chiarimenti
23 novembre 2005

Dovendo verificare la conformità dell'autorizzazione a ricevere rifiuti ferrosi di un'acciaieria ci è stato risposto che adesso sono materie prime-seconde perchè corrispondono a non ben qualificate norme internazionali. Non potendo disporre del testo di queste norme le chiedo quali sono le specifiche chimico-fisiche che devono avere i rottami ferrosi per essere considerati materia prima secondaria? Grazie.


Come forse molti sanno in Lombardia, in specie nella provincia di Brescia, esiste il più alto numero, per il nostro paese, di acciaierie di seconda fusione, cioè imprese che producono acciaio a partire dal rottame ferroso di recupero. La Giunta lombarda ha avuto quindi la buona idea di finanziare la nascita di un centro di controllo pubblico per le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali di recupero in modo da poter definirne le specifiche alle quali poi si dovranno attenere le imprese stesse una volta autorizzate ai sensi dell'ultimo D.lgs 59/05, in poche parole l'applicazione italiana della direttiva comunitaria meglio nota come IPPC. La decisione solleva quindi reazioni positive e provoca anche qualche curiosità. La domanda che sorge spontanea è infatti: per quale motivo si deve andare a definire queste specifiche quando proprio recentemente è stata emanata a questo scopo una precisa disposizione all'interno della c.d. legge delega per il testo unico in materia ambientale?

Breve riassunto: ormai a tutti è nota la vicenda avvenuta nel 2002 in quel di Udine e relativa al sequestro di carichi di rottami ferrosi arrivati dalla Croazia via terra all'interno di vagoni ferroviari. I sequestri continuavano poi nei porti di Monfalcone, Porto Nogaro e Marghera e al valico ferroviario di Gorizia comportando un fermo forzato delle acciaierie che si approvigionavano dall'estero per questa particolare materia prima. Materia prima che secondo il magistrato inquirente doveva essere necessariamente considerata un rifiuto, come riconsocerà più avanti anche il Tribunale del Riesame:

" (…) i rottami sottoposti a sequestro rientrano a pieno nel concetto di rifiuto di cui all’art. 6 c1 lett a)del D.lvo 22/97, trattandosi da un lato di materiali riconducibili alle categorie di cui all’all. A (vuoi come residui di lavorazione e/o di produzione), dall’altro di beni di cui l’originario detentore, diverso dalla società destinataria ed utilizzatrice finale, si è disfatto. E’ ben vero che il rifiuto si definisce in quanto vi sia un detentore che di esso "si disfi", o "abbia intenzione di disfarsi", occorre però avere riguardo all’origine della sostanza e quindi al ciclo produttivo che l’ha generata e non già all’utilizzatore finale. Non vi sono dubbi che i rottami di ferro provenienti da demolizioni, residui di lavorazioni (alter rispetto alla (…) spa) siano materiali di cui gli originali detentori si siano disfatti, anche se avviandoli ad una attività di recupero , indifferente essendo che detti materiali siano ancora suscettibili di riutilizzazione economica (cfr Sentenze della Corte Europea 28.3.90 causa S-359/887 Anetti ed altre) o che si tratti di sostanze già prima inserite, direttamente o indirettamente , in un processo di lavorazione industriale ( cfr. C.G.C.E sentenza 18.12.97) in causa C- 129/96).

Che la cosa comportasse reazioni immediate, anche e soprattutto nei palazzi romani, era comprensibile visto che l'Italia è, storicamente, il Paese europeo con più alto consumo di rottame e insieme alla Spagna è il maggior importatore. Nel 2001 il fabbisogno totale, calcolato sulle produzioni di acciaio al forno elettrico, ha raggiunto 19,5 milioni di tonnellate. Il rottame ferroso costituisce il 100 per cento della materia prima fondamentale del ciclo elettrosiderurgico, da cui derivano circa 16 milioni di tonnellate di acciaio, cioè oltre il 50 per cento della produzione italiana.

