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OSSERVAZIONI sul DOCUMENTO DI INDIRIZZI della CONFERENZA ISTITUTIVA DEL PARCO DELLE ALPI LIGURI ex LR 12/95

L’Analisi del documento denominato “Documento di indirizzi“ redatto dalla conferenza istitutiva del Parco delle Alpi Liguri, ha promosso una perimetrazione del Parco articolato in quattro aree definite “parco naturale”, secondo la definizione dell’art 3 della LR 12/95, ed una serie di territori classificati “paesaggio protetto”, secondo le determinazioni della LR 3/2002.

Tale perimetrazione prescinde tuttavia da una attenta valutazione delle aree, classificate dalla Regione Liguria, a seguito della direttiva “ Habitat ed Uccelli “, in zone SIC e ZPS, che pure vengono menzionate nel documento stesso come motivazione di base per la scelta della stessa perimetrazione, lasciandone escluse molte parti dal territorio del Parco.

 

L’area delle Alpi Liguri, in provincia di Imperia, comprende 5 aree ZPS:

  1. L’area di Piancavallo
  2. L’area Saccarello - Garlenda
  3. L’area Sciorella
  4. L’area Toraggio - Gerbonte
  5. L’area di Testa d’Alpe

oltre ai seguenti otto siti di importanza comunitario:

-          Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia

-          M. Saccarello - M. Frontè

-          M. Monega - M. Prearba

-          M Gerbonte

-          M. Toraggio - M. Pietravecchia

-          Lecceta di Langan

-          Gouta - Testa d’Alpe - Valle Barbaira

-          M. Abellio

 

Si vuole ricordare il vantaggio che deriverebbe dall’inclusione di tutte questi siti nell’area del parco naturale in prospettiva della loro futura gestione, secondo le normative europee, di cui il Parco stesso potrebbe farsi carico con competenza.

 

Si nota che considerare la perimetrazione proposta riferimento di indirizzo non modificabile ai fini dell’elaborazione del Piano del Parco entra in contrasto con la L.R. 13/2002 che indica nei suoi articoli:

-          4: “Il Piano può prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto …”;

-          5: “I confini … sono resi definitivi con l’entrata in vigore del Piano.”;

-          6: “Il Piano definisce l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto …”.

 

Per garantire una gestione efficace e l’attuazione di progetti di tutela che interessano tutto il territorio protetto, è necessario che l’area del parco naturale sia unica ed il più passibile compatta.

Le aree a paesaggio protetto, per il loro livello di tutela, non sono adatte a funzionare come collegamento tra diverse parti di parco naturale, ma solo come cornice tra il parco naturale e il territorio non protetto.

 

I Comuni che attualmente non sono compresi nel progetto di parco e che hanno l’intenzione di entrarne a far parte anche dopo la sua istituzione, devono poter contribuire con il loro territorio alla costituzione del parco naturale regionale.

 

In questo momento, in riferimento al quale prendono forma le posizioni che conducono alla nascita della prima area protetta in Provincia di Imperia, le amministrazioni locali  dovrebbero, prima di ogni altra valutazione, approfondire la conoscenza delle aree classificate dalle direttive “habitat ed uccelli “ come  meritevoli di tutela .

Solo  dalla  conoscenza multidisciplinare del territorio, dei luoghi oggetto di  tutela,  delle motivazioni che hanno condotto