leggi e sentenze
28 maggio 2006

Si ritorna a discutere sulla natura dei combustibili utilizzati presso la Centrale Enel di Porto Tolle (Polesine Camerini), argomento già trattato nel marzo del 2002 (Viaggio tra i nuovi combustibili: Orimulsion a porto Tolle). In quella data enti, comitati, politici ed ambientalisti erano concentrati nella valutazione di quello che sarebbe potuto accadere con la conversione del combustibile della centrale da olio ad alto tenore di zolfo a questo nuovo bitume di origine venezuelana di nome Orimulsion.

Il passaggio ad Orimulsion era in realtà una soluzione alternativa al progetto di ambientalizzazione dei quattro gruppi di produzione presentato in data 30 marzo 1994, per garantire il rispetto dei limiti di emissioni imposti ai sensi del Decreto n. 203 del 24.05.1988, dettati nel D.M. 12 luglio 1990, e basato sul suo funzionamento con combustibile STZ allo 0,25 % di zolfo. La scelta, più conveniente dal punto di vista economico, era così motivata:

"Il mutato scenario energetico nazionale, a seguito di sviluppi del mercato dell’energia, in particolare in termini di tariffe e liberalizzazione, ha indotto l’Enel Produzione a rivedere il suddetto programma di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle. Allo scopo di rendere l’impianto economicamente competitivo e conforme alle disposizioni del DPCM 2.10.1995 (Decreto Bersani), nell’agosto 2000 ENEL ha presentato un progetto di ambientalizzazione per l’utilizzazione di Orimulsion che, tramite idonei sistemi di abbattimento, soddisferà tale decreto e le normative europee in termine di adeguamento ambientale (S0x 200 mg/Nmc – N0x 200 mg/Nmc – polveri 30 mg/Nmc)."

La Giunta Regionale Veneta, esprime un parere favorevole all’adeguamento ambientale facendo proprio il parere n. 52 del 26.05.2003 della Commissione Regionale VIA che, fra l’altro soddisfa quanto previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n. 79 (obbligo di funzionamento a metano) in quanto conclude che l’impiego di Orimulsion avebbe avuto un impatto ambientale inferiore all’alimentazione a metano.

Nel frattempo giungono maturi i tempi di adeguamento delle emissioni ai limiti fissati dal D.M. 12 luglio 1990. Questo recita:

C. CRITERI TEMPORALI DI ADEGUAMENTO PER GLI IMPIANTI ESISTENTI.

1. Le imprese devono presentare sulla base della disciplina recata dagli articoli 12, 13, 15, 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 i progetti di adeguamento delle emissioni corredati del programma di realizzazione con riferimento alle procedure autorizzative delle norme vigenti.

2. Gli impianti esistenti devono essere adeguati al 31 dicembre 1995. Per le imprese aventi più impianti l'adeguamento può essere effettuato in modo che:

- entro il 31 dicembre 1997 impianti per almeno il 35% della potenza termica totale installata in tale data dall'impresa rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;

- entro il 31 dicembre 1999 impianti per almeno il 60% della potenza termica globale installata in tale data dall'impresa rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;

- entro il 31 dicembre 2002 tutti gli impianti rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;

- limitatamente alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e sostanze inorganiche in cui al punto 7 del presente allegato, per i primi due anni dalla data di completamento degli impianti di abbattimento inclusi nei progetti di adeguamento ambientale, i valori di emissione si intendono valori medi annuali riferiti alle ore di effettivo funzionamento.

Con quattro gruppi generatori e una potenza di 2.600 MegaWatt, è una delle più grandi d’Europa (quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt) e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale.
E’ alimentata ad olio combustibile e rilascia ossidi di zolfo, di azoto e polveri sulla base di un'autorizzazione ministeriale che fissa i seguenti limiti:

Sezioni

SO2

NOx

Polveri

CO

Mg/Nm3

Mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

1 – 2 – 3

3.400

800

120

250

4

400

200

50

250

 

I limiti fissati dal D.M. 12 luglio 1990 sono i seguenti:

  1. impianti di potenza termica nominale uguale o maggiore a 500 MW:

La scadenza fissata dal D.M. 12 luglio 1990 al 31 dicembre 2002, ben dodici anni di tempo per l'adeguamento, non poteva tuttavia essere rispettata essendo maturate nuove indicazioni circa l'ambientalizzazione dei quattro gruppi, in pratica il progetto del 1994 viene accantonato in favore della conversione ad Orimulsion. Ma nel frattempo l'impianto, come altri tre presenti sul territorio nazionale, non può essere spento, perché il 28 settembre si è verificato un black-out che ha lasciato il Paese al buio per ore.

Il Ministro della Attività Produttive, sull'onda dell'emotività generata dal timore di nuovi black-out, con la giustificazione dei sollecititi ricevuti dal Gestore della Rete di trasmissione nazionale, emana quindi un decreto-legge per ammettere in deroga il funzionamento di tre centrali termoelettriche, tra cui quella di Polesine Camerini.

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2002, n. 281
Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela.

(il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 non è stato convertito in legge entro i 60 giorni previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Successivamente l'articolo 1, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 83, ha disposto la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281).

Art.1
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di "Porto Tolle", in provincia di Rovigo, di "Brindisi Nord", in provincia di Brindisi e di "San Filippo del Mela", in provincia di Messina.

2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attivita' produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantita' di inquinanti emessi in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovra' garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o piu' misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la
realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive e
con il Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente, le relative modalita' di ispezione, misurazione e controllo, nonche' gli eventuali interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1, che comunque non potra' essere previsto oltre il 31 dicembre 2004, fatti salvi i termini piu' restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi gia' definiti in sede di conferenza di servizi.

Tralasciando le contraddizioni di un decreto che da una parte ammette emissioni superiori dalle tre alle otto volte quelle che in realtà avrebbe dovuto rispettare Enel, e dall'altra sostiene che debba essere garantita una adeguata protezione sanitario-ambientale mediante misure quali …. l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, implicitamente invece non utilizzabile per gli alti costi da sostenere, la centrale di porto Tolle viene quindi autorizzata a funzionare in deroga fino al 31 dicembre 2004 sulla base del decreto interministeriale 16 giugno 2003.

Con una decisione a sorpresa, nonostante l'assenso già ottenuto dalla Commissione Via Nazionale e/o Regionale, l'Enel cambia di nuovo i piani nell'agosto dell 2004. Rinuncia all'Orimuslion e predispone un progetto per la riconversione della centrale a carbone, di cui un 5% a biomassa.

Il progetto presentato nel giugno del 2005, ancora sotto esame dalla Commissione Via Nazionale (nel frattempo rimasta senza fondi e quindi costretta a rinviare i tempi della valutazione di parecchi mesi), prevede la realizzazione di quattro nuove caldaie ultrasupercritiche da 660 Mw, alimentate a polverino di carbone. Su due di queste sarà possibile l’impiego delle biomasse in co-combustione con il carbone nella percentuale del 5% (350.000t/anno). La tecnologia adottata, già sperimentata in altri paesi europei, chiamata del "carbone pulito", permetterebbe la minimizzazione dell’impatto ambientale al di sotto dei limiti della direttiva europea 2001/80/CE, prevista per i grandi impianti di combustione, recepita nel nuovo testo unico ambientale (nel carbone utilizzato il tenore di zolfo non dovrà superare l’1%):

Scade il termine del 31 dicembre 2004. Il condizionale è d'obbligo: parrebbe che oggi la centrale funzioni a STZ per una delle quattro sezioni, e a Btz (basso tenore di zolfo) le altre tre.

Il 30 marzo di quest'anno Enel viene condannata dal Tribunale di Adria, sezione distaccata di Rovigo, per emissioni oleose non consentite. Negli stessi anni in cui si discute del progetto di ambientalizzazione ad Orimulsion e si valutano gli studi di impatto ambientale, dai camini della centrale escono "emissioni moleste" e "ricadute oleose" che danneggiano auto, abitazioni, biancheria, coltivazioni. Sono nove episodi registrati a partire dal 18 aprile 1999 avvenuti nell'arco di quattro anni. In particolare nel maggio 2002, nel bel mezzo della raccolta delle firme contro il passaggio ad Orimulsion, avviene un episodio di rilevante fuoriuscita di sostanza oleosa dalla ciminiera che imbratta tutto quanto nel raggio di qualche centinaio di metri. Il fatto viene fotografato nell’istante del suo verificarsi. Al termine di 52 udienze e oltre 500 ore di discussione è stata riconosciuta la penale responsabilità dei due ex amministratori delegati di Enel , Francesco Luigi Tatò e Paolo Scaroni, condannati rispettivamente a sette mesi (pena sospesa) e a un mese (convertito in ammenda di 1.140 euro), e dei due ex direttori della centrale di Polesine Camerini, Carlo Zanatta, condannato a due mesi (convertiti in 2.280 euro) e Renzo Busatto, che se l'è cavata con 260 euro.

I reati per cui è stata emessa condanna sono quelli di getto pericoloso di cose, art.674 C.P., e peggioramento delle emissioni, art.13 co.5 del D.P.R. 24 maggio 1988 n°203.

Nella sostanza, pur in attesa delle motivazioni che arriveranno tra qualche mese, Enel è stata condannata per non aver attuato le misure necessarie affinchè, nel corso di possibili blocchi di funzionamento, si evitasse il peggioramento delle emissioni. Peraltro pur essendoci una speciale disciplina in materia di guasti per i grandi impianti di combustione, che impone l'intervento delle Autorità, nessun intervento di messa in mora è mai stato inviato all'indirizzo di ENEL, quasi si trattasse di un impianto fuori dai confini nazionali.

Nella pronuncia della condanna il Giudice ha stigmatizzato questo stato di cose ed il fatto che, per ottenere il rispetto delle leggi, nel nostro paese non pare esistere altra soluzione che ricorrere ai tribunali.

 

 

 

 

 

 

 

 

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SENTENZA SULLE EMISSIONI DELLA CENTRALE DI PORTO TOLLE