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Limprenditore
o il professionista che ha ricevuto lincarico deve
verificare se il progetto di intervento che si ha
intenzione di realizzare possa o meno comportare
lapplicazione della normativa vigente in materia di
rischi di incidente rilevante, e cioè del DPR 17 MAGGIO
1988 N.175 e successive modificazioni e integrazioni. Il campo di applicabilità di tale normativa non è di agevole schematizzazione. Si tratta di verificare se lattività che si dovrà insediare o dovrà modificare il proprio ciclo produttivo svolge una degli impianti o delle operazioni dellAllegato 1 alla legge: |
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Allegato
1
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Nello
stesso tempo dovrà essere verificato lutilizzo di
sostanze pericolose indicate in allegato III e per
quantitativi pari o superiori a quelli ivi descritti
oppure di altre sostanze comunque classificate
pericolose, pur non rientranti in elenco, per
quantitativi pari o superiori a quelli stabiliti in allegato
IV. Se invece di unattività produttiva lintervento riguarda un deposito di merci pericolose si dovrà consultare il DM 20 maggio 1991. Come si può vedere la complessità normativa è molto elevata e necessita evidentemente di una valutazione di carattere specialistico. Qualora limpianto o il deposito rientri nel campo di applicazione dovrà distinguersi se si è soggetti allobbligo della dichiarazione ( art.6) o a quello della notifica (art.4). La differenza risiede in pratica nei quantitativi in utilizzo o in deposito. COMPETENZE Per quanto riguarda l'art.4 del DPR 175/88, l'interessato è tenuto a fare pervenire la notifica ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La Regione Emilia-Romagna ha delegato ARPA per le istruttorie tecniche e quindi due copie della notifica andranno inviate al seguente indirizzo: ARPA SQA, via Malvasia n.6, 40131 Bologna. Per quanto riguarda l'art. 6 del DPR, l'interessato è tenuto a fare pervenire la dichiarazione in due copie direttamente all'indirizzo di ARPA soprariportato. Dovranno essere inoltre predisposte altre copie, di cui la prima andrà inviata alla Sezione provinciale ARPA competente territorialmente e la seconda al locale Comando dei Vigili del Fuoco. In Regione Emilia-Romagna, con l'approvazione della nuova legge regionale, le competenze passeranno presumibilmente alle Province. VERIFICA RAPIDA Seppure limitata dalla necessità di sintesi e quindi non esauriente sotto il profilo dellapplicazione si presenta una tabella per le attività di verifica rapida delle attività a rischio di incidente rilevante predisposta da ANPA |
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DEPOSITI SEPARATI |
IMPIANTI (e/o depositi connessi) |
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Sostanze specificate in allegato al
DM 20 maggio 1991: Parte 1° |
S composti di cui allallegato al DM 20 maggio 1991 classificati pericolosi come da tabella: | Sostanze specificate in allegato 3 al DPR 17 mag-gio 88 n. 175 | Composti di cui allallegato 4 al DPR 17 maggio 1988 n. 175 classificati pericolosi come da tabella: | ||||||||||||
T+ |
T+, T O, E |
F gas |
F liquidi |
S T+ |
S T+,T O, E |
T+ T R45 |
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NOTIFICA (1) |
> Ls II colonna |
> 20 tonn |
>200 tonn. |
>200 tonn. |
> 50 mila tonn. |
> Ls |
> 20 tonn. | >200 tonn. |
= |
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DICHIARAZIONE PESANTE (2) |
>60% Ls II cl. |
>12 tonn. | >120 tonn. |
>120 tonn. |
> 30 mila tonn. |
> 60% Ls |
>12 tonn. | >120 tonn. |
>1kg |
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DICHIARAZIONE LEGGERA (2) |
>Ls I colonna |
> 5 tonn |
> 10 tonn. |
> 50 tonn. |
> 5 mila tonn. |
> 20% Ls |
> 5 tonn. |
> 10 tonn. |
>1kg |
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ESENZIONE (2) |
< Ls I colonna |
< 5 tonn. |
< 10 tonn. |
< 50 tonn. |
< 5000 tonn. |
< 20% Ls |
< 5 tonn. |
< 10 tonn. |
<1kg |
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Il
quadro normativo dovrebbe tuttavia semplificarsi con il
recepimento della direttiva CEE Seveso 2. Visto il carattere specialistico della materia e le numerosi variabili in esame per impianti o depositi quali quelli elencati precedentemente non cè una vera e propria modulistica alla quale fare riferimento per la presentazione della dichiarazione o della notifica. La documentazione tecnica deve invece essere redatta tenendo conto delle linee guida emanate dal Ministero dellAmbiente. Le linee guida con valenza generale sono state approvate con DPCM 31 marzo 1989. Linee guida invece riferite al caso particolare sono in preparazione. Già emanate sono quelle relative ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (DM 20 ottobre 1998). |
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Allegato
IV (DPR 175/88) CRITERI INDICATIVI a) Sostanze molto tossiche
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DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo | DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo | CL 50 (inalatoria) (3) mg/l | |||||||||||||
1 | DL 50 <= 5 | DL 50 <= 10 | CL 50 <= 0,1 | ||||||||||||
