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Nuti: «Quel decreto è un pasticcio» 19 marzo 2004
Il presidente dell'associazione dei provider (Aiip) illustra i lati "oscuri" della legge e invita il mistro a fare chiarezza
Paolo Nuti

Presidente Nuti, la normativa antipirateria approvata dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso è stata definita "la più avanzata in Europa" da alcuni (Bsa, Fapav, Fimi, Fpm) e una vittoria della "piccola lobby del cinema" da altri. Come la definirebbe lei?
Un pasticcio inaffidabile. Perché si confondono i ruoli dei diversi soggetti. I fornitori di connettività sono considerati al pari dei fornitori di servizi: il decreto approvato (articolo 1, comma 5) chiede che entrambi pongano in essere misure dirette a impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti che violano il dirtto d'autore. Chiariamo subito: i fornitori di servizi lo possono fare, ma i fornitori di connettività assolutamente no. I primi possono agire sui contenuti, i secondi se il loro cliente è un fornitore di servizi, non hanno modo di intervenire selettivamente. Possono prendere l'ascia e tagliare il filo: in questo caso tagliano la connessione non solo al cliente del fornitore di servizi che ha compiuto l'illecito, ma anche a tutti gli altri clienti creando così un danno enorme e di conseguenza un presupposto per una migrazione all'estero dei fornitori di servizi. Ma non basta: coinvolgere i fornitori di connettività così come è stato fatto significa imporre la filtratura generalizzata dei contenuti che non è prevista neppure in caso di reati più gravi quali quelli per mafia o per terrorismo. Come in Cina per intenderci.

Questa filtratura è tecnicamente possibile?
Risponderei "ni". La si può fare sugli indirizzi Ip e con enormi costi. Ma questa condotta presenta diverse criticità: le dico solo che una qualsiasi limitazione al diritto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, deve essere disposta esclusivamente dall'autorità giudiziaria e non dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero.

Nel decreto Urbani si obbliga i fornitori di connettività e di servizi che hanno effettiva conoscenza della violazione di legge a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria. Che cosa significa?
Il problema ruota intorno alla parola "effettiva". Per avere "effettiva conoscenza" di una violazione è necessario verificarla. I fornitori di accesso e servizi devono dunque controllare il valore delle denunce che ricevono effettuando una vera e propria attività istruttoria. Tutto questo è chiaramente irrituale dal punto di vista del codice di procedura penale semplicemente per il fatto che l'imputato non può difendersi. Ma c'è di peggio: per vedere se una segnalazione è fondata o meno occorre disporre un'intercettazione o un sequestro di materiale informatico. Come bene sappiamo però entrambe le ipotesi ai sensi della Costituzione italiana possono essere disposti solamente dal magistrato.

Ragionando per eccesso, è possibile verificare che cosa viene effettivamente scambiato dall'utente durante una connessione peer to peer?
Nel momento in cui si passa dal mondo analogico al mondo digitale tutto è possibile. Come falsifichi una fotografia così puoi compiere anche un'intercettazione generalizzata: è tutta questione di mezzi a disposizione. Quindi: con costi enormi, che possono essere anche sproporzionati rispetto al risultato, è possibile intercettare ogni cosa. Echelon docet. Poi che tutto questo sia utile (sempre Echelon docet) è tutto da dimostrare.

Non c'è il rischio che un provvedimento del genere freni lo sviluppo della banda larga in Italia? Non possiamo nasconderci che molti utenti hanno acquistato l'adsl o il collegamento in fibra proprio per utilizzare al meglio il peer to peer.
Il rischio c'è ma non per il motivo che ha accennato lei. Se questo provvedimento, in fase di conversione in legge, rimarrà così produrrà sicuramente un grosso danno allo sviluppo della banda larga perché i fornitori d'accesso e di servizi non possono farsi carico dei danni reclamati dai titolari dei diritti. La strada da percorrere è un'altra: quando qualcuno effettua upload di un file deve dichiarare di avere la titolarità dei diritti. In caso contrario pagare qualcosa per effettuare file sharing. Come è emerso ultimamente in Canada. Per quanto ci riguarda se non arriva un chiarimento interpretativo, quando uscirà il decreto sulla "Gazzetta ufficiale" saremo costretti a scegliere se chiudere bottega o accollarci un rischio improprio; due eventualità che voglio escludere. Come cittadino devo osservare che abbiamo completamente travalicato la direttiva che sta per essere approvata al Parlamento Europeo sulla proprietà intellettuale. La direttiva obbliga chi scarica senza diritto a pagarti il dovuto, non una lira di più.

Le vostre proposte?
In tempi brevissimi, prima ancora della pubblicazione del decreto in "Gazzetta ufficiale", la Presidenza del Consiglio e il Ministro chiariscano che la dicitura "diffuse al pubblico" (articolo 1, comma 3) si riferisce esclusivamente all'utente che agendo come fornitore di contenuti senza averne la titolarità viola la legge e non a chi opera come fornitore di accesso, come fornitore di servizi e potenzialmente anche come fornitore di trasporto. Questo chiaramento è urgentissimo. Poi in sede di conversione è necessario modificare il comma 5 perché le responsabilità attribuite ai fornitori di servizi e connettività siano ristrette ai fornitori di servizi. Inoltre a mio avviso bisognerebbe riportare questo testo nell'ambito dell'articolo 15 della Costituzione inserendo "su richiesta dell'autorità giudiziaria". Infine bisogna cancellare "l'esclusiva conoscenza" e domandarsi se non sia il caso di cancellare tutto l'articolo 6 per evitare lo spamming di Stato.

Sembra che questo decreto sia stato scritto da chi non sa bene quello di cui sta parlando...
Purtroppo è così.

Non c'è stato quindi un vostro coinvolgimento?
Assolutamente no. Noi abbiamo appreso che si stava preparando questo provvedimento da un'intervista che il Ministro Urbani ha rilasciato a "Il Messaggero". A questo punto ci siamo un attimo stupiti, abbiamo domandato in giro. Al massimo abbiamo mandato delle osservazioni che sono state puntualmente disattese sul testo che siamo riusciti a reperire

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