|
Tutti gli
allevatori che effettuano lo spandimento su suolo ad uso
agricolo dei liquami, indipendentemente dalla quantità
prodotta e dalla specie animale allevata, sono tenuti a
munirsi di autorizzazione allo spandimento su suolo
agricolo. La documentazione deve essere presentata alla Provincia, in quanto ente competente, e in copia a Comune ed ARPA in allegato alla domanda in materia edilizia ogni volta che il progetto preveda un aumento della superficie allevabile ovvero una modifica della consistenza dell'allevamento. La trasmissione dell'originale è in Provincia, Servizio Tutela Ambiente, Corso Garibaldi 59, Reggio Emilia. Le altre copie andranno invece trasmesse al Sindaco e alla sede distrettuale di ARPA territorialmente competenti. Qualora laumento non sia legato ad una modifica strutturale sottoposta al procedimento in materia edilizia, ( è il caso, per es, della riconversione dellallevamento da una specie animale ad unaltra), rimane comunque l'obbligo di presentare la documentazione relativa allo spandimento. Il liquame è definito come il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati a liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline talquali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni si separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo. Sono previsti due procedimenti amministrativi in funzione delle caratteristiche dellallevamento |
||
La
domanda di autorizzazione con procedimento completo è
obbligatoria per :
|
||
Comuni eccedentari: Albinea, Bagnolo, Cadelbosco Sopra, Campegine, Carpineti, Castelnovo né Monti, Cavriago, Correggio, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Reggio Emilia, Rolo, Rubiera, S.Martino in Rio, Scandiano, Viano | ||
La
denuncia di inizio attività di spandimento è
obbligatoria per :
Sono esentati dallobbligo di presentare la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività di spandimento:
L'elaborazione dei dati tecnici da allegare alla istanza viene fatta con il programma "Gestione LR_50" che permette inoltre di fare tutte le stampe degli allegati tecnici stessi da inserire nell'istanza. Il programma è disponibile presso gli uffici della Provincia di Reggio Emilia, Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza Gioberti 4 - 42100 RE. In caso non si volesse utilizzare il programma è possibile presentare gli allegati compilandoli su cartaceo. La documentazione da presentare si differenzia nel modo seguente a seconda del procedimento |
||
Domanda di autorizzazione con procedimento completo I titolari degli allevamenti con lobbligo di presentare la domanda di autorizzazione allo spandimento dei liquami dovranno allegare alla domanda originale in bollo, utilizzando il modello allegato 1, la seguente documentazione: |
||
- tipologia di stabulazione dellallevamento - consistenza del bestiame mediamente allevato - tipo di alimentazione - ciclo produttivo - consumi idrici dellallevamento - potenzialità massima e superficie utile di allevamento - tecniche di trattamento dei reflui - dimensioni e caratteristiche dei bacini di stoccaggio degli effluenti di allevamento |
|
|
Dovrà essere inoltre presentata una copia fotostatica della domanda e di tutta la documentazione allegata, per ogni Comune avente territori soggetti allo spandimento | ||
Comuni in area ad elevato rischio ambientale: Albinea, Bagnolo, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Campegine, Casalgrande, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggiolo, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, S.Martino in Rio, S.Polo d'Enza, S.Ilario d'Enza, Scandiano | ||
Denuncia di inizio di attività
di spandimento |
||
i titolari di allevamenti di altre specie animali con produzione annua di liquame inferiore a 500 mc e di acque di lavaggi di strutture ed attrezzature zootecniche inferiore a 1000 mc. |
||
Dovranno inoltre allegare alla denuncia originale in bollo la seguente documentazione: | ||
1.Caratteristiche dellallevamento | ||
2.Elenco dei terreni disponibili per lo spandimento dei liquami raggruppati per zone omogenee di spandimento, con lindicazione degli estremi catastali (Comune, foglio, mappale ed estensione) e del titolo in base al quale se ne ha la disponibilità (proprietà, affitto, comodato,ecc ); | ||
3. Copia
di una porzione della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.
1:10000 o 1:5000) con evidenziazione dellazienda e
dei terreni disponibili per lo spandimento con
individuazione delle zone omogenee contraddistinte con
numerazioneprogressiva; |
||
Dovrà
essere inoltre presentata una copia fotostatica della
domanda e di tutta la documentazione allegata per ogni
Comune interessato dagli spandimenti.
Ritorna all'inizio |
||
Qualora si tratti di un progetto riguardante lallevamento della specie suinicola, o la conversione a suino da altra specie animale, è necessario tenere presente altri obblighi oltre a quelli soprariportati. Infatti, prima il Piano Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico ( Deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997 n.570 ), poi la Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici ( Deliberazione della Giunta Regionale n° 641 del 11/05/1998 ) hanno stabilito una particolare regolamentazione riguardante i nuovi insediamenti zootecnici destinati allallevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti. |
||
Deliberazione del Consiglio regionale n.