2 | DL 5 < DL 50 <= 25 | DL 10 < DL 50 <= 50 | 0,1 < CL 50 <= 0,5 | ||||||||||||
(1)
DL 50 per via orale nel ratto. (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio. (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto. |
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b)
Altre sostanze tossiche Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti: |
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DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo | DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo | CL 50 (inalatoria) (3) mg/l | |||||||||||||
25 < DL 50 <= 200 | 50 < DL 50 <= 400 | 0,5 < CL 50 <= 2 | |||||||||||||
(1)
DL 50 per via orale nel ratto. (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio. (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto. |
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c)
Sostanze infiammabili i) Gas infiammabili: le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale; ii) Liquidi facilmente infiammabili: le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21°C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20°C; iii) Liquidi infiammabili: le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55iC e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti; d) Sostanze capaci di esplodere Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma che sono sensibili agli urti ed agli attriti più del dinitrobenzene. |
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Allegato
II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, sostituito dall'allegato A al decreto del
Ministro per l´ambiente 20 maggio 1991 Premessa - Deposito diverso da quello delle sostanze elencate nell´allegato III connesso ad uno degli impianti di cui all´all.to I. Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all´allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell´allegato III. Le quantità indicate nelle parti prima e seconda si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso fabbricante, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri. Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento. Parte prima Sostanze indicate Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte prima è inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima. |
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Quantità (tonnellate) | |||||||||||||||
Sostanze o gruppi di sostanze | Ai fini della applicazione dell´art. 6 | Ai fini della applicazione dell´art. 4 | |||||||||||||
Acrilonitrile | 20 | 200 | |||||||||||||
Ammoniaca | 50 | 500 | |||||||||||||
Cloro | 10 | 75 | |||||||||||||
Biossido di zolfo | 25 | 250 | |||||||||||||
Nitrato di ammonio (1) | 350 | 2.500 | |||||||||||||
Nitrato di ammonio sotto forma di Fertilizzante (2) |
1.250 | 10.000 | |||||||||||||
Clorato di sodio | 25 | 250 | |||||||||||||
Ossigeno liquido | 200 | 2.000 | |||||||||||||
Triossido di zolfo | 15 | 100 | |||||||||||||
Cloruro di carbonile (Fosgene) | 0,750 | 0,750 | |||||||||||||
Idrogeno solforato | 5 | 50 | |||||||||||||
Acido fluoridrico | 5 | 50 | |||||||||||||
Acido cianidrico | 5 | 20 | |||||||||||||
Solfuro di carbonio | 20 | 200 | |||||||||||||
Bromo | 50 | 500 | |||||||||||||
Acetilene | 5 | 50 | |||||||||||||
Ossido di etilene | 5 | 50 | |||||||||||||
Ossido di propilene | 5 | 50 | |||||||||||||
2 Propenal (Acroleina) | 20 | 200 | |||||||||||||
Formaldeide (concentrazione 90%) | 5 | 50 | |||||||||||||
Monobrometano (bromuro di metile) | 20 | 200 | |||||||||||||
Isocianato di metile | 0,150 | 0,150 | |||||||||||||
Piombo tetraetile o piombo tetrametile | 5 | 50 | |||||||||||||
1,2 Dibrometano (bromuro di etile) | 5 | 50 | |||||||||||||
Acido cloridrico (gas liquefatto) | 25 | 250 | |||||||||||||
Diisocianato di difenilmetano (MDI) | 20 | 200 | |||||||||||||
Toluen diisocianato (TDI) | 10 | 100 | |||||||||||||
Parte
seconda Categorie di sostanze e preparati non specificamente indicati nella parte prima Le quantità di sostanze e preparati (per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o piú sostanze (legge del 29 maggio 1974, n. 256 della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate piú categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate. |
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Quantità (tonnellate) | |||||||||||||||
Categorie di sostanze e preparati (1) | Ai fini della applicazione dell'art. 6 | Ai fini della applicazione dell'art. 4 (2) | |||||||||||||
1. Sostanze e preparati che sono classificati come "molto tossici" | 5 | 20 | |||||||||||||
2. Sostanze e preparati che sono classificati come "tossici" (3), "comburenti" o "esplosivi" | 10 | 200 | |||||||||||||
3. Sostanze preparati gassosi ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come "facilmente infiammabili" (4) | 50 | 200 | |||||||||||||
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al numero 3) che sono classificati come "facilmente infiammabili" o "estremamente infiammabili" (5) | 5.000 | 50.000 | |||||||||||||
(3) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante. (4) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i). (5) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c) e ii). |