Per esempio nella produzione dei vini biologici non
vengono utilizzati concimi chimici ne fertilizzanti chimici, ma solo
prodotti naturali quali il letame animale e antiparassiti di origine
vegetale o animale. In questo senso le colture e gli allevamenti biologici
sono più sani e fondati su metodologie di coltivazione e allevamento
d'altri tempi, anche se le tecniche con cui si produce vengono continuamente
aggiornate grazie a nuovi ritrovati della scienza.
Come riconoscere i prodotti biologici
Per il consumatore, la garanzia che si trova davanti ad un prodotto
proveniente da agricoltura biologica è data dall'etichettatura.
L'etichetta dei prodotti biologici, infatti, deve riportare le seguenti
indicazioni:
- il nome dell'organismo di controllo autorizzato, e suo codice, preceduto
dalla sigla IT;
- il codice dell'azienda controllata;
- il numero di autorizzazione (sia per i prodotti agricoli freschi che
trasformati);
- la dicitura "Organismo di controllo autorizzato con D.M. Mi.R.A.A.F. n.XXX
del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CEE n.2092/91".
Sono invece facoltative:
- l'indicazione "Agricoltura biologica-Regime di controllo CE";
- il marchio europeo; Alla fine la dicitura in etichetta potrà essere questa
dicitura:
Agricoltura biologica - Regime di controllo CE (facoltativo)
Controllato da XXX, organismo di controllo autorizzato con D.M. Miraaf
n. XXX del XXX in applicazione del Reg. CEE n.2092/91
IT XXX Z123 T 000001.
Se il consumatore si accorge che il prodotto biologico è avariato deve
seguire le stesse regole per il prodotto agricolo normale: avvertire la ASL
di zona. Presso tutte le Regioni, all' Assessorato dell' Agricoltura, sono
esposti gli Albi che elencano le aziende biologiche presenti nella propria
regione. A norma di legge, tali albi sono accessibili al pubblico e quindi
si possono consultare facilmente.
Ai fini del presente
regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il
metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità
o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le
materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono
all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per
mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione:
!) non devono essere utilizzati organismi geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei
medicinali veterinari.
2) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di
moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico
3) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate
nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come
prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie
prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze
impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE,
prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli
impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei
locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo
specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati
solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura
in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura
generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti
disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della
normativa comunitaria;
Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il
metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le
sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione
vegetativa sono stati ottenuti:
a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati
e/o prodotti derivati da tali organismi
b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno
una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli
colturali.
da Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali |