per disposizione della Procura della Repubblica di _________________________, con provvedimento n° _________ del __________ veniva disposta la restituzione del bene al legittimo proprietario.

Considerato che il veicolo stesso risulta essere in evidente stato di abbandono in quanto in pessimo stato d’uso e con danni su tutta la carrozzeria e al motore.

ORDINA

Al sig. _________________________________________, sopra meglio generalizzato, quale proprietario del suddetto veicolo abbandonato di provvedere a sue spese e cura, entro 10 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza:

  1. allo smaltimento presso centro di raccolta autorizzato del veicolo abbandonato e alla radiazione dello stesso, avendo cura di consegnare anche i documenti di proprietà e di circolazione.
  2. alla certificazione del centro di raccolta di quanto conferito.

Al medesimo si prescrive altresì di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo art. 255 del D.lgs. n. 152/06.

Il presente atto è notificato ai suddetti soggetti dai messi comunali.

La __________________ è incaricata di controllare l’esecuzione del presente atto.

Ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante _______________________./Sindaco _____________________.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del ____________ entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

 

______________________, _______________________

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