leggi e sentenze
9 ottobre 2005

E’ iniziata la discussione in Commissione Ambiente della Camera la proposta di Legge n°5951 del 28 giugno 2005 con titolo "Modifica all’articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico". La proposta prende le mosse dall’osservazione di un fenomeno abbastanza frequente che si verifica nel caso in cui un cittadino sottoposto ad un rumore giudicato insopportabile adisce per le vie legali nei confronti del soggetto responsabile di produrre il disturbo. Sebbene infatti siano ormai più di 10 anni che è entrata in vigore la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n°447/95, il cui sistema sanzionatorio prevede l’applicazione di pene pecuniarie e altre accessorie compresa l’inibizione della sorgente rumorosa, i tribunali continuano a dover decidere su contenziosi tra vicini aperti in base al vigente art.844 del Codice Civile. Questo in sostanza ci dice che l’applicazione della Legge Quadro non è evidentemente considerata efficace sotto il profilo della tutela del singolo, il quale preferisce una strada forse più lunga ed onerosa, ma di maggiore soddisfazione.

L’art.844 CC è, come si sa, antecedente alla L.47/95 ha una storia ed una evoluzione conosciuta, avendo sopperito per molto tempo alla mancanza di una normativa ad hoc e, per molti versi, continua ancor oggi a svolgere una valida funzione di controllo delle emissioni rumorose. Questo è stato ed è tuttora possibile proprio grazie ai suoi contenuti di norma in bianco, cioè al fatto che l’esame della tollerabilità di un determinato rumore è lasciata alla personale valutazione del giudice della causa, con l’ausilio di una perizia (CTU) che viene normalmente affidata a tecnici competenti in acustica. I criteri per parametrare la tollerabilità o meno di un rumore si sono quindi formati sulla base delle consulenze tecniche e del convincimento del giudice che si esprime attraverso la sentenza. Le regole sono diventate tali man mano la giurisprudenza si è consolidata su alcune conclusioni.

All’inizio per individuare la normale tollerabilità si è fatto riferimento a limiti assoluti misurati per es. nella camera da letto (20 phon) e nel soggiorno (30 phon). Poi si è adottato il criterio comparativo individuato dalla Corte d'Appello di Milano che ritiene non tollerabile una immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che superi di oltre 3 dB il rumore di fondo. Un ulteriore orientamento giurisprudenziale differenza il limite di intollerabilità a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui non potrebbero superare i 5 dB ovvero nelle ore notturne in cui permane il limite dei 3 dB. Come si può capire queste indicazioni hanno trovato espressione nella normativa nazionale attraverso il cosiddetto "limite differenziale di immissione", tuttavia non c’è completa coincidenza con il metodo di misura seguito dalle CTU chiamate nel giudizio rispetto a quello dettato dal D.P.C.M. 11 novembre 2007.

E così la stessa giurisprudenza ha ritenuto ininfluente la normativa nazionale in quanto questa "persegue esclusivamente interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Infatti, le disposizioni anzidette attengono ai rapporti cd. verticali tra la P.A., preposta alla tutela dell’interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con i diritti civilistici ricollegati alla tutela del diritto alla salute e della proprietà fondiaria."

E’ in questo senso che si è innestata la problematica che i proponenti del progetto di legge vorrebbero superare. In effetti il criterio comparativo enucleatosi dai giudizi di merito prescinde dalla considerazione dell’entità del disturbo all’interno dei locali abitativi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 invece, all’art.4, comma 2, ritiene non applicabile il limite differenziale considerando trascurabile il rumore:

  1. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante quello notturno
  2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.

Non esiste per la giurisprudenza formatasi sull’art.844 C.C. un rumore trascurabile, il criterio comparativo (alias limite differenziale) si applica sempre. Il risultato sarà ovviamente meno favorevole per il disturbante, rispetto a quello che sarebbe potuto essere con l’applicazione delle disposizioni dettate dal DPCM 11 novembre 1997. Qualora il disturbante sia rappresentato da un’impresa è facile immaginare cosa possa significare in termini di costi per l’abbattimento del rumore ed è questo che ha mosso all’iniziativa i proponenti del progetto di legge, tutelare le aziende contro le troppe pretese dei confinanti. Giusto o non giusto che sia, il problema è un altro, come sanno bene i lettori di questo sito.

I T.A.R sono per l’inapplicabilità tout court del limite differenziale dettato dall’art.4 del DPCM 11 novembre 1997 in tutti i casi in cui il comune non abbia provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del territorio, tanto è vero che le imprese che ne sono a conoscenza ricorrono contro le ordinanze del Sindaco sostenendo questa motivazione. Allora se non si applicherà il limite differenziale laddove manca la zonizzazione acustica (nella maggiorparte dei comuni), se non si applicherà il criterio comparativo laddove il rumore è trascurabile, cosa resta da fare al cittadino?

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5951

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIRAGHI, AMORUSO, ARMANI, BELLOTTI, BUTTI, GIORGIO

CONTE, D’AGRO` , FOTI, FRANZ, GARNERO SANTANCHE` ,

GASTALDI, LEO, LISI, MAZZOCCHI, MENIA, PAGLIARINI,

POLLEDRI, SAGLIA, STRANO

Modifica all’articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La totalita` delle controversie legali tra cittadino e impresa in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono giudicate dalla magistratura mediante l’applicazione dell’articolo 844 del codice civile. Le disposizioni in materia di inquinamento acustico, e in particolare in relazione al rumore immesso dell’ambiente abitativo, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, riprese dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, sono state spesso disattese dalla magistratura.

Dall’entrata in vigore della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, e dei successivi decreti attuativi, l’impresa si trova a dovere ottemperare a obblighi di legge in materia di inquinamento acustico che le impongono il giusto rispetto, anche a fronte di notevole impiego economico, di limiti territoriali di emissione e di immissione sonora.

La stessa legge, con la definizione del cosiddetto " criterio differenziale ", tutela il privato dal rumore intrusivo e impone all’impresa il rispetto dei limiti differenziali di emissione. Molte aziende, preesistenti anche agli insediamenti abitativi, si sono adoperate, anche con notevoli oneri economici, per ridurre le proprie emissioni sonore, al fine di rispettare sia i limiti assoluti che quelli differenziali. In molti casi pero` questo non e` sufficiente: nonostante gli organi di controllo preposti (agenzie regionali per la protezione dell’ambiente – ARPA, e aziende sanitarie locali – ASL) accertino il rispetto, da parte dell’impresa, degli obblighi citati, questa e` indifesa contro il cittadino che ritenendosi disturbato e non soddisfatto si rivolge direttamente alla magistratura. Il magistrato, acquisite le relazioni peritali del consulente tecnico d’ufficio (CTU), spesso applica, come detto, l’articolo 844 del codice civile, che non considera, a differenza di quanto fatto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, i limiti inferiori di applicabilita` (in quanto, come ricordato, al di sotto di tali limiti " ogni effetto del rumore e` da ritenersi trascurabile "), ma ritiene intollerabile qualsiasi emissione sonora che superi di tre decibel il valore del rumore di fondo.

Il criterio a cui viene fatto maggiore riferimento e` la normale tollerabilita` , che non ha un carattere assoluto, ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell’esame. In particolare, esso varia da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona, alle abitudini degli abitanti e soprattutto al cosiddetto " rumore di fondo " (Cassazione n. 83/5157).

Il rumore di fondo e` la fascia rumorosa costante presente in una data zona e composta dal complesso di suoni di origine varia e non sempre identificabile, continui e caratteristici, su cui si innestano di volta in volta rumori piu` intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera. Tutti questi elementi devono essere valutati secondo il criterio dell’uomo medio, prescindendo dalle valutazioni delle persone interessate, tanto che si ritiene non ammissibile la prova testimoniale in materia di immissioni moleste, dovendo le stesse essere accertate tramite apposita CTU. Nel valutare la soglia massima oltre la quale un rumore diventa intollerabile, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabili i limiti contenuti nelle norme per la tutela dell’inquinamento acustico, ma occorre ricordare che, mentre le norme richiamate si limitano a indicare i valori massimi che le immissioni sonore possono raggiungere, l’articolo 844 del codice civile accerta caso per caso in relazione alla concreta situazione in esame la tollerabilita` dei suoni, ponendo dei limiti sicuramente piu` bassi.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 tutela l’interesse collettivo, nonche´ la salute pubblica e la qualita` della vita in un determinato contesto ambientale.

In particolare, con la citata legge n. 447 del 1995, si pongono delle specifiche competenze a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, stabilendo che debbano essere realizzati dei piani nei quali inquadrare le varie zone del Paese a seconda delle immissioni sonore che vi si propagano, permettendo così di distinguere le aree residenziali da quelle industriali, agrarie e così via, e collegando a ogni singola area individuata il limite massimo di tollerabilita` per i rumori che ivi si producono. Riteniamo percio` necessario riesaminare tali disposizioni in modo da introdurre una norma che raccordi il disposto dell’articolo 844 del codice civile con il dettato dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997. A tale fine proponiamo una modifica all’articolo 844 del codice civile che permetta la coesistenza delle due normative che in Italia si applicano ai fini della definizione dei limiti da non superare per le immissioni di rumore nelle unita` abitative: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, normativa di riferimento e applicata dalle ASL e dalle ARPA negli accertamenti, e la prassi giurisprudenziale applicata dal CTU nelle vertenze giudiziarie (criterio comparativo del non superamento di 3 decibel sul rumore di fondo). Le nostre imprese, gia` provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così avere una tranquillita` e una certezza nel loro operare quotidiano.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5951

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

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ART. 1.

1. All’articolo 844 del codice civile e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

" I limiti di normale tollerabilita` dei rumori sono quelli indicati dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997, che definisce i rumori rientranti entro tali limiti come trascurabili ".

 

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CAMBIA L'ART.844 DEL CODICE CIVILE SULLE IMMISSIONI RUMOROSE