SERBATOI INTERRATI

Per serbatoio interrato si intende un contenitore di stoccaggio situato sotto il piano di campagna di cui non sia visivamente e direttamente ispezionabile la superficie esterna, contenente sostanze pericolose, avente capacita' uguale o maggiore di un metro cubo.

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:

Per sostanze pericolose contenute si intendono quelle appartenenti ai gruppi e alla famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportate negli elenchi in allegato al D.Lgs. n.132 del 27 gennaio 1992 così come modificati dal Decreto 11 maggio 1999, testo unico sulle acque.

  1. Composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico;
  2. Composti organo fosforici;
  3. Composti organo stannici;
  4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
  5. Mercurio e i suoi composti;
  6. Cadmio e i suoi composti;
  7. Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
  8. Cianuri.
  9. Materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.
  10. Metalli di cui alla tabella seguente
  1. Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco del paragrafo precedente;
  2. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull’odore dei prodotti consumati dall’uomo derivati dall’ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque
  3. Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell’acqua in sostanze innocue
  4. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
  5. Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
  6. Cianuri, fluoruri
  7. Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull’equilibrio dell’ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.

 

piombo selenio stagno vanadio
rame arsenico bario zinco
nichel antimonio cobalto tallio
cromo berillio boro tellurio
molibdeno titanio uranio argento

La licenza di costruzione e il nullaosta all’esercizio vengono rilasciati dal Sindaco del Comune interessato su parere conforme di ARPA.

Per l'installazione è necessario presentare domanda di autorizzazione edilizia in Comune. Oltre alla documentazione di prassi per opere edilizie (cartella comunale) alla pratica dovranno essere allegati:

  1. La scheda allegato B compilata in ogni parte;
  2. Una relazione descrittiva delle caratteristiche di progetto, costruzione e installazione relativamente ai dispositivi di prevenzione e contenimento delle perdite (dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto, incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti a pressione) e al sistema di monitoraggio in continuo delle perdite;
  3. Una planimetria relativa ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona in relazione agli insediamenti confinanti e prospetti in scala adeguata comprendenti l'insediamento con indicati i siti di interramento dei serbatoi nuovi ed esistenti e descrivente i tracciati relativi alla rete fognaria acque bianche, alla rete fognaria acque nere e all'esatta ubicazione di pozzetti e caditoie nell'area di proprietà.

Il Servizio Territoriale della Sezione Provinciale ARPA effettuerà l'istruttoria tecnica relativa a tale documentazione.

Il parere ARPA verrà rilasciato anche ai sensi dell'art.5, c.3, del DM 24 maggio 1999 n.246. L'impianto dovrà essere conforme al progetto approvato, con le eventuali prescrizioni.

In caso di sostituzione di serbatoio esistente dovrà comunque essere presentata domanda per l'esercizio dello stesso, allegando le stesse documentazioni dette sopra, almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori. Si utilizzerà il modello predisposto.

Lo stesso se nel progetto di intervento edilizio è previsto l’utilizzo di un serbatoio esistente per sostanze diverse rispetto a quelle per il quale era stato destinato e rientranti comunque in elenco.

In generale, a meno che non vi siano preminenti esigenze di sicurezza da garantire, non è consigliabile il ricovero di sostanze pericolose e a rischio di inquinamento delle acque e del suolo in serbatoi interrati. Meglio i contenitori epigei dotati di bacino di contenimento.

I serbatoi esistenti devono essere denunciati entro la scadenza del 13 febbraio 2001 o comunque in occasione di interventi soggetti a concessione o autorizzazione che possano riguardare l’installazione. La scheda di registrazione deve essere quella prevista dal modello allegato A.

I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:

a) il mantenimento dell'integrita' strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;

c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti.

I nuovi serbatoi interrati devono essere:

  1. a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine:
  2. le pareti dei serbatoi possono essere:
  1. a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento puo' contenere uno o piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.

Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:

  1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
  2. una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

Con riferimento al monitoraggio in continuo e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purche' sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.

La capacita' massima dei nuovi serbatoi interrati, e' stabilita come segue:

  1. in 50 mc per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;
  2. in 100 mc per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.

La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

La conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto. Il conduttore dei serbatoi dovra' tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalita', le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonche' la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.

Il conduttore del serbatoio dovra' provvedere annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

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