chiarimenti
20 agosto 2004

Buongiorno, complimenti per il sito, è uno dei pochi che riesce a mettere ordine nella giungla normativa ambientale. Seguo una ditta che si occupa di miscelazione di prodotti ausiliari per l'industria conciaria. Tali miscelazioni avvengono all'interno di un capannone, il quale non ha nessuna soffiante o ventilatore che convogli l'aria all'esterno. Facendoci visita, l'ARPA ci ha detto che avremmo dovuto dichiarare, ai sensi della 203/88, l'emissione diffusa da questi bacini di miscelazione, anche se in realtà siamo conformi all'atmosfera in ambiente di lavoro ai sensi della 626.  Quale prevale? Grazie mille e cordiali saluti


Iniziamo con il dire che anche le emissioni diffuse si distinguono dalle altre per il fatto che si disperdono in atmosfera senza l'ausilio di un sistema di convogliamento delle stesse dall'interno verso l'esterno, quale per es. un condotto di scarico. Che rientrino nella normativa sull'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, emanata con D.P.R. 24 maggio 1998 n° 203, non vi sono dubbi, vista la seguente definizione (art.2, comma 4):

Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.

Le incertezze che si possono cogliere in materia di emissioni diffuse, come quella nel quesito di cui si discute, sono presumibilmente da addebitarsi ad una ridotta casistica sull'argomento a sua volta legata alla complessità tecnica della materia che limita di molto le attività di controllo ambientale. Spesso le uniche ispezioni sono quelle effettuate dagli operatori delle Agenzie per l'Ambiente (Arpa) che, anche per formazione culturale oltre che tecnica, tendono a privilegiare la ricerca delle soluzioni ambientalmente compatibili piuttosto che innescare reazioni repressive fini a sé stesse.

Per quanto riguarda quindi la giurisprudenza di merito si scopre così che si è scelta spesso una strada alternativa, meno impegnativa dal punto di vista delle conoscenze dei processi, che è quella della contestazione dell'art.674 C.P.:

Art. 674 - Getto pericoloso di coseChiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

In tutti i casi nei quali l'art.674 C.P. è stato contestato a causa di emissioni diffuse provenienti da insediamenti industriali nessuno ha certo posto tra i termini della discussione l'elemento del possibile convogliamento delle stesse. Pertanto, prima ancora di tentare di identificare la significatività del contributo di emissioni diffuse all'inquinamento dell'aria, occorre fare attenzione che le stesse non presentino caratteristiche tali, per es. una bassa soglia di olfattività, da renderle intollerabili all'interno del contesto abitato nel quale è insediato lo stabilimento produttivo.

Per ritornare all'argomento vediamo cosa se ne dice a proposito nel D.M. 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni".

Art. 2 "

1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:a) rispettare i valori limite di emissione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell´articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro"

Art. 3:

"6. Le regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al precedente art. 2 punto 10, potranno verificare la convogliabilità di specifiche emissioni diffuse, anche avvalendosi degli accertamenti già effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli altri organi tecnici dalla normativa vigente.

7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere adeguate secondo le seguenti A1 e A2

- al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all´allegato 1, punto 1, tabella A1 e A2

- al 31 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all´allegato 1, punto 2, tabella B, classi I e II, punto 3, tabella C, classe I, punto 4, tabella D, classe I

- al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto del Ministro dell´ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell´industria, del commercio e dell´artigianato, da adottarsi entro il 30 ottobre 1990.

8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali e g.p.l., di cui all´art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, rientrano nell´ambito delle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 del 1934."

Secondo il nostro ordinamento, quindi, le emissioni diffuse dovrebbero essere convogliate, se tecnicamente possibile. Naturalmente non si dispone dei criteri sulla base dei quali una delle tante commissioni ministeriali di cui sentiamo spesso parlare avrebbe dovuto lavorare per essere di supporto alle regioni. Come si dice spesso i buoni principi ci sono tutti, peccato che non si sappia come applicarli concretamente.

Per questi e altri motivi sulle emissioni diffuse si procede in ordine sparso. Per la verità nell'allegato 6 al D.M 12 luglio 1990 vi sono indicate alcune soluzioni possibili, ma riguardano una sottocategoria delle emissioni diffuse, cioè le emissioni fuggitive, quelle che si disperdono da pompe, compressori, flange e valvolame vario.

Un utile riferimento può essere costituito dalle regioni, almeno da quelle più evolute in termini di normazione ambientale. Con una breve ricerca è stato così possibile recuperare cosa dice il Decreto del Presidente della giunta provinciale di Trento 22 febbraio 1982, n. 6-68/Legisl. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 "Norme per la tutela dell’aria e delle acque dall’inquinamento" e successive modificazioni".

Condotto di scarico

Dispositivo di convogliamento attraverso il quale affluisce e viene liberato in atmosfera l’aeriforme proveniente dai processi che generano emissioni. Sono suoi elementi caratteristici l’altezza geometrica rispetto al suolo della sezione di uscita, nonché la forma e le dimensioni della sezione stessa.

Emissioni

Insieme delle sostanze allo stato gassoso ed allo stato solido e/o liquido particellato generate da processi di combustione e/o processi di produzione, estrazione, trasformazione e utilizzazione, considerate in un intervallo di tempo e nella posizione ove le stesse vengono liberate in atmosfera.

Si possono verificare i seguenti due casi:

– emissioni concentrate che si generano attraverso sezioni di scarico estremamente ridotte, tanto da poter essere considerate puntiformi quali, ad esempio, le sezioni terminali di camini, ciminiere, condotti di scarico in genere;

– emissioni diffuse che avvengono all’interno di ambienti limitati e fuoriescono da essi attraverso sezioni di scarico aventi superfici assai estese quali, ad esempio, finestrature e generiche aperture di capannoni, o che si generano direttamente all’esterno.

Emissioni diffuse

Per le emissioni diffuse, il servizio protezione ambiente (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, le funzioni amministrative demandate dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente spettano all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) potrà prescrivere che vengano impiegati dispositivi e sistemi di captazione ed aspirazione, con cappe e prese da ubicarsi nei più stretti dintorni delle posizioni nelle quali le emissioni stesse hanno luogo, facenti capo a condotti collettori per il loro convogliamento a sistemi di abbattimento, se tecnicamente disponibili, e quindi a condotti verticali di scarico allo scopo di ottenere una corretta dispersione in atmosfera delle quantità residue degli inquinanti.

Gli accorgimenti di cui sopra potranno essere prescritti dal servizio protezione ambiente anche qualora non fossero disponibili sistemi di abbattimento tecnicamente appropriati, al fine di ottenere comunque una protezione dell’ambiente esterno mediante principi di dispersione e diluizione in atmosfera da mettersi in atto mediante l’adozione di condotti verticali di scarico di caratteristiche adeguate.

Qualora non fosse possibile operare in tal senso, il servizio protezione ambiente potrà prescrivere l’adozione di tutti gli accorgimenti comunque ritenuti idonei a limitare al massimo l’emissione di inquinanti.

Si tratta di indicazioni a carattere generale, ma qualche suggerimento in più lo danno. Per es. quello di risalire alla fonte di emissione diffusa in modo da poter valutare se non sia attuabile una soluzione alla radice, quella appunto di eliminarla.

Anche in materia di ed igiene del lavoro, con un riferimento particolare all’art. 20 (Difesa dell´aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) DPR 303/1956 e s. m. e i. si richiede che:

"Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

L´aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono .

Un´attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli."

Un contributo alla necessità o meno di caratterizzare le emissioni diffuse viene dall'evoluzione normativa europea più recente, a partire dalla direttiva 96/61/CE (IPPC).

Nel Documento di Riferimento sui Principi Generali del Monitoraggio, la cui versione italiana è in procinto di essere pubblicata, si dice a proposito:

Le emissioni totali di un complesso o di un’unità sono costituite oltre che da quelle che normalmente fuoriescono da camini e condotti, anche da quelle diffuse, fuggitive ed eccezionali ed è pertanto raccomandabile che le autorizzazioni IPPC includano prescrizioni per monitorare adeguatamente anche questo tipo di emissioni.

I progressi fatti nella riduzione delle emissioni da camino hanno comportato una maggiore attenzione verso le altre emissioni, come le diffuse e le fuggitive, che possono causare danni alla salute o all’ambiente ed incidere sull’economia dell’impianto. Analogamente è aumentata l’importanza delle emissioni eccezionali, che si classificano in funzione della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le determinano.

Prima di qualsiasi ragionamento sulle EDF è importante chiarirne le definizioni:

Emissioni convogliate – Emissioni di inquinante nell’ambiente attraverso ogni tipo di condotto, indipendentemente dalla forma della sezione trasversale. La possibilità di misurare le portate e le concentrazioni è determinante per decidere se un’emissione è convogliata.

