chiarimenti
20 gennaio 2007

In merito alle emissioni in atmosfera il c. 10 art. 269 dlvo 152/06 parla di verniciatura non occasionale; vorrei avere una definizione di "occasionale" e sapere qual'è la procedura autorizzatoria in caso invece di verniciatura occasionale. Grazie mille. Saluti.


L'articolo in discussione è il seguente

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto.

Per i contenuti derogatori che lo contraddistinguono questo articolo si può inserire nel filone delle disposizioni ad personam che hanno trovato piena libertà di espressione nel corso della stesura del testo unico ambientale. Qui la norma generale viene ignorata per poter trovare una soluzione al caso di un'attività di verniciatura eseguita senza impianto.

Cosa colpisce nel testo. Primo che si tratti di una deroga riguardante le sole attività di verniciatura, secondo che si sta parlando di quelle che si trovano in un luogo a ciò adibito e, terzo, che sono prive di impianto.

Il primo interrogativo riguarda le attività: per quale motivo questa deroga solo per verniciature?

Secondo. Cosa significa "in un luogo a ciò adibito"? Di norma l'attività di verniciatura si effettua all'interno di fabbricati con funzioni produttive. L'indicazione di un "luogo a ciò adibito" è pleonastica perché dice ciò che è chiaro a tutti (cioè che non si può svolgere in altri luoghi che non siano quelli destinati a tale attività). Se invece non è così chiaro e limpido la prima cosa da verificare è l'idoneità del sito in cui si intende svolgere questa attività. Nulla si dice a riguardo, quindi perché sottolinearlo?

Che cosa vuol dire "in assenza di impianto"? La verniciatura può essere effettuata manualmente, per es. attraverso erogatori a spruzzo, oppure in automatico, mediante linee robotizzate. Per impianto, se ci si deve riferire alle definizioni:

Art. 268 - definizioni

h) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui é destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio.

La definizione di impianto rende il comma 10 dell'art.269 una contraddizione nei termini. Non può sussistere un'attività di verniciatura senza impianto, dal più semplice erogatore alla più complicata linea automatizzata.

Chi ha scritto materialmente questa cosa è incorso in un errore: ha confuso il sistema di applicazione della vernice da quello di aspirazione a servizio dell'attività di vernìciatura, tanto è vero che più avanti richiama l'autorità a valutare se le emissioni devono essere convogliate attraverso "la realizzazione di un impianto." In poche parole ci porta a concludere che questo comma tratta il particolare caso di una verniciatura effettuata senza le aspirazioni localizzate, nel più semplice degli esempi rappresentata dalla cabina a velo d'acqua.

In pratica si vuole ammettere la possibilità di autorizzare le emissioni diffuse di una verniciatura, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente di lavoro. Tuttavia non viene fornito alcun criterio sulla base del quale si debba rilasciare questa autorizzazione, anzi l'autorità è proprio invitata a valutare la convogliabilità delle emissioni, e, nel caso, a prescriverla. Quindi a non concedere questa deroga.

Nel decreto che recepiva la direttiva comunitaria sulla riduzione delle sostanze organiche volatili (COV), il "fu" D.M. n°44, si stabiliva per tutti i settori "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili , tessuti, film e carta", la particolare deroga per le emissioni di COV che non possono essere convogliate come per es. la costruzione di navi e la verniciatura di aerei., cioè attività svolte all'aperto e riguardanti manufatti di grandi dimensioni. Il perchè è evidente a tutti.

A questo punto in questo quadro già di per sé contorto e contradditorio dobbiamo inserire una nuova variabile, quella della "non occasionalità". Per il significato di "occasionale" riferito ad un flusso di materia come nell'esempio un'emissione in atmosfera possiamo prendere a prestito le definizioni di scarico che l'IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque, ha fornito con grande chiarezza qualche decennio fa:

Scarico continuo. E’ uno scarico prolungato che permane per tutto il tempo in cui è attivo l'insediamento che lo produce.

Scarico discontinuo e uno scarico che dà luogo ad emissioni intermittenti, solitamente di breve durata, e che può essere ulteriormente distinto in :

- Discontinuo periodico. Quando avviene con una periodicità nota e definita nel tempo (ad es. una volta ogni 4 ore, cioè alle ore 4, 8, 12, 16, ecc.).

- Discontinuo non periodico o saltuario, ma prevedibile. Quando, pur non essendo ben definita la periodicità, si può prevedere lo sversamento entro certi limiti di tempo (ad es. lo scarico è previsto fra le ore 8 e le 12 del mattino).

- Discontinuo non periodico, imprevedibile o occasionale. Quando la periodicità dello sversamento non solo è indefinita ma neppure prevedibile (ad es. per cicli lavorativi diversificati di una certa attività si possono presupporre sversamento in tempi diversi e non ripetibili).

Scarico accidentale. E' lo scarico che avviene improvvisamente per motivi di natura diversa, di solito in casi di forza maggiore (ad es. per inconvenienti o disservizi durante le lavorazioni, ecc.).

Per similitudine la verniciatura che emette COV in modo non occasionale può essere o l'attività principale dell'impresa, e quindi continuativa per tutto l'esercizio, o quella di supporto alla principale, e quindi, poiché rispetto all'intero processo ne rappresenta solo una fase, ripetiva ad intervalli più o meno periodici, ma prevedibili. Stiamo parlando della totalità delle verniciature.

A questo punto si potrà distinguere l'attività di verniciatura non occasionale dalle altre occasionali.

Secondo un iter logico-deduttivo quando la periodicità della verniciatura non solo è indefinita ma neppure prevedibile siamo in presenza di un'attività occasionale. Ma qual è l'impresa che non solo non sa quando dovrà verniciare, ma neppure che ne abbia l'effettiva necessità? Non esiste.

La conclusione è che il comma 10 dell'art.269 riguarda una possibilità di deroga rivolta a tutte le usuali attività di verniciatura senza fornire alcun criterio. Il testo contiene evidenti contraddizioni ed improprietà sia sotto il profilo della tecnica normativa che nell'uso della lingua italiana ed è un fulgido esempio di come non si devono scrivere le leggi, evitando di creare nel lettore una somma di interrogativi ai quali si riesce a dare risposta solo con un grande sforzo di immaginazione.

 

 

 

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LE EMISSIONI, OCCASIONALI E NON, DA ATTIVITA' DI VERNICIATURA