570 dell'11 febbraio 1997 Art. 10 1. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone vulnerabili sono consentiti unicamente trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti degli allevamenti esistenti e comportino un aumento di capi allevati non superiore al 20%, ovvero non superiore al 50% per allevamenti di consitenza inferiore a 2000 capi, a condizione che tali interventi determinino sostanziali miglioramenti di carattere igienico - sanitario ed ambientale rispetto alla situazione preesistente. 2. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone non vulnerabili sono consentiti a) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti degli allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti a condizione che dispongano di terreno per lo spandimento, detenuto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ovvero di affitto per un periodo non inferiore al doppio della durata dell'autorizzazione allo scarico, secondo un rapporto non superiore a 3 tonnellate di peso vivo per ettaro; dovranno in ogni caso essere applicate tecnologie a basso impatto ambientale e non dovranno essere previsti scarichi di liquami zootecnici in acque superficiali esclusi gli impianti consortili di trattamento liquami; b) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti degli allevamenti esistenti che, qualora non siano verificate le condizioni di cui alla precedente lettera a), non comportino un aumento di capi allevati superiore al 30%, ovvero superiore al 50%, per allevamenti di consistenza inferiore a 2000 capi, a condizione che tali interventi determinino sostanziali miglioramenti di carattere igienico - sanitario ed ambientale rispetto alla situazione preesistente; 2 bis) Nei territori dei comuni "non eccedentari" sono consentiti trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti egli allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a condizione che siano applicate tecnologie a basso impatto ambientale e che venga preventivamente accertata la possibilità i un corretto smaltimento dei reflui prodotti, ai sensi delle vigenti disposizioni; nel caso di nuovi insediamenti, trasferimenti e ampliamenti degli allevamenti esistenti il terreno necessario al corretto smaltimento dei reflui prodotti dovrà essere detenuto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ovvero di affitto per un periodo non inferiore alla durata dell'autorizzazione allo scarico. 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti si intendono per - tecnologie a basso impatto ambientale sistemi, tecnologie e misure atti a ridurre gli effetti negativi indotti sull'ambiente, sia in ordine alla produzione e allo smaltimento dei liquami che, ove necessario, alla emissione di odori e rumori; - sostanziali miglioramenti di carattere igienico - sanitario ed ambientale significativa riduzione, rispetto alla situazione preesistente, degli impatti ambientali complessivamente riconducibili all'attività di allevamento e corrispondente incremento delle misure di prevenzione igienico - sanitaria e di protezione ambientale, sia all'interno che all'esterno dell'insediamento. La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici e gli obiettivi qualitativi e quantitativi di riferimento per la valutazione della sussistenza delle suddette condizioni. 4. Nel procedere al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative alla realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli ovvero alle ristrutturazioni, riconversioni, trasferimenti ed ampliamenti di quelli esistenti, il Comune verifica la conformità dei progetti presentati alle prescrizioni ed alle condizioni specificate nei precedenti commi. |
||
La
valutazione della rispondenza dei progetti sotto il
profilo del conseguimento di Sostanziali Miglioramenti
Igienico-Sanitari e Ambientali (SMISA) e
dellapplicazione delle Tecnologie a Basso Impatto
Ambientale (TaBIA) riguardanti nuovi insediamenti
suinicoli è quindi di competenza del Comune che si
avvale, per gli aspetti tecnici, dei distretti competenti
dellARPA e del Dipartimento di Prevenzione ASL. Necessariamente laccertamento delle condizioni per il corretto smaltimento dei reflui prodotti dallallevamento, ovvero delle condizioni per il rilascio dellautorizzazione o del nullaosta allo spandimento di competenza della Provincia, non può essere disgiunto dalla valutazione di cui al punto precedente. Il Comune, o il relativo Sportello Unico, attiverà il dovuto raccordo con la Provincia perché il procedimento sia unico e i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso eventualmente necessari, pervengano entro i tempi stabiliti nella convenzione. |
||
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Deliberazione della Giunta Regionale n° 641 del 11/05/1998 Art.4 1. Fermo restando che il progetto per l'esecuzione dei lavori e degli interventi, da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente, sarà costituito dagli elaborati descrittivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia edilizio - urbanistica, per gli allevamenti di consistenza superiore a 2.000 c.s.e., lo Studio di idoneità ambientale ed igienico - sanitario (SIAIS), dovrà descrivere la situazione prima e dopo l'intervento. Il predetto studio dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto all'Albo professionale, nei limiti delle competenze stabilite dai rispettivi ordini professionali. Gli elementi informativi minimi che devono essere contenuti nelle relazioni sono stati riportati nell' allegato I, quale parte integrante del presente provvedimento. Nell'ambito dei singoli elementi sono state inserite le voci specifiche che consentono di caratterizzare e rappresentare le diverse componenti dell'allevamento. 2. Viene inoltre richiesto di presentare una "Relazione sui benefici conseguiti" con la realizzazione dell'intervento. Tale relazione dovrà fare esplicito riferimento alle singole voci che compongono gli elementi informativi previsti nel citato Allegato 1, descrivendo per ogni voce i benefici indotti con il progetto di intervento. Qualora rispetto ad alcune voci il progetto non preveda interventi che comportino "miglioramenti igienico - sanitari ed ambientali" sull'allevamento, tali voci saranno comunque indicate nella relazione riportando le relative motivazioni. Nella relazione dovrà essere fatto esplicito riferimento alle TaBIA, se richiesto. Ogni elaborato dovrà essere sottoscritto dal titolare dell'allevamento. 3. Per gli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 c.s.e. il progetto degli interventi sarà descritto mediante una Relazione tecnica redatta secondo lo schema tipo riportato nell' allegato II che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta da un tecnico iscritto all'Albo professionale. Ritorna all'inizio |
||
Le disposizioni della l.r.50/95 si applicano, limitatamente agli articoli 5 bis, 8, 11 comma 2 bis, 14 bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini a) di consistenza fino a 10 unità di bestiame adulto (UBA); b) di consistenza fino a 20 unità di bestiame adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale, purché gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in unità di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal Regolamento (CE) n. 950/97 del 20 maggio 1997. Dovrà essere presentata una denuncia su modello semplificato. |
||
a) di consistenza fino a 10 unità di bestiame adulto (UBA); | ||
b) di consistenza fino a 20 unità di bestiame adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle Tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale, purché gli animali allevati siano dediti al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. |
Ritorna all'inizio