GRANDI RISCHI INDUSTRIALI

L’imprenditore o il professionista che ha ricevuto l’incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l’applicazione della normativa vigente in materia di rischi di incidente rilevante, e cioè del DPR 17 MAGGIO 1988 N.175 e successive modificazioni e integrazioni.

Il campo di applicabilità di tale normativa non è di agevole schematizzazione. Si tratta di verificare se l’attività che si dovrà insediare o dovrà modificare il proprio ciclo produttivo svolge una degli impianti o delle operazioni dell’Allegato 1 alla legge:

Allegato 1
  1. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
  • alchilazione
  • amminazione con ammoniaca
  • carbonilazione
  • condensazione
  • deidrogenazione
  • esterificazione
  • alogenzaione e produzione di alogeni
  • idrogenazione
  • idrolisi
  • ossidazione
  • polimerizzazione
  • solfonazione
  • desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
  • nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
  • fabbricazione di derivati fosforati
  • formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
  • distillazione
  • estrazione
  • solubilizzazione
  • miscelazione
  1. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
  2. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione e decomposizione chimica.
  3. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
  4. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
  5. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica
Nello stesso tempo dovrà essere verificato l’utilizzo di sostanze pericolose indicate in allegato III e per quantitativi pari o superiori a quelli ivi descritti oppure di altre sostanze comunque classificate pericolose, pur non rientranti in elenco, per quantitativi pari o superiori a quelli stabiliti in allegato IV.

Se invece di un’attività produttiva l’intervento riguarda un deposito di merci pericolose si dovrà consultare il DM 20 maggio 1991.

Come si può vedere la complessità normativa è molto elevata e necessita evidentemente di una valutazione di carattere specialistico.

Qualora l’impianto o il deposito rientri nel campo di applicazione dovrà distinguersi se si è soggetti all’obbligo della dichiarazione ( art.6) o a quello della notifica (art.4). La differenza risiede in pratica nei quantitativi in utilizzo o in deposito.

COMPETENZE

Per quanto riguarda l'art.4 del DPR 175/88, l'interessato è tenuto a fare pervenire la notifica ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La Regione Emilia-Romagna ha delegato ARPA per le istruttorie tecniche e quindi due copie della notifica andranno inviate al seguente indirizzo: ARPA SQA, via Malvasia n.6, 40131 Bologna.

Per quanto riguarda l'art. 6 del DPR, l'interessato è tenuto a fare pervenire la dichiarazione in due copie direttamente all'indirizzo di ARPA soprariportato. Dovranno essere inoltre predisposte altre copie, di cui la prima andrà inviata alla Sezione provinciale ARPA competente territorialmente e la seconda al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

In Regione Emilia-Romagna, con l'approvazione della nuova legge regionale, le competenze passeranno presumibilmente alle Province.

VERIFICA RAPIDA

Seppure limitata dalla necessità di sintesi e quindi non esauriente sotto il profilo dell’applicazione si presenta una tabella per le attività di verifica rapida delle attività a rischio di incidente rilevante predisposta da ANPA

  

DEPOSITI SEPARATI

IMPIANTI

(e/o depositi connessi)

  Sostanze specificate in allegato al DM 20 maggio 1991:

Parte 1°

S composti di cui all’allegato al DM 20 maggio 1991 classificati pericolosi come da tabella: Sostanze specificate in allegato 3 al DPR 17 mag-gio ‘88 n. 175 Composti di cui all’allegato 4 al DPR 17 maggio 1988 n. 175 classificati pericolosi come da tabella:
 

T+

T+, T

O, E

F gas

F liquidi

S T+

S T+,T O, E

T+ T

R45

NOTIFICA (1)

> Ls II colonna

> 20 tonn

>200 tonn.

>200 tonn.

> 50 mila tonn.

> Ls

> 20 tonn.

>200 tonn.

=

DICHIARAZIONE PESANTE (2)

>60% Ls II cl.

>12 tonn.

>120 tonn.

>120 tonn.

> 30 mila tonn.

> 60% Ls

>12 tonn.

>120 tonn.

