EMISSIONI IN ATMOSFERA

Domande di autorizzazione Limiti e prescrizioni Esclusioni
Semplificazioni Autorizzazioni generali  

Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Ai fini dell’ applicazione della legge si ricorda che uno stabilimento può essere costituito da più impianti.

L’impianto, ai sensi della direttiva 99/13/CE, è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.

Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.


DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Qualora il progetto preveda un intervento di carattere strutturale e quindi sottoposto alla materia edilizia la domanda di autorizzazione deve essere allegata all'istanza per il rilascio di concessione. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione nuovi o modificati, oggetto di autorizzazione. Tali domande sono comunque accompagnate dal quadro riassuntivo di tutte le altre emissioni dello stabilimento. La trasmissione dell'originale è in Provincia, Servizio Tutela Ambiente, Corso garibaldi 59, Reggio Emilia. Le altre copie andranno invece trasmesse al Sindaco e alla sede distrettuale di ARPA territorialmente competenti.

Quando in uno stabilimento è presente un numero molto elevato di punti di emissione o produzioni non collegate tra loro, possono essere presentate più domande di autorizzazione, in relazione ai gruppi di emissione corrispondenti alle diverse produzioni.

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche all’impianto che non comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole emissioni dell’impianto non superiori al 10% per il periodo di validità dell’autorizzazione, anche ai sensi deil’art. 2 punto 4 della direttiva 99/13/CE dell’li marzo 1999.

Qualsiasi modifica è comunque da considerarsi modifica sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.

La domanda deve essere redatta conformemente al modello previsto ed accompagnata dalla scheda informativa generale per l’inquinamento atmosferico.

L’imprenditore o il professionista che ha ricevuto l’incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l’applicazione della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. E’ necessario quindi distinguere se si tratti di impresa già esistente o se il progetto invece riguardi la costruzione di uno stabilimento ex-novo.


Impresa esistente In questo caso l’attività svolta all’interno dello stabilimento potrebbe essere già in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Sia nella autorizzazione che nella documentazione presentata per il suo ottenimento sono elencate le emissioni presenti (E1, E2, E3) ecc.. Nel quadro riassuntivo delle emissioni sono rappresentate tutte le caratteristiche più salienti, in particolare portata (espressa in mc/ora) e concentrazione degli inquinanti (espressa in mg/Nmc).

Tenendo conto di quanto già detto in premessa, una nuova domanda di autorizzazione dovrà essere presentata:

  • se nel progetto che si intende presentare sono previsti interventi sull’immobile o sulle lavorazioni tali da dover adeguare gli impianti di aspirazione alle nuove esigenze con la conseguenza di dover poi modificare portata e/o concentrazione degli inquinanti delle emissioni esistenti
  • se sono previste nuove lavorazioni e quindi nuovi impianti di aspirazione con relative emissioni
  • se si prevede un aumento delle ore di esercizio degli impianti rispetto a quanto già autorizzato.

Nuova impresa La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata se sono previste lavorazioni in grado di emettere sostanze inquinanti allo stato areodisperso e quindi se si rende necessaria l’installazione di adeguati impianti di aspirazione con relative emissioni.

Per decidere se, quando e come installare un impianto di aspirazione ci si dovrà necessariamente basare sulla valutazione del rischio a cui saranno esposti i lavoratori. In via principale l’esposizione deve comunque essere evitata. Parametri di riferimento per l’esposizione sono i valori limite soglia TLW-TWA indicati dall’ACGIH (American Conference Of Governmental Industrial Hygienists). Sono utili parametri di consultazione anche gli standard per comparto produttivo predisposti dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL.


Trasferimenti in altra località Un caso particolare riguarda il trasferimento delle attività e quindi degli impianti in un'altra località. Spesso, con il trasferimento, si interviene apportando modifiche agli impianti: le domande per trasferimento verranno presentate in base ad entrambi i comma dell’art.15, A e B. La domanda andrà presentata anche se il fabbricato che si andrà ad occupare è già esistente e non sono necessari interventi di carattere strutturale.

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LIMITI E PRESCRIZIONI

A seconda delle lavorazione e dei particolari tipi di impianti per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi impianti, modifiche o trasferimenti, si applicano i criteri emanati dal CRIA della Regione Emilia-Romagna individuati dal Direttore Generale all’Ambiente con proprio atto n. 4606 del 4 giugno 1999 come elaborati dal CRIAER con i pareri nn. 2502 del 17 settembre 1990, 2811 dei 11 febbraio 1991, 2847 del 20 maggio 1991, 3642 del 16 aprile 1992 e 3726 del 6 luglio 1992. Copia di tutti i criteri CRIAER può essere richiesta al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59.

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ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Sono esclusi altresì gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del DPR 25 luglio 1991.

Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.

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SEMPLIFICAZIONI

Le attività esistenti e nuove ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all’art. 2 del DPR 25 luglio 1991, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

ALLEGATO I AL DPR 25.07.1991

ELENCO DELLE ATTIVITA’ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

  1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.
  2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
  3. Rosticceria e friggitoria.
  4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
  5. Laboratorio odontotecnici.
  6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
  7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
  8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).
  9. Le seguenti lavorazioni tessili:
    1. preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
    2. nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, fissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
    3. le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
    4. le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
    5. le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
    6. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.
  10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
  11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
  12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
  13. Serre.
  14. Stirerie.
  15. Laboratori fotografici.
  16. Autorimesse.
  17. Autolavaggi.
  18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
  19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
  20. Eliografia.
  21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
  22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimenti, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
  23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
  24. Impianti trattamento acque.
  25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
  26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio.
  27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
  28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
  29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

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AUTORIZZAZIONI GENERALI

Sono soggette ad autorizzazione generale le domanda relative ad attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al art. 4 del DPR 25 luglio 1991, che attestano, secondo lo schema dell’allegato B, la quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo produttivo, nel rispetto di quanto previsto all’allegato 2 al citato DPR.

Le quantità massime di materie prime ed ausiliarie indicate nell’allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 sono da intendersi come quelle complessivamente utilizzate nell’impianto così come definito al comma 1. Al fine della verifica, le suddette aziende sono tenute alla redazione di un registro, dalle pagine numerate e bollate dall’ARPA, su cui annotare i consumi delle medesime, da tenere a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo.

Tali domande si intendono autorizzate con la ricezione da parte dello sportello unico.

L’autorizzazione in via generale non si applica quando tra le materie prime ed ausiliarie figurano sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991

ALLEGATO II AL DPR 25.07.1991

ELENCO DELLE ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Descrizione attività

  1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g.
  2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.
  3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g.
  4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.
  5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.
  6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.
  7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.
  8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
  9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
  10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
  11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/g.
  12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g.
  13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
  14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
  15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
  16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
  17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
  18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
  19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
  22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g.
  23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.
  24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
  25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 100 kg/g.
  26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
  27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.
  28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g.
  29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.
  30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
  31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

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