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Qualsiasi azienda che voglia intraprendere un'attività di produzione,
preparazione, commercializzazione e
importazione di prodotti agricoli biologici deve sottoporsi
ad una procedura di controllo che richiede alcune fasi specifiche::
- compilazione della notifica di attività con metodo
biologico ed invio tramite posta raccomandata AR all'Organismo di controllo
ed ai competenti Uffici regionali (nel caso di aziende importatrici,
direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); |
- dopo viene effettuato un controllo ispettivo da parte dell'Organismo di
controllo all'azienda produttrice durante la quale viene verificata la
conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Regolamento(CE) 2092/91
e successive modificazioni ed integrazioni;
- In base ai risultati ottenuti e riscontrati viene redatto un
documento denominato "Relazione di Ispezione Fase di Avvio", che
contiene tutte le informazioni utili alla Commissione di Certificazione per
esprimere il giudizio di idoneità;
- la Commissione di Certificazione decide sull'ammissione o
meno dell'azienda nel sistema di controllo;
- le aziende idonee entrano a far parte dell'elenco delle
aziende controllate sulle quali, in base ad un Piano Preventivo dei
Controlli Annuali (PPCA) redatto dal Responsabile Attività di Controllo ed
approvato, vengono compiute una o più volte l'anno delle visite di
sorveglianza che analizzano il grado di mantenimento delle
condizioni di idoneità e la completa
applicazione di quanto previsto dal Regolamento(CE) 2092/91 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- l'azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a
comprovare la sua adesione al sistema di produzione
biologica: dichiarazione di assoggettamento, dichiarazione di conformità,
certificazione di lotto prodotto, autorizzazione alla stampa di etichette.
Per la certificazione delle produzioni come "Prodotto da agricoltura
biologica", l'azienda agricola deve aver rispettato le
norme dell'agricoltura biologica per un periodo,
definito "di conversione all'agricoltura biologica", di almeno due anni
prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di
almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale del computo di tale
periodo è quella di notifica.
Prima che sia trascorso l'intero periodo di conversione, ma comunque non
prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere
certificate come "Prodotto in conversione all'agricoltura
biologica".
In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato,
per l'intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell'utilizzazione
anteriore degli appezzamenti.
Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere
certificate con la dicitura "Prodotto da agricoltura biologica".
elaborazione dal
sito ufficiale del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali |