chiarimenti
|
26
gennaio 2005
|
Dopo aver letto parecchi documenti sull'argomento, ho ancora qualche perplessità sul calcolo da effettuare circa il "decreto solventi" (D.M. 44 del 16 Gennaio 2004). La provincia di Treviso ha emesso una linea guida in cui non prevede assolutamente il calcolo utilizzando l'allegato 3 (quindi considerando il residuo fisso), altre amministrazioni invece prevedono solo questo calcolo. Detto questo, non ho trovato nessuna linea guida redatta dalla provincia di Vicenza, per cui non so se il calcolo va effettuato utilizzando la linea guida proposta dall'amministrazione trevigiana oppure se utilizzare il calcolo considerando il residuo fisso. Inoltre ho trovato enormi difficoltà nel reperire il valore del residuo fisso, in quanto nelle schede di sicurezza tale parametro il più delle volte è omesso, ed è difficile fare una stima approssimativa; ammesso che una stima approssimativa si faccia, credo che tale valore possa essere contestato dall'ARPA in quanto (come tutte le stime) è un valore piuttosto soggettivo. Ringraziandola per l'attenzione, cordialmente La saluto.
A proposito dell'articolo del 18 marzo 2004 ( recepita la direttiva voc......) nell'ultimo esempio di calcolo a pag 10 mi pare che nel valore limite di emissione con l'abbattimento mediante l'allegato II(75mgC/Nmc), si tenga conto solamente del limite alle emissioni convogliate e non delle totali. Il piano di riduzione perseguibile con l'allegato III considera un flusso di massa limite che tiene conto delle emissioni totali; forse quindi il confronto tra i due metodi non è proprio esatto. Complimenti comunque per l'ottimo ed esaustivo articolo. Le sarei grato se potesse fare un esempio numerico sul concetto di modifica sostanziale in base al DM 44 che possa spiegare quando considerare un impianto nuovo e quando esistente. Grazie e cordiali saluti.
Si avvicina la data del 12 marzo entro la quale tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del D.M 16 gennaio 2004 n°44 dovranno verificare il proprio consumo annuale di solventi e le proprie emissioni convogliate e diffuse e, qualora non conformi ai limiti indicati, presentare un progetto di adeguamento da attuarsi entro il 12 marzo 2007. Nell'approssimarsi alla data è naturale che emergano nuovi interrogativi in relazione ad esempi concreti e difficoltà di comprensione del testo letterale del decreto. E' un peccato che qui, come in altri casi, siano così rare le iniziative da parte delle amministrazioni centrali o locali per guidare passo passo i soggetti obbligati nella preparazione di una buona domanda, consapevoli che il processo autorizzativo ne acquisterebbe in rapidità e in efficacia: bisognerebbe invece seguire più spesso il pragmatismo del resto dei paesi aderenti alla Comunità Europea che, attraverso i propri organi istituzionali e le proprie agenzie territoriali, si esprime in una messe di informazioni e di consigli pratici del tutto gratuiti grazie anche alla loro diffusione in rete.
Cio' detto si può comunque provare a mettere in fila le idee in modo da costruirsi una propria linea guida.
Un percorso logico
Vediamo di ripercorrere un itinerario logico per poter arrivare alle conclusioni che servono.
Una volta verificato che la propria attività, sia principale che secondaria, rientra in una di quelle descritte nell’allegato I al decreto si dovrà determinare il consumo annuo al fine di poterlo confrontare con la soglia di applicabilità indicata. Il consumo è definito come: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.
L’informazione indispensabile riguardante l’uso giornaliero di prodotti a solvente si ricaverà dal bilancio annuale. Poiché questo bilancio può variare di anno in anno in considerazione della dipendenza dai fattori del mercato è utile effettuare una media degli ultimi tre anni. Il consumo annuale ricavato dalla contabilità deve quindi essere rapportato alle ore lavorate giorno per il numero effettivo di giorni lavorativi annui.
Il dato riguardante l’uso giornaliero di prodotti a solvente può essere ugualmente ricavato sulla base della conoscenza di un fattore di emissione (per es. il rapporto tra il consumo di prodotto ed una misura del manufatto finito a magazzino) che è proprio del processo considerato in quanto ottenuto dall’osservazione nel tempo dei diversi contributi (per es. sgrassaggio, prima applicazione, seconda applicazione, ritocco ecc.).
Qualsiasi altra modalità per poter determinare il consumo deve comunque fornire un dato che sia confrontabile con quello ottenuto dalla contabilità annuale.
Il dato riguardante il consumo di solo solvente si ricava conoscendo il residuo secco % del preparato. Nelle schede di sicurezza tale valore è spesso assente. Pertanto ci si rivolgerà al fornitore. Qualora il fornitore indichi un range tra un minimo e un massimo dovrà essere considerata la media dei due.
Fatti i doverosi calcoli si confronterà il risultato finale con la soglia di consumo indicata in Allegato I per l'attività in esame. In caso il proprio consumo sia superiore a quello dato si deve procedere per presentare la documentazione richiesta consistente in una comunicazione ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto.
Se l’attività rientra nel campo di applicazione del decreto per i consumi annui di solvente si dovrà prendere in considerazione l’allegato II alla riga corrispondente.
Il progetto di adeguamento è obbligatorio se i valori in concentrazione misurati per una o più emissioni condottate sono superiori a quelli limite indicati nella riga corrispondente (colonna 4). Per effettuare questa verifica è necessario che i valori in concentrazione siano espressi nella stessa unità di misura. Nel decreto i COV sono espressi come carbonio organico. Pertanto nella necessità di dover ancora misurare queste concentrazioni ogni emissione andrà indicata come mgC/Nmc.
Qualora siano già disponibile rapporti di prova relativi all’ultimo anno, ma le concentrazioni siano state espresse in mg_N-esano/Nmc occorrerà riportare tutto in mgC con l’utilizzo della seguente formula:
(Peso _ C _ esano) x (mg_ esano / Nmc) mgC / Nmc = ______________________________________________ Peso Molecolare Esano |
Se le concentrazioni sono state espresse in mg_SOV/Nmc occorre verificare se si dispone ancora dei cromatogrammi originali che permettano di ricostruire la composizione della miscela solvente. In caso contrario dovranno eseguirsi nuove analisi.
Il progetto di adeguamento va sempre presentato qualora una o più emissioni non rispettino i limiti di allegato II.
Le soluzioni proposte possono essere di tipo strutturale cioè richiedono l’adozione di nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo di solvente alla fonte, cioè in fase di applicazione, e/o di contenere il solvente emesso in modo diffuso e convogliato, cioè in fase di captazione e abbattimento.
Il progetto deve illustrare l’efficacia delle soluzioni proposte in riferimento ai valori limite di emissione convogliata e diffusa e, laddove espressamente indicato, anche dei valori limite di emissione totale (colonna 6).
I valori limite di emissione totale possono essere espressi come un fattore di emissione (per es. g/kg) o come una percentuale riferita all’input solvente. In questi caso l’elaborato dovrà anche dimostrare come le soluzioni proposte siano in grado di assicurare questo ulteriore valore limite.
E’ facoltà del richiedente, laddove non sia previsto uno specifico valore limite di emissione totale, proporre soluzioni diverse, alternative a quelle di tipo strutturale, per es. intervenendo con la sostituzione delle materie prime. In questo caso potrà applicare l’allegato III ricavando l’emissione bersaglio che costituisce l’obiettivo finale in termini di emissione totale annua.
L’efficacia delle soluzioni proposte dovrà in ogni caso essere valutata anche in termini di equivalenza rispetto ai risultati conseguibili con l’applicazione dell’allegato II, cioè l’emissione totale annua che si otterrebbe attraverso l’attuazione di queste misure deve risultare sempre inferiore o uguale all’emissione totale annua calcolata a partire dai valori limite per le emissioni convogliate e diffuse.
Il totale annuo emesso in atmosfera
Preliminarmente occorre stabilire quali siano le grandezze alle quali ci si deve riferire per il piano di riduzione.
Ricordiamo la seguente definizione:
Emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi
Dalle emissioni totali possiamo ricavare la quantità annuale di solvente emessa in atmosfera. Questo valore lo definiamo come totale annuo emesso iniziale quando rispecchia la situazione presente, cioè con i limiti ai quali attualmente l'impianto esistente è autorizzato a funzionare.
Totale annuo iniziale: è l'emissione annua ottenuta dalla somma delle emissioni diffuse e delle emissioni condottate con i limiti attualmente vigenti.
Per ottenere il totale annuo iniziale si moltiplicano i valori in concentrazione in mgC/Nmc per i valori in portata in Nmc/h (ottenuti tramite misurazione su tutte le emissioni convogliate del processo in cui si utilizzano prodotti a solvente) per il numero di ore di funzionamento per il numero di giorni lavorativi annui. A questa si deve poi sommare l'emissione annua ottenuta dalla misurazione delle emissioni diffuse (a partire dalle concentrazioni misurate nei locali di lavorazione, dai relativi volumi e dal numero di ricambi ora). Dividendo il tutto per 1.000.000 si ottiene di esprimere il risultato finale in tonnellate annue.
Per es. (1) per una azienda che utilizza adesivi a solvente nel rivestimento di pannelli in MDF:
Emissioni convogliate
Impianto |
P.to di emiss.ne
|
Fase emissiva |
Conc.ne (mgCOV/Nmc) |
Portata Volumica (Nm3/h) |
Flusso di massa (kgCOV/h) |
Operatività (h/anno) |
Emissione annua (tCOV/a) |
Applicazione manuale colle |
3 |
Applicazione colla bordi |
52 |
16.200 |
0,8 |
1.760 |
1,5 |
Applicazione manuale colle |
4 |
Applicazione colla bordi |
40 |
15.600 |
0,6 |
1.760 |
1,1 |
Applicazione automatizzata colle |
10 |
Applicazione colla piani |
100 |
14.500 |
1,5 |
1.760 |
2,6 |
. |
. |
totale |
. |
46.300 |
2,9 |
. |
5,1 |
Emissioni diffuse
Sorgenti emissive |
Flusso di massa (kgCOV/h) |
Operatività (h/anno) |
Emissione annua (tCOV/anno) |
Finestrature del reparto |
0,18 |
1.760 |
0,32 |
Preparazione colle |
0,04 |
220 |
0,01 |
Pulizia apparecchiature |
0,02 |
220 |
0,00 |
Altro |
0,01 |
1.760 |
0,02 |
. |
. |
. |
. |
Totale |
0,25 |
. |
0,35 |
Dalla somma di emissioni annue convogliate ed emissioni annue diffuse si ottiene il totale annuo emesso pari a:
5,1 + 0,35 = 5,5
Una seconda grandezza che serve conoscere è quella di:
Totale annuo finale: è il medesimo calcolo indicato per il totale annuo iniziale dove i valori in concentrazione (mgC/Nmc) e la percentuale di emissioni diffuse (da quantificarsi in relazione all’input solvente) saranno quelli dati dal decreto per l’attività corrispondente.
Sempre rimanendo all'esempio precedente si sostituisono i valori nella terza colonna.
Emissioni convogliate
Impianto |
P.to di emiss.ne
|
Conc.ne (mgC/Nmc) Allegato II |
Portata Volumica (Nm3/h) |
Flusso di massa (kgC/h) |
Fattore di convers.e * |
Flusso di massa (kgCOV/h) |
Operatività (h/anno) |
Emissione annua (tCOV/a) |
Applicazione manuale colle |
3 |
50 |
16.200 |
0,8 |
0,70 |
0,6 |
1.760 |
1,0 |
Applicazione manuale colle |
4 |
50 |
15.600 |
0,8 |
0,70 |
0,5 |
1.760 |
1,0 |
Applicazione automatizzata colle |
10 |
50 |
14.500 |
0,7 |
0,73 |
0,5 |
1.760 |
0,9 |
. |
. |
. |
46.300 |
2,3 |
. |
1,6 |
. |
2,9 |
* fattore di conversione medio per le sostanze presenti in emissione
Per le emissioni diffuse invece serve conoscere il dato relativo all'input solvente, cioè, come da definizione, "la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita', inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attivita'".
Input solvente
Tipologia Prodotto |
Denominazione |
Fornitore |
Quantità annua (t/a) |
% COV |
Quantità di solventi recuperati nel ciclo produttivo (t/a) |
Input COV (t/a) |
Consumo COV (t/a) |
Colla poliuretanica |
. |
. |
50.0 |
5 |
/ |
2.5 |
2.5 |
Solventi pulizia attrezzatura |
. |
. |
3.0 |
100 |
/ |
3.0 |
3.0 |
Induritore |
. |
. |
2.4 |
8 |
/ |
0.2 |
0.2 |
. |
. |
Totale |
55.4 |
. |
. |
5.7 |
5.7 |
Nell'allegato II al decreto alla voce corrispondente "Rivestimenti adesivi (>5)" per soglie di consumo inferiori a 15 t/annue il valore limite di emissione diffusa è il 25% dell'input solvente.
Emissioni diffuse
Input totale COV (t/anno) |
5,7 |
Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) Allegato II |
25 |
Emissione diffusa (tCOV/anno) |
1,4 |
Dalla somma di emissioni annue convogliate ed emissioni annue diffuse ottenute a partire dai valori limite indicati in Allegato II si ottiene il totale annuo finale pari a:
2,9 + 1, 34 = 4,3
Dalla differenza tra il totale iniziale e quello finale si determina l'esubero di solvente che occorre ridimensionare intervenendo sulle emissioni diffuse e condottate.
5,5 - 4,3 = 1, 2
Il progetto di adeguamento può già proporre l'installazione di tecnologie in grado di garantire il rientro nei limiti del nuovo decreto, senza necessariamente dover effettuare i calcoli soprariportati. In ogni caso la riduzione di solvente emesso, con il rientro all'interno dei nuovi limiti, sarà sempre inferiore o uguale differenza tra i due totali.
Questa differenza assume tutta la sua importanza quando il titolare dell'attività voglia presentare un piano di riduzione di solventi con mezzi diversi rispetto all'applicazione di valori limite alle emissioni condottate e diffuse. Comunque si scelgano altre strade il piano alternativo dovrà sempre garantire che la riduzione sia della medesima entità o inferiore.
L'Allegato III
Occorre prima di tutto ricordare che per presentare un progetto di adeguamento basato su misure che siano alternative per es. ad un intervento di abbattimento ai camini l'applicabilità dell'l'allegato III è ammessa solo "per le categorie di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissione totali". Pertanto quando nella colonna sei di allegato II che per l'appunto ha titolo "valori limite di emissione totale" sia già indicato uno specifico fattore di emissione espresso in g/kg (o g/mc) o in % si deve prescindere dall'utilizzo del metodo indicato in allegato III. Non è utilizzabile.
Questo significa che, in tutti i casi già prederminati, si dovrà assicurare il solo rispetto del fattore di emissione. Ma come? Basandosi su dati empirici desunti dall'esperienza, il che apre il campo ad un'infinità di variabili non controllate.
Per es. nel caso di lavanderie a secco, dove il fattore di emissione è espresso in g/kg di prodotto pulito e asciugato, si dovrà disporre del quantitativo di solvente consumato nell'anno civile di riferimento e del n° dei capi puliti e asciugati nello stesso periodo. Di questi si avrebbe necessità di conoscere il peso dei singoli capi nel corso dell'anno. Già si comprende da pochi elementi, per un'attività il cui processo lavorativo è quanto di più semplificato ci possa essere, come tra assunzioni, ipotesi e dati approssimati il risultato finale sia affetto da parecchie incertezze. Ci si può immaginare dunque cosa possa essere il risultato qualora la complessità del processo aumenti.
Ma tornando all'applicazione dell'Allegato III, perseguire questa strada significa avere in disponibilità molti dati, realistici, per quanto approssimati. Una delle difficoltà è legata alla conoscenza della composizione del residuo secco del prodotto a solvente utilizzato. Come sottolinea giustamente il lettore, non è semplice poter disporre di questo dato.
Un errore sarebbe ritenere che questa informazione si possa trovare sulla scheda di sicurezza del prodotto. In quanto preparati i prodotti a solvente sono sottoposti alla disciplina in materia di etichettatura, classificazione e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Tale disciplina prevede che vadano menzionati esplicitamente tutti i componenti pericolosi presenti nella vernice solo se la loro percentuale in peso supera la soglia stabilita dalla norma, variabile a seconda della classe di pericolosità del composto. Pertanto, ai fini della direttiva solventi, tale informazione è incompleta sia per i componenti pericolosi presenti in percentuali inferiori alla relativa soglia sia per i componenti non pericolosi. Naturalmente niente impedisce al produttore di inserire nella scheda l'indicazione del residuo secco, dato non richiesto dalla disciplina in questione. Ben venga l'iniziativa di dedicare un paragrafo della scheda alle informazioni rilevanti per l'attuazione del D.M. 16 gennaio 2004 n°44. In caso contrario all'utilizzatore non rimane altro che inviare una richiesta al produttore circa il residuo secco del prodotto acquistato.
E' prevedibile che questo valore non sia univoco, ma che sia espresso come un range tra un massimo ed un minimo, fatto del tutto comprensibile tenendo conto della variabili presenti in un processo industriale. A questo punto, per il metodo indicato in Allegato III, si presenta già un bivio: quale valore utilizzare tra minimo e massimo indicati? Anche in questo caso la media sembra essere la scelta pià realistica.
L'allegato III richiede di calcolarsi l'emissione totale annua dell'impianto, che qui viene chiamata emissione bersaglio, che rappresenta una data percentuale dell'emissione totale annua di riferimento.
L'emissione totale annua di riferimento ai sensi dell'allegato II si calcola nel seguente modo:
quantità annua utilizzata di vernici, solventi, diluenti x residuo secco % medio dei prodotti utilizzati |
= |
massa totale annua di materia solida |
Per completare il calcolo occorre moltiplicare il risultato ottenuto per un fattore (4 - 3 - 2,33 - 1,5) che è diverso a seconda dell'attività.
L'emissione totale annua che costituisce l'obiettivo del progetto di adeguamento alla data del 31 ottobre 2007, detta anche emissione bersaglio, è ottenuta moltiplicando:
Per es. nel caso di una verniciatura del legno individuata al punto 10 dell'Allegato II l'emissione bersaglio sarà:
Ton/anno solventi utilizzati |
Emissione bersaglio |
15-25 |
tonnellate di COV emesse < massa totale annua di materia solida per 1,6 |
> 25 |
tonnellate di COV emesse < massa totale annua di materia solida per 1 |
Il principio di equivalenza
L’applicazione dell’Allegato III, come ripetuto più volte, è quella che presenta maggiori rilievi critici. Non è ben chiaro se vi sia una sovrastima o una sottostima del dato finale che fornisce il metodo di Allegato III, questo può dipendere da caso a caso, ma è certo che i valori di emissione bersaglio che si ottengono non sono pressoché mai equivalenti a quelli che si otterrebbero con l’applicazione dei valori limite di emissione convogliata e diffusa stabiliti dall’Allegato II per la particolare attività.
In effetti che ve ne fosse una certa consapevolezza traspare dalla lettura sia del testo comunitario che quello nazionale. Vediamo cosa dice la Direttiva 199/13/CE all’Allegato II B (che corrisponde al nostro Allegato III):
1.Principi. Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissione equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 11 della direttiva, dei progressi compiuti nel conseguimento di una riduzione di emissione equivalente, inclusa l'esperienza acquisita nell'applicazione del piano di riduzione.
2.Prassi. In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo di esenzione che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi qui esposti.
Non poteva certamente avvenire che l’utilizzo di mezzi diversi rispetto al tradizionale sistema di abbattimento richiamato dalla volontà di applicare un limite relativamente basso alle emissioni convogliate raggiungesse obiettivi inferiori in quanto a riduzione dei solventi emessi. Infatti il legislatore impone il rispetto del principio di equivalenza.
Questo significa che per tutte le attività che non comportino l’utilizzo di materie prime in cui è presente un tenore costante di residuo solido c’è ampia libertà di scelta su quali soluzioni proporre, non escluso anche le combinazioni di più proposte, a condizione che il risultato finale come emissione annua totale non sia superiore a quella che si sarebbe ottenuta intervenendo con metodi più tradizionali.
Il problema si presenta al punto 2.
In questo caso si assume che il sistema di calcolo sia stato già collaudato e che sia già stata dimostrata l’equivalenza con i risultati ottenuti dall’applicazione dell’Allegato IIa (il nostro Allegato II). Tale alternativa, giova ricordarlo, vale solo per rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri, cioè materie prime il cui residuo secco si mantiene fisso. Evidentemente il collaudo non è stato condotto con la necessaria perizia in quanto, alla prova dei fatti, l’equivalenza data per scontata si è verificata come non vera. Qualche dubbio sarà stato sollevato: lo testimonia l’eventualità che il "metodo seguente" si riveli inadeguato e che l’autorità abbia tutti i diritti (se non i doveri) per pretendere la presentazione di un piano alternativo in grado di assicurare il rispetto del principio di equivalenza.
Anche il testo nazionale non si discosta molto dalla versione comunitaria:
2) Prassi Nel caso delle attività di cui alla seguente tabella per le quali può essere ipotizzato un tenore costante in materia solida nelle materie prime, si può seguire il metodo seguente al fine di definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione. Qualora il metodo seguente sia inadeguato ovvero per quelle attività per cui non è previsto uno specifico fattore di moltiplicazione nel presente allegato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo alternativo che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi sopra esposti.
La conclusione non può che essere che una: è facoltà de richiedente scegliere di affidarsi al metodo di Allegato III, tuttavia l’autorità competente dovrà in ogni caso disporre la presentazione di una prova del nove, cioè l’illustrazione dei passaggi attraverso i quali si sia in grado di assicurare che, pur con metodi diversi, il risultato finale è sempre il medesimo.
Un esempio applicativo
Può servire a questo scopo commentare insieme l’esempio che segue (2).
Per poter eseguire un calcolo puntuale dell’equivalenza fra emissioni totali di solventi dell'uno e dell'altro metodo è necessario partire dalla percentuale di carbonio organico contenuta nei singoli solventi .