Tra un sequestro e l'altro alle frontiere e nei porti nazionali , perché intanto anche altri magistrati sposavano le idee del collega di Udine, una prima spallata arrivava dalla Corte di Cassazione che con sentenza n.08755 del 24/02/2003 (CC.13/12/2002) bocciava le tesi friulane: "In tema di gestione dei rifiuti, allorche' non vi e' necessita' di trattamento dei residui, ma possibilita' di riutilizzo immediato nel ciclo produttivo, non puo' piu' parlarsi di rifiuto, atteso che la sostanza puo' essere trattata allo stesso modo di una materia prima." La Corte di Cassazione annullava così con rinvio ad altra sezione del tribunale di Udine il provvedimento che manteneva in sequestro oltre 2mila tonnellate di materiale ferroso di proprietà delle Ferriere Nord di Osoppo e dalla Metallurgica Piemontese.

Tuttavia, visto che le sollecitazioni al Governo perché prendesse provvedimenti risolutivi erano giornaliere, questi decideva prima di tutto di emanare la ormai conosciuta "interpretazione autentica della nozione di rifiuto" dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e quindi di inserire in un progetto di legge dal titolo "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" una misura di diretta applicazione, per l'appunto, che mirava a scongiurare qualsiasi ulteriore ripensamento sulla questione. La disposizione era così formulata:

"25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una Sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della Sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti: "q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate."

La legge delega per l'ambiente veniva quindi approvata con il provvedimento della fiducia il 17 ottobre dello scorso anno e pubblicata sulla G.U. in data 15 dicembre 2004, con n. 308.

Così, tornando all'interrogativo iniziale, le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, sono o non sono quelle stabilite dalle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre nazionali e internazionali?

La risposta è no, o meglio, non sono definite le caratteristiche chimico-fisiche che devono avere i rottami ferrosi per essere considerati materia prima secondaria, le uniche indicazioni riguardano le dimensioni, la pezzatura. Questa è la conclusione alla quale è arrivata la Regione Lombardia nella delibera 20 ottobre 2005, n. 8/866 di cui riportiamo un ampio stralcio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il Regolamento (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259/93 relativo alla disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Preso atto che la l. 308/04 all’art. 1, comma 27, dispone che i rottami ferrosi, provenienti dall’estero, siano riconosciuti a tutti gli effetti quali materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali dai fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella sezione speciale dedicata alle stesse come previsto dalla norma medesima al successivo comma 28;

Evidenziato che è istituita una sezione apposita dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti di cui al d.lgs. 22/97 cui sono iscritte le imprese dei Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate all’allegato 1 del d.m. Ambiente 5 febbraio 1998;

Considerato che l’iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata, accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza;

Evidenziato che, solo i rottami che rispettano le norme tecniche riportate nell’allegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998 e "sono derivanti da operazioni di recupero, qualora rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO ed altre specifiche nazionali ed internazionali...... costituiscono materia prima seconda per attività siderurgiche e metallurgiche";

Considerato che l’art. 157 del d.lgs. 230/95 dispone che i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, devono effettuare sorveglianza radiometrica;

Evidenziato che le norme CECA e CAEF individuano esclusivamente la pezzatura del rottame al fine di poterlo immettere nel forno fusorio;

Rilevato che, nonostante siano esplicitamente richiamate dal citato d.m. 5 febbraio 1998, non esistono norme AISI EURO UNI o specifiche nazionali od internazionali che individuino quali caratteristiche chimico-fisiche devono avere tali materiali per essere considerati materia prima secondaria;

Considerato che in assenza di norme specifiche non è possibile definire quando un rottame ferroso può essere considerato materia prima-seconda;

Ritenuto indispensabile, in attesa di una maggior chiarezza normativa e in ottemperanza alla delega ambientale che li considera materia prima secondaria, di dover procedere al controllo delle aziende siderurgiche lombarde, affiancando a tale operazione uno studio scientifico che definisca i requisiti di non pericolosità e di assenza di radioattività al fine di destinare tali materiali alla fusione comportando il minor impatto possibile su matrici ambientali quali aria, acqua e suolo;

Considerato che qualora il rottame ferroso non abbia le caratteristiche di materia prima secondaria dovrà essere avviato ad impianti di smaltimento di rifiuti esterni o rinviato al produttore;

