La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in Comune e all'ARPA, ai sensi dell'art.8, comma 4 della L.447/95, in allegato alla domanda in materia edilizia per la costruzione di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, prestazione di servizi, commerciali, polifunzionali (1).
Se non sono previste opere edilizie la documentazione deve essere comunque presentata almeno 60 giorni prima di mettere in esercizio l'impianto o infrastruttura o di avviare l'attività.
La valutazione del progetto di impianto o infrastruttura o dell'attività in genere sotto il profilo dell'impatto acustico deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'albo regionale di provenienza. (2)
La previsione di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso tecnico unitamente al responsabile legale dell'impresa che l'ha commissionata.
Nell'ambito dei procedimenti sottoposti al regolamento sullo sportello unico (DPR 447/98) le sorgenti sonore sono gli impianti tecnici dei fabbricati in cui si svolgono attività di produzione beni e servizi e le altre istallazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca rumore. Sono inoltre possibili fonti di rumore le infrastrutture in genere, le aree adibite a movimentazione merci, i parcheggi e i depositi di mezzi di trasporto, quando asserviti alle attività citate. Anche il traffico indotto in questi casi può rappresentare un contributo importante.
Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate negli insediamenti di produzione beni e servizi o ne sono parte integrante sono le seguenti ( elenco non esaustivo ) :
ELENCO DI TIPICHE EMISSIONI RUMOROSE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE
SORGENTI
SONORE ESTERNE (elenco non esaustivo)
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Nella pratica sono fonti di inquinamento acustico anche sorgenti sonore che si trovano all'interno del fabbricato, ma che, per motivi diversi, per es. attraverso vie di fuga come finestre, porte, portoni, oppure per via solida attraverso pareti o pavimenti, possono provocare disturbo anche all'esterno dei locali adibiti all'attività di produzione beni e servizi.
SORGENTI SONORE INTERNE (elenco non esaustivo)
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L’imprenditore o il professionista che ha ricevuto l’incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l’installazione di una o più sorgenti sonore. Si tenga conto anche del periodo di funzionamento delle sorgenti, il funzionamento notturno è spesso motivo di esposti. E’ bene sempre esaminare l’impatto acustico in sede di progetto in quanto si possono adottare soluzioni tecniche di carattere strutturale meno onerose (per es una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto alla necessità di una bonifica puntuale successiva di tutte le sorgenti.
Qualora nel progetto di intervento in materia edilizia o al momento dell'insediamento di un'attività non sia prevista l’installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o spostamento di esistenti il progettista barrerà no, non rientra nell'apposito spazio della scheda informativa generale e della check-list.
Qualora siano invece previste nuove sorgenti sonore barrerà si, rientra: in questo caso ci si dovrà rivolgere ad un tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'albo regionale il quale valuterà il contributo delle nuove sorgenti ( o le modifiche sulle sorgenti esistenti ) e gli effetti di sommatoria con le esistenti.
Considerate le condizioni al contorno dell'impianto o stabilimento e la classificazione acustica del sito di insediamento e delle aree circostanti, tenuto conto dei potenziali ricettori e del periodo diurno o notturno durante il quale il rumore si manifesta, il tecnico competente potrà concludere per il non superamento dei limiti assoluti di zona e dei limiti differenziali di immissione ( art.4 - DPCM 14/11/1997) nei confronti dei potenziali ricettori.
In questo caso si dovrà redarre il modulo di comunicazione e produrre la documentazione ivi prevista.
Se invece si ritiene presumibile un superamento dei limiti assoluti e/o differenziali si dovrà redarre il modulo di richiesta e produrre la documentazione ivi prevista, comprensiva delle soluzioni tecnico-progettuali che si ritiene di predisporre per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Se la documentazione è completa e i calcoli corretti sotto il profilo metodologico sarà rilasciato dal Comune il nullaosta acustico, dopo aver acquisito il parere tecnico da ARPA.
Note
(1) si tratta di indicazioni di carattere provvisorio nelle more di una determina della Regione da emanarsi ai sensi dell'articolo citato
(2) Per la Regione Emilia-Romagna il bando di iscrizione è stato pubblicato con provvedimento n.11394 del 9.11.98 sul BUR n. 148 del 2.12.98 e successive integrazioni. Con L.R. 3/99 la competenza a ricevere le domande e ad attestare il possesso dei requisiti è stata delegata alle Province.