A titolo esemplificativo, nella seguente tabella vengono fornite la % di COV e la % di carbonio organico (C) contenute in una serie tipica di prodotti vernicianti finiti
Determinazione della percentuale di carbonio organico in alcuni prodotti finiti |
||||
Tipo di prodotto |
Prodotto standard |
|||
. |
% COV |
% C |
||
Fondo poliuretanico trasparente |
56 |
48 |
||
Opaco poliuretanico trasparente |
54 |
51 |
||
Fondo poliuretanico bianco |
36 |
29 |
||
Laccato bianco poliuretanico |
32 |
24 |
||
Fondo acrilico trasparente |
73 |
50 |
||
Induritore per poliuretanico |
74 |
55 |
||
Induritore per acrilici |
68 |
48 |
||
Diluente rapido per poliuretanici |
100 |
79 |
||
Diluente lento per poliuretanici |
100 |
58 |
Per poter effettuare un confronto è infatti necessario disporre dei dati espressi con la stessa unità di misura. La percentuale di solvente espressa in C organico si ottiene con l'applicazione della seguente formula:
(Peso_C medio della Miscela) x (Kg_COV / h ) Kg_C / h = _________________________________________________ Peso Molecolare Miscela |
Il peso molecolare della miscela solvente e il peso medio del C organico si ottengono conoscendo la composizione della miscela stessa. Se non è il fornitore che comunica direttamente quale la % di C nella miscela o quali siano i singoli componenti la miscela in modo da potersela ricavare si ricorrerà ad un'analisi chimica.
L'esempio che segue riguarda il piano di riduzione presentato da una verniciatura del legno.
Situazione iniziale |
|||||||
Tipo di prodotto |
Kg/anno |
% R.S. |
% C |
% Acqua |
Kg Mat.sol. |
Kg COV |
Kg C |
Tinta all'acqua |
18000 |
15 |
3 |
80 |
2700 |
900 |
540 |
Fondo a solvente |
23660 |
45 |
41 |
0 |
10647 |
13013 |
9701 |
Induritore per fondo |
11830 |
32 |
48 |
0 |
3786 |
8044 |
5678 |
Diluente per fondo |
5000 |
0 |
75 |
0 |
0 |
5000 |
3750 |
Diluente di lavaggio macchine |
500 |
0 |
60 |
0 |
0 |
500 |
300 |
Finitura a solvente |
18660 |
45 |
41 |
0 |
8397 |
10263 |
7651 |
Induritore per finitura |
9330 |
32 |
48 |
0 |
2986 |
6344 |
4478 |
Diluente per finitura |
4500 |
0 |
75 |
0 |
0 |
4500 |
3375 |
TOTALI |
91480 |
. |
. |
TOTALI |
28515 |
48565 INPUT |
35473 |
Secondo l'Allegato III ora si calcola l'emissione bersaglio che, sottratta dall'input solvente, indicherà il solvente da abbattere. Nell'esempio è introdotta anche un'altra variabile rappresentata dall'output, cioè dal solvente perso per altre vie, in questo caso attraverso i rifiuti. E' evidente che serve poter dimostrare che il solvente se n'è andato anche attraverso i rifiuti, altrimenti i calcoli perdono di credibilità.
Situazione finale |
. |
. |
. |
Kg COV |
. |
Emissione bersaglio intermedia (materia solida x 1,5) |
42773 |
scadenza 31-10-05 |
Emissione bersaglio finale ( = materia solida ) |
28515 |
scadenza 31-10-07 |
Input solventi |
48565 |
da calcoli su riportati |
Output solventi (da piano gestione) |
3000 |
es.solventi in rifiuti smaltiti |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
2792 |
scadenza 31-10-05 |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
17050 |
scadenza 31-10-07 |
Per mettersi nelle condizioni di poter dimostrare l'equivalenza occorre prima determinare a quanto corrisponde l'input in termini di concentrazione ai camini, sottratta l'incidenza delle emissioni diffuse prese come % dettata dal decreto. Il calcolo è sostanzialmente lo stesso del precedente esempio, ma svolto al contrario.
Il primo passaggio sarà quello di trasformare i kg COV in kg C che, nell'esempio riportato, corrispondono a kg 35473. Questo valore diviso per la portata totale delle emissioni condottate per il n° di ore di funzionamento, moltiplicato per un milione, detratto di un 20% corrispondente alle emissioni diffuse, rappresenta la concentrazione media delle emissioni condottate alla situazione iniziale. Si tratta di un valore puramente teorico in quanto non rispecchia le condizioni reali di un processo le cui apparecchiature emettono in modo differenziato, ma serve allo scopo per l'esercizio che si sta eseguendo.
Verifica equivalenza con valori limite di emissione (concentrazioni ai camini) |
. |
Portata totale impianti di aspirazione convogliati ai camini, m3/ora |
45000 |
Ore/anno di operatività impianto (220 gg x 8h) |
1760 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 (35473 x1000000/45000x1760) |
448 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 al netto delle emissioni diffuse (20%) |
358 |
Concentrazione limite, mg C/Nm3 (somma applicazione + essiccazione) |
125 |
Concentrazione da abbattere mg C/Nm3 |
233 |
Sottraendo alla concentrazione media iniziale la concentrazione finale dettata dal decreto si determina di quanto si deve ridurre la concentrazione ai camini perché tutto l'impianto sia reso conforme secondo i criteri dell'allegato II. Questa riduzione è della stessa entità della precedente, anche se espressa con una diversa unità di misura: da una parte in kg COV/annui e dall'altra in mgC/Nmc.
In questo modo sono state individuate le due grandezze di riferimento per la valutazione del piano di adeguamento. Nella predisposizione del piano la conformità dello stesso sarà dimostrata quando questi valori si ritroveranno con il segno negativo.
N.B. Perché sia dimostrata l'equivalenza entrambi i valori dovranno assumere il segno negativo.
L'alternativa è, come si poteva immaginare, la sostituzione dei prodotti a solvente con prodotti all'acqua. Nel primo tentativo si dimostra l'efficacia del piano di riduzione nell'assicurare l'emissione bersaglio, ma non l'equivalenza.
Tipo di prodotto |
Kg/anno |
% R.S. |
% C |
% Acqua |
Kg Mat.sol. |
Kg COV |
Kg C |
Tinta all'acqua |
18000 |
15 |
3 |
80 |
2700 |
900 |
540 |
Fondo all'acqua |
42447 |
34 |
4 |
59 |
14432 |
2971 |
1698 |
Diluente di lavaggio macchine |
250 |
0 |
60 |
0 |
0 |
250 |
150 |
Finitura a solvente |
18660 |
45 |
41 |
0 |
8397 |
10263 |
7651 |
Induritore per finitura |
9330 |
32 |
48 |
0 |
2986 |
6344 |
4478 |
Diluente per finitura |
4500 |
0 |
75 |
0 |
0 |
4500 |
3375 |
TOTALI |
93187 |
. |
. |
TOTALI |
28515 |
25229 INPUT |
17892 |
Situazione finale |
Kg COV |
Note |
Emissione bersaglio intermedia (materia solida x 1,5) |
42772 |
scadenza 31-10-05 |
Emissione bersaglio finale ( = materia solida ) |
28515 |
scadenza 31-10-07 |
Input solventi |
25229 |
da calcoli su riportati |
Output solventi (da piano gestione) |
1500 |
es.solv. in rifiuti smaltiti |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
-19043 |
scadenza 31-10-05 |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
-4786 |
scadenza 31-10-07 |
Verifica equivalenza con valori limite di emissione (concentrazioni ai camini) |
|
Portata totale impianti di aspirazione convogliati ai camini, m3/ora |
45000 |
Ore/anno di operatività impianto (220 gg x 8h) |
1760 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 (17892x1000000/45000x1760) |
226 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 al netto delle emissioni diffuse (20%) |
181 |
Concentrazione limite, mg C/Nm3 (somma applicazione + essiccazione) |
125 |
Concentrazione da abbattere mg C/Nm3 |
56 |
Per dimostrare l'equivalenza occorre utilizzare prodotti a solvente ad alto solido.
Tipo di prodotto |
Kg/anno |
% R.S. |
% C |
% Acqua |
Kg Mat.sol. |
Kg COV |
Kg C |
Tinta all'acqua |
18000 |
15 |
3 |
80 |
2700 |
900 |
540 |
Fondo all'acqua |
42447 |
34 |
4 |
59 |
14432 |
2971 |
1698 |
Diluente di lavaggio macchine |
250 |
0 |
60 |
0 |
0 |
250 |
150 |
Finitura ad alto solido |
15178 |
59 |
24 |
0 |
8955 |
6223 |
3643 |
Induritore per finitura |
7589 |
32 |
43 |
0 |
2428 |
5161 |
3263 |
Diluente |
4500 |
0 |
62 |
0 |
0 |
4500 |
2790 |
TOTALI |
87964 |
. |
. |
TOTALI |
28515 |
20005 INPUT |
12084 |
Situazione finale |
Kg COV |
Note |
Emissione bersaglio intermedia (materia solida x 1,5) |
42773 |
scadenza 31-10-05 |
Emissione bersaglio finale ( = materia solida ) |
28515 |
scadenza 31-10-07 |
Input solventi |
20005 |
da calcoli su riportati |
Output solventi (da piano gestione) |
1000 |
es.solv. in rifiuti smaltiti |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
-23768 |
scadenza 31-10-05 |
Da abbattere (Input - Output - Emiss. bersaglio) |
-9511 |
scadenza 31-10-07 |
Verifica equivalenza con valori limite di emissione (concentrazioni ai camini) |
|
Portata totale impianti di aspirazione convogliati ai camini, m3/ ora |
45000 |
Ore/anno di operatività impianto (220 gg x 8h) |
1760 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 (12084x1000000/45000x1760) |
153 |
Concentrazione media/anno mg C/Nm3 al netto delle emissioni diffuse (20%) |
122 |
Concentrazione limite, mg C/Nm3 (somma applicazione + essiccazione) |
125 |
Concentrazione da abbattere mg C/Nm3 |
-3 |
Il piano di riduzione è così approvato.
Quando si ha modifica sostanziale
Per determinare quando si è in modifica sostanziale bisogna conoscere la capacità nominale. Qui occorre fare attenzione in quanto la capacità nominale potrebbe essere molto diversa dalla capacità effettiva. E' lo stesso problema che è sorto a proposito della definizione delle attività sottoposte a IPPC: la Comunità Europea ha semplicisticamente ritenuto che la capacità nominale sia quella rapportata alle 24 ore giornaliere. Se così fosse si comprende come il termine di riferimento per determinare la modifica sostanziale porti a considerare nulli incrementi effettivi significativi, e ciò non può andar bene.
Quindi se l'impianto funziona regolarmente per otto ore giornaliere la capacità nominale sarà quella riferita alle otto ore, sono le condizioni normali di funzionamento. Peraltro bisogna fare un'ulteriore distinzione in quanto quello che interessa è la linea produttiva in cui si usano solventi, per cui non è detto che questa funzioni sempre, il n° di ore può essere inferiore alla giornata lavorativa tipo dell'attività di cui fa parte. Per questo motivo le ore di funzionamento sono riportate nel quadro riassuntivo delle emissioni, punto per punto. Oppure si conosce un monte ore annuali di funzionamento dell'impianto e a quelle sempre ci si rapporta, 1760 nell'esempio.
Se l'impianto rientra tra le attività sottoposte alla direttiva IPPC il problema della modifica sostanziale si ponte in termini discrezionali. Sia come sia questo aumento il titolare dell'impianto deve comunque comunicare all'autorità le modifiche che intende apportare e l'autorità deciderà nel merito se aggiornare l'autorizzazione sua sponte o chiedere la presentazione di una nuova domanda.
Per tutti gli altri casi è indispensabile determinare il valore di input, cioè il consumo effettivo di solvente nell'arco di qualche anno, in modo da avere una media significativa. Nell'ultimo esempio della verniciatura l'input è pari a 48565 kg COV/anno il che classifica l'impianto tra quelli la cui modifica sostanziale è superiore al 10% della capacità nominale.
Se si effettua una ricognizione triennale sul come sia variato il valore di input sull'impianto medesimo a parità di ore lavorate la capacità nominale andrà definita come media, nell'esempio poniamo pari a 48 tonnellate per anno. Il 10% di consumo in più in questo caso si assume sia 4,8 t. Questo aumento si tradurrà in un medesimo incremento delle emissioni condottate e diffuse più quello che si perde per altre vie. E' evidente che la domanda deve comunque essere presentata indipendentemente dal fatto che parte di queste emissioni siano sottoposte ad un abbattimento finale.
Nondimeno qualora l'incremento sia comunque inferiore si pone un problema circa la possibilità che vengano installate nuove emissioni o finiscano per essere modificate le portate e i limiti in concentrazione autorizzati. Non può essere che avvengano queste modifiche senza che ne sia avvisata l'autorità e conseguentemente aggiornata l'autorizzazione. Molto dipenderà dalle prescrizioni autorizzative e dalle formule di salvaguardia che verranno inserite. E' certo che queste situazioni "border line" possono indurre discussioni circa la qualifica dell'impianto come esistente, in tutto o anche in parte. Per ora non è possibile avere risposte precostituite.
Tuttavia non vi è dubbio che i limiti dovranno rimanere necessariamente quelli stabiliti dal decreto o dall'autorizzazione e la conseguente variazione dovrà essere oggetto di domanda anche nei casi l'incremento nei consumi di solvente non sia considerato sostanziale.
Documenti correlati
Direttiva solventi: prove pratiche di applicazione
Recepita la direttiva VOC: passo a passo il D.M. 16 gennaio 2004 n°44