PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 10 1999 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Si deve sottolineare come il decreto disciplini il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione gli impianti nuovi. Questa esclusione è da mettere in relazione alla volontà del legislatore di ricomporre in un unico procedimento la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in caso di nuovi impianti, la cui regolamentazione sarà demandata alla normativa da emanarsi in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE: attualmente il provvedimento è fermo alle Camere.
Pertanto, in attesa di tale recepimento, i principi della nuova disciplina troveranno applicazione solo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni dettate dal decreto. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.
Per definire il campo di applicazione della norma si deve fare riferimento alla definizione di impianto e di impianto esistente e alla lettura delle categorie di attività industriali elencate nell'allegato I alla legge.
impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
impianto esistente : un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale. E' considerato altresi' esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono da considerarsi importanti anche le seguenti definizioni:
"sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;del presente decreto.
"inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
"emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
"modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
"modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente.
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
La novità più importante introdotta dal decreto è che il procedimento è unico e che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
Si costruisce cioè un unico percorso procedimentale durante il quale ad essere effettuata non è l'istruttoria di questa o quella disciplina in materia di protezione dell'ambiente, ma la valutazione della conformità ai requisiti di legge è valutata nel suo complesso, con un approccio multidisciplinare e una logica trasversale rispetto alle diverse matrici interessate. Questo tipo di approccio introdotto dal decreto risulterà costituire l'elemento più interferente con l'attuale sistema dei controlli amministrativi, dove, a causa del consolidarsi di una normativa settoriale, si è formata nel tempo una specializzazione "a compartimenti stagni".
Altro elemento qualificante del decreto è che nella fissazione di valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, non sarà solo la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo, ma anche il valore in massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici.
Inoltre nell'istruttoria tecnica delle domande si dovrà tenere in considerazione "sia la loro natura che le loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo)", con ciò introducendo anche la necessità di valutare le diverse soluzioni per evitare che il miglioramento su una matrice non costituisca un inaccettabile peggioramento dell'altra. Per es. l'obbligo di installare impianti di depurazione degli inquinanti gassosi, e quindi il miglioramento della qualità dell'aria, che può tradursi in un peggioramento i termini di inquinamento acustico a causa della messa in esercizio di nuove sorgenti sonore come le ventole di aspirazione se non si contempera anche alle necessarie opere di insonorizzazione.
Terzo elemento, la decisione di spostare il peso del controllo dall'emanazione dei valori limite all'approvazione di linee guida per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili (best available technologies = BAT) come conclusione delle esperienze precedenti che stanno a dimostrare l'assunto: non esiste la tecnologia disinquinante come tale, esiste la tecnologia migliore applicata al processo specifico.
Questi i principi introdotti dall'art.3, co.1, del decreto:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, se cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
Novità rilevante è l'introduzione del riesame, ai sensi dell'art.7. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Ultimo aspetto è la valorizzazione dell'adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale.
Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo e' effettuato ogni 8 anni, invece dei cinque canonici.
Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo 4 del decreto, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.
Migliori tecnologie disponibili
Si intende per "migliori tecniche disponibili", la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In particolare si intende per:
"tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
"disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
"migliori", le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Secondo il decreto si deve stabilire in stretta relazione alla competenza espressa in materia di valutazione di impatto ambientale e cioè: "la medesima autorita' statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorita' individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale".
In Emilia-Romagna, in materia di impatto ambientale, è stata approvata la L.R. 9/99. La ripartizione delle competenze è stata determinata sulla base di tre elenchi che suddivono in categorie le opere o le attività sottoposte al procedimento di VIA con le relative soglie dimensionali: a seconda della categoria e della soglie dimensionali la competenza può ricadere sulla Regione, o sulle Province o sui Comuni.
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto. Nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa procedura di valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
L'autorita' competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite di emissione.
Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che
a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente.
In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita' ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita' competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni.
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.
Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto.