RIFIUTI

E’ necessario distinguere se l’attività di cui trattasi rientra nella categoria dei produttori di rifiuti o in quella degli smaltitori o recuperatori.


PRODUTTORI DI RIFIUTI

Tutte le attività di produzione beni e servizi sono nelle condizioni di doversi disfare di rifiuti. Possono trattarsi di rifiuti urbani e/o assimilabili o di rifiuti speciali, pericolosi o meno. Al momento della presentazione del progetto dovrà essere allegata la scheda informativa regionale compilata in tutte le sue parti.

Della produzione di rifiuti di queste attività, se esistenti, interessa sapere dove questi sono collocati, se rispettano le condizioni e le norme tecniche per il deposito temporaneo e la relativa destinazione finale. Per le nuove attività dovranno essere bene valutati i quantitativi di rifiuti in gioco.

In particolare è infatti necessario conoscere i principi generali relativi all’argomento:

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

  1. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La installazione di un deposito temporaneo può essere o meno soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. La legge intende semplificare le procedure amministrative relative ai depositi di minore entità stabilendo come condizioni le corrette modalità di gestione e il rispetto di norme tecniche a carattere generale o speciale (per categorie di rifiuti). Il sussistere di tali condizioni in ogni momento esclude l’onere dell’autorizzazione.

Tutto ciò è previsto nell'art.6 del D.LGS 22/97:

Rifiuti pericolosi

Asporto ogni 2 mesi a prescindere dalle quantità OPPURE non appena si raggiungono i 10 MC e comunque entro un anno dal carico

Rifiuti non pericolosi

Asporto ogni 3 mesi a prescindere dalle quantità OPPURE non appena si raggiungono i 20 MC e comunque entro un anno dal carico

Le norme tecniche da rispettare per non incorrere nella sanzione prevista sono quelle a carattere generale stabilite dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984:

Disposizioni generali

4.1.1. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

4.1.2. Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di n bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

4.1.3. Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

4.1.4. I recipienti mobili devono essere provvisti di:

4.1.5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

4.1.6. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti.

Vi sono inoltre altre norme tecniche riguardanti le modalità di realizzazione, gestione e conduzione di depositi temporanei di nfiuti.

Inoltre è comunque indispensabile tenere presenti gli aspetti di sicurezza e di protezione del personale che manipola i rifiuti. Le disposizioni vigenti a carattere generale che tutelano i lavoratori sono quelle contenute negli artt. dal 351 al 373 del titolo VIIl del DPR 303/56.

Per i produttori di rifuti è inoltre previsto il RECUPERO INTERNO. Tale tipo di recupero non è soggetto a specifica autorizzazione, salvo quando si tratti di recupero energetico, dove cioè il rifiuto venga sottoposto a termodistruzione con recupero di energia o calore.

In tal caso l’imprenditore che intende avviare nella sua attività un impianto per il recupero di rifiuti, o utilizzare quanto esistente, per il fine energetico a seconda che si tratti di rifuti pericolosi o non pericolosi potrà utilizzare le procedure semplificate di cui all’art.33 del Dlgs 22/1997 e dovrà quindi presentare il modello per rifiuti non pericolosi oppure il modello per rifiuti pericolosi

E’ infine prevista la possibilità di provvedere ad un AUTOSMALTIMENTO ai sensi dell’art.32 del Dlgs 22/97, sempre attraverso procedure semplificate. Tuttavia al momento il procedimento non è operante in quanto non sono ancora state emanate le disposizioni applicative.

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ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI

Chi intende iniziare una vera e propria attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti da terzi deve seguire un iter amministrativo che può richiedere, a seconda dei casi, la presentazione di una domanda di autorizzazione, di una domanda di iscrizione o infine di una comunicazione.

Trattandosi tuttavia anche in questo caso di attività di produzione beni e servizi necessariamente il sito dove verrà insediato l’impianto, anche se esistente, dovrà essere idoneo sotto i diversi profili: edile-urbanistico, ambientale e paesistico, della salute collettiva e della sicurezza dei lavoratori, della prevenzione incendi.

Sotto il profilo ambientale anche un’attività che opera nel campo dei rifiuti può generare a sua volta emissioni, scarichi, rumori e quindi essere sottoposta alle prassi amministrative previste normalmente in questi casi. Il progettista incaricato dovrà pertanto presentare il progetto, disegni e prospetti, corredato dalla scheda informativa regionale e da tutte le documentazioni che andranno allegate secondo il campo di applicazione previsto, caso per caso

Se l’attività rientra tra gli artt.27 e 28 del Dlgs 22/97 dovrà presentare il relativo modulo con le schede tecniche informative Scheda 1, Scheda 5 o Scheda 6. Il procedimento previsto dagli articoli 27 e 28 riassorbe in una unica soluzione anche i profili prima ricordati: edilizia e urbanistica, sicurezza sul lavoro, salute e ambiente. L’autorizzazione è unica e comprende tuttti i nullaosta e gli altri atti di assenso previsti. Nella cartella oltre alla modulistica speciale prevista dalla disciplina sui rifiuti dovrà essere allegata la scheda informativa regionale e le altre documentazioni in materia di scarichi, emissioni, rumori ecc. sempre se previsto, come da campo di applicazione.

Se l’attività riguarda il recupero di rifiuti e può rientrare nell’art.33 del Dlgs 22/97 è richiesta invece una comunicazione. Questo procedimento, diversamente dal precedente, non riassorbe gli altri profili e, qualora si rendano necessarie modifiche impiantistiche o interventi di carattere edilizio, sarà indispensabile provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni. Si consiglia quindi di predisporre tutta la documentazione obbligatoria e di inviarla agli enti interessati nello stesso momento. Con l’istituzione degli sportelli unici anche questi procedimenti verranno riassorbiti in un unico iter coordinato dalla struttura comunale o intercomunale

Se il servizio di recupero erogato riguarda esclusivamente rifiuti non pericolosi elencati nel DM 5 febbraio 1998 si dovrà presentare il modulo con le relative schede ivi previste, Scheda 1, Scheda 5 o Scheda 8.

Se l’attività rientra nello stesso articolo ma il servizio erogato riguarda rifiuti pericolosi, compresi negli allegati al DM 5 settembre 1994 o al DM 16 gennaio 1995, si dovrà presentare il relativo modulo.

Per tutti gli altri rifiuti pericolosi o meno, non ricompresi in alcun elenco tra quelli citati, per i quali l’impresa intende effettuare un recupero, dovrà essere necessariamente presentata una domanda di autorizzazione ai sensi degli artt.27 e 28 del Dlgs.22/1997.

IMPORTANTE: dal 30.06.1999 i cosidetti "mercuriali" non sono più esclusi dalla normativa rifiuti. Sulla definizione di rifiuto è intervenuta la circolare ministeriale 3402/V/Min sulla base della quale si deve distinguere l'applicabilità o meno delle disposizioni vigenti nei casi concreti. Per chi è soggetto ed esercita attività di recupero, o intende esercitarla ex-novo, l'identificazione delle norme tecniche che ne regolamentano le operazioni sono da individuarsi nel DM 5 febbraio 1998 e le procedure saranno quelle previste dall'art.33 del DLgs 22/97 o, qualora i rifiuti non fossero stati ancora individuati, dagli artt.27 e 28 dello stesso decreto. Il DM 5 settembre 1994 e il DM 16 gennaio 1995 sono abrogati.

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