Preso atto che lo svolgimento dell’attività delle aziende lombarde che operano nel settore siderurgico, comporta necessariamente l’utilizzo di rottami ferrosi;

Evidenziato che entro il mese di ottobre 2007 tutte le acciaierie lombarde dovranno essere autorizzate, ai sensi del d.lgs. 59/05, con Autorizzazione Ambientale Integrata e che quindi la Regione con tale atto dovrà segnalare i criteri di accettabilità di tali materiali presso gli impianti citati;

Considerato che con l.r. 16/99 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente che opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità Montane ed altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni a loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale;

Evidenziato che tra le attività dell’A.R.P.A. figura il controllo ambientale ed altre attività connesse alla tutela dell’ambiente e che le attività di supporto tecnico-scientifiche attribuite ad A.R.P.A. consistono, tra l’altro, nella formulazione alle attività amministrative competenti di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e gli agenti inquinanti, gli standard di qualità dell’aria delle risorse idriche e del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, le norme di campionamento ed analisi di limiti di accettabilità degli standard di qualità ... nonché nella verifica della congruità e dell’efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell’U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità che, in merito, evidenzia la necessità di svolgere le seguenti attività:

- predisposizione di un protocollo di specifiche tecniche che identifichino i rottami come materia prima-seconda;

- monitoraggio dell’attività delle aziende siderurgiche;

- controllo del rottame utilizzato nelle aziende del settore.


Delibera

1. di approvare il progetto di realizzazione presso l’A.R.P.A. di un centro di controllo dei rottami provenienti dal trasporto transfrontaliero e non, gestito dalla Agenzia stessa secondo quanto descritto nell’allegato 1;

(..)

Allegato 1 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI CONTROLLO DEI ROTTAMI PROVENIENTI DAL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO E NON, PRESSO A.R.P.A.

(….)

Finalità del progetto

A.R.P.A. realizzerà un centro di controllo dei rottami che svolgerà le seguenti azioni:

1. predisposizione di un protocollo per la verifica delle specifiche tecniche e di contaminazione dei materiali in accordo con le associazioni di categoria;

2. effettuazione di ispezioni presso circa il 10% delle aziende - e relativi intermediari - della Provincia di Brescia che effettuano raccolta, deposito, cernita e riduzione volumetrica dei rottami (corrispondente a circa 80 aziende del settore), per un massimo di 80 ispezioni annue per la verifica della rispondenza delle procedure semplificate alle tipologie 3.1 e 3.2 del d.m. 512/98 nonché dell’applicazione dei disposti dell’art. 157 del d.lgs. 230/95 e s.m.i. riguardo alla sorveglianza radiometrica sui materiali;

3. effettuazione di ispezioni presso le principali aziende della Provincia di Brescia che attuano la seconda fusione di metalli non ferrosi, per un massimo di 10 aziende annue, con controllo bimestrale ai fini della verifica delle caratteristiche del rottame utilizzato con preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimica e radiometrica;

4. effettuazione di ispezioni mensili presso tutte le aziende siderurgiche della Lombardia (stimate in circa 20 unità ) ai fini della verifica delle caratteristiche del rottame utilizzato con preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimica e radiometrica;
5. allestimento, presso gli insediamenti siderurgici, di idonee piattaforme e/o box di scarico del rottame da sottoporre a controllo nonché predisposizione, da parte delle aziende stesse, di mezzi ed attrezzature idonei ad ottenere la riduzione volumetrica del rottame fino a volumi equivalenti al campione da sottoporre ad analisi;

6. effettuazione del campionamento del rottame, con frequenza di norma mensile, presso ciascun insediamento siderurgico della regione per verifiche radiometriche e chimiche al fine di accertare la rispondenza alle specifiche che saranno predisposte dall’A.R.P.A.;

7. trasmissione di un resoconto bimestrale dello stato di avanzamento del progetto e i risultati dei controlli.

La Regione si impegna:

  1. a garantire la massima collaborazione in materia di controllo relativamente ai trasporti transfrontalieri dei rottami;
  2. a finanziare A.R.P.A. per l’intero progetto;
  3. a convocare almeno trimestralmente A.R.P.A. allo scopo di ampliare o revisionare il presente progetto senza che questo comporti un aumento della spesa.

(….)


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER IL CONTROLLO DEI ROTTAMI PRESSO IL DIPARTIMENTO ARPA DI BRESCIA

Il progetto è finalizzato ad acquisire gli elementi di criticità ambientale presenti a livello di contaminanti organici e radionuclidi nei rottami di provenienza nazionale e transfrontaliera, al fine di definire le specifiche tecniche attraverso la cui conformità, il materiale, classificato come rifiuto, possa essere ricompreso in "lista verde dei rifiuti" e pertanto trattato in sede di impianto di seconda fusione con le procedure indicate dalla autorizzazione IPPC di comparto rilasciata a sensi del d.lgs. 59/05.

Il progetto prevede altresì controlli analitici su campioni prelevati presso gli impianti di recupero dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, operanti a sensi dei punti 3.1 e 3.2 del d.m. 5 febbraio 1998, al fine di verificare la rispondenza dei rottami ai requisiti di qualità stabiliti dalla norma.


Modalità operative

Il progetto prevede essenzialmente controlli sui rottami di origine sia nazionale che estera con le seguenti modalità:
1. ispezioni presso circa il 10% delle aziende, e relativi intermediari, della Provincia di Brescia che effettuano raccolta, deposito, cernita e riduzione volumetrica dei rottami (corrispondente a circa 80 aziende del settore), per un massimo di 80 ispezioni annue per la verifica della rispondenza delle procedure semplificate alle tipologie 3.1 e 3.2 del d.m. 5 febbraio 1998 nonché dell’applicazione dei disposti dell’art. 157 del d.lgs. 230/95 e s.m.i. riguardo alla sorveglianza radiometrica sui materiali;

2. ispezioni presso le principali aziende della provincia di Brescia che attuano la seconda fusione di metalli non ferrosi, per un massimo di 10 aziende annue, con controllo bimestrale ai fini della verifica delle caratteristiche del rottame utilizzato con preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimica e radiometrica;

3.ispezioni mensili presso tutte le aziende siderurgiche della Lombardia (stimate in circa 20 unità ) ai fini della verifica delle caratteristiche del rottame utilizzato con preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimica e radiometrica;

4.allestimento, presso gli insediamenti siderurgici, di idonee piattaforme e/o box di scarico del rottame da sottoporre a controllo nonché predisposizione, da parte delle aziende stesse, di mezzi ed attrezzature idonei ad ottenere la riduzione volumetrica del rottame fino a volumi equivalenti al campione da sottoporre ad analisi;

5.campionamento del rottame, con frequenza di norma mensile, presso ciascun insediamento siderurgico della regione per verifiche radiometriche e chimiche al fine di accertare la rispondenza alle specifiche che saranno predisposte dal Dipartimento A.R.P.A. di Brescia.

Il programma di attività prevede una sperimentazione di 3 anni.

Nel complesso si prevedono circa 110 ispezioni/anno con effettuazione di circa 380 campioni/anno con relative analisi chimiche e radiometriche.

(…)

La definizione dei limiti di concentrazione per i singoli contaminanti organici presenti nel rottame (PCB, PCDD/F) a fini di ricomprendere quest’ultimo nella lista verde dei rifiuti e consentirne l’utilizzo presso gli impianti secondo quanto stabilito dalla autorizzazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05, verranno stabiliti alla fine della sperimentazione. La promozione e la realizzazione di impianti pilota di estrazione dei contaminanti organici dalla matrice rottame (riconducibile a circa 1 metro cubo di materiale) a basso impatto ambientale (es. colonne di estrazione con CO2 in fase supercritica) potranno essere finanziate in quota parte attraverso il contributo da parte delle aziende interessate a valere sull’importo totale dei costi di analisi.

Al termine della sperimentazione di anni 3, Regione, Associazioni di categoria, A.R.P.A. costituiranno un tavolo di valutazione dell’attività svolta al fine di porre in atto gli eventuali correttivi al programma e per ridefinire il finanziamento per la prosecuzione e/o implementazione delle indagini per un triennio successivo.

 

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