Emissioni fuggitive – Emissioni nell’ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), questo è causato generalmente da una differenza di pressione e dalla perdita risultante. Esempi di emissioni fuggitive includono perdite da una flangia, da una pompa o da una parte delle apparecchiature e perdite dai depositi di prodotti gassosi o liquidi.

Emissioni diffuse – Emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l’ambiente, in condizioni operative normali di funzionamento. Queste possono essere causate:

  • dalle caratteristiche intrinseche delle apparecchiature (es. filtri, essiccatoi…)
  • dalle condizioni operative (es. durante il trasferimento di materiale da autocisterne)
  • dal tipo di operazione (es. attività di manutenzione)
  • da scarichi graduali in altro comparto ambientale (es. acque di raffreddamento o acque di scarico).

Le fonti di emissioni diffuse possono avere origine puntuale, lineare, di superficie o di volume. I diversi tipi di emissione all’interno di un edificio sono normalmente considerate diffuse, mentre lo scarico da un sistema di ventilazione viene considerato come emissione convogliata.

Esempi di emissioni diffuse sono quelle generate dallo sfiato conseguente alle operazioni di carico e scarico da aree di stoccaggio, anche di materiale allo stato solido cumulato all’aperto, da bacini di separazione nelle raffinerie di petrolio, da sfiati, da portelli di carico/scarico nelle cokerie, da emissione di mercurio dalle celle di elettrolisi, e quelle originate da processi che utilizzano solventi, ecc.

Notare che le emissioni fuggitive sono una sottocategoria delle emissioni diffuse.

Anche nel Decreto 23 novembre 2001 "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" meglio noto come "dichiarazione INES" non sono più sottaciute le esgenze informative riguardo alle emissioni diffuse.

L'emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). È richiesto di indicare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.

Non resta che attendere la pubblicazione delle linee guida ministeriali sui diversi settori produttivi sottoposti alla direttiva IPPC per verificare qauli siano i criteri di migliore tecnologia disponibile relativamente al problema delle emissioni diffuse.

Per concludere: prioritariamente occorre verificare che vi siano le condizioni tecniche per rendere attuabile l'installazione di un sistema di convogliamento delle emissioni diffuse. Indipendentemente dall'individuazione di una soluzione da questo punto di vista le emissioni diffuse andrebbero sempre dichiarate in domanda, magari ricorrendo ai metodi di stima riportati nella letteratura internazionale e riassunti in calce al D.M 23 novembre 2001.

Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:

- La Task Force su "Emission Inventories" nell'ambito del programma UNECEs EMEP ha elaborato e aggiorna "Atmospheric Emission Inventory Guidebook", che a livello europeo è attualmente la principale fonte per i fattori di emissione in aria. Gli aggiornamenti sono disponibili nel working web site della Task Force: http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm

- La 2a edizione di "Atmospheric Emission Inventory Guidebook" è disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea. La disponibilità di copie cartacee è limitata. http://themes.eea.eu.int/toc.php/state/air?doc=39186&l=en

- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel sito dello "European Topic Centre on Air emissions" http://etc-ae.eionet.eu.int/etc-ae/index.htm

- Fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni per tutti i settori definiti in the United Nations Framework convention on Climate Change sono riportati nelle lineeguida IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), versione 1996, per gli inventari dei gas serra. Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su "Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories". Entrambi i documenti sono disponibili su IPCC-NGGIP website. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/

- Tutto il materiale su fattori di emissione e metodi di stima disponibili elaborati da "US EPA Office of Air Quality Planning & Standards" possono essere visti ed, in alcuni casi, scaricati dal sguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati. http://www.epa.gov/ttn/chief/

- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42.html

- Volume II: Mobile Sources (AP-42), pending 5th edition (Last updated: 06 April 1998). http://www.epa.gov/oms/ap42.htm

- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System. http://www.epa.gov/ttn/chief/fire.html

- TANKS 4.07 for Windows(r) http://www.epa.gov/ttn/chief/tanks.html

- Fattori di emissioni elaborati nel "The National atmospheric emissions inventory of the United Kingdom" sono disponibili in: http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/emissions

- Il manuale "The Australian emission estimation technique manual" è disponibile in: http://environment.gov.au/epg/npi/eet manuals.html

- Materiale su inventari delle emissioni può essere consultato in: http://www.oecd.org/env/ http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/

- Informazioni utili, in particolare per la produzione dei dati di emissione del PM10 possono essere trovate in: http://www.iiasa.ac.at%7Erains/index.html

 

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