>1kg

DICHIARAZIONE LEGGERA (2)

>Ls I colonna

> 5 tonn

> 10 tonn.

> 50 tonn.

> 5 mila tonn.

> 20% Ls

> 5 tonn.

> 10 tonn.

>1kg

ESENZIONE (2)

< Ls I colonna

< 5 tonn.

< 10 tonn.

< 50 tonn.

< 5000 tonn.

< 20% Ls

< 5 tonn.

< 10 tonn.

<1kg

Il quadro normativo dovrebbe tuttavia semplificarsi con il recepimento della direttiva CEE Seveso 2.

Visto il carattere specialistico della materia e le numerosi variabili in esame per impianti o depositi quali quelli elencati precedentemente non c’è una vera e propria modulistica alla quale fare riferimento per la presentazione della dichiarazione o della notifica. La documentazione tecnica deve invece essere redatta tenendo conto delle linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente. Le linee guida con valenza generale sono state approvate con DPCM 31 marzo 1989. Linee guida invece riferite al caso particolare sono in preparazione. Già emanate sono quelle relative ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (DM 20 ottobre 1998).

Allegato IV (DPR 175/88)

CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze molto tossiche

  • le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
  • le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.
  DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1 DL 50 <= 5 DL 50 <= 10 CL 50 <= 0,1
2 DL 5 < DL 50 <= 25 DL 10 < DL 50 <= 50 0,1 < CL 50 <= 0,5
(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

 b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
25 < DL 50 <= 200 50 < DL 50 <= 400 0,5 < CL 50 <= 2
(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili

i) Gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) Liquidi facilmente infiammabili: le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21°C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20°C;

iii) Liquidi infiammabili: le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55iC e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti;

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma che sono sensibili agli urti ed agli attriti più del dinitrobenzene.

 Allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro per l´ambiente 20 maggio 1991

Premessa - Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell´allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all´all.to I.

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all´allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell´allegato III.

Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte prima

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

   Quantità (tonnellate)
Sostanze o gruppi di sostanze Ai fini della applicazione dell´art. 6 Ai fini della applicazione dell´art. 4
Acrilonitrile 20 200
Ammoniaca 50 500
Cloro 10 75
Biossido di zolfo 25 250
Nitrato di ammonio (1) 350 2.500
Nitrato di ammonio sotto forma di

Fertilizzante (2)

1.250 10.000
Clorato di sodio 25 250
Ossigeno liquido 200 2.000
Triossido di zolfo 15 100
Cloruro di carbonile (Fosgene) 0,750 0,750
Idrogeno solforato 5 50
Acido fluoridrico 5 50
Acido cianidrico 5 20
Solfuro di carbonio 20 200
Bromo 50 500
Acetilene 5 50
Ossido di etilene 5 50
Ossido di propilene 5 50
2 Propenal (Acroleina) 20 200
Formaldeide (concentrazione 90%) 5 50
Monobrometano (bromuro di metile) 20 200
Isocianato di metile 0,150 0,150
Piombo tetraetile o piombo tetrametile 5 50
1,2 Dibrometano (bromuro di etile) 5 50
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250
Diisocianato di difenilmetano (MDI) 20 200
Toluen diisocianato (TDI) 10 100
Parte seconda

Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima Le quantità di sostanze e preparati (per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o piú sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256 della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate piú categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

  Quantità (tonnellate)
Categorie di sostanze e preparati (1) Ai fini della applicazione dell'art. 6 Ai fini della applicazione dell'art. 4 (2)
1. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici" 5 20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come "tossici" (3), "comburenti" o "esplosivi" 10 200
3. Sostanze preparati gassosi ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come "facilmente infiammabili" (4) 50 200
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (5) 5.000 50.000
  • (1) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:
    • legge del 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche;
    • decreto ministeriale 17 ottobre 1984 (solventi);
    • decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pitture, vernici, inchiostri, ecc.);
    • direttiva n. 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.
  • (2) L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), e l'art. 5, paragrafo 1, lettera b), punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si applicano quando opportuno.

    (3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

  • (4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

    (5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c) e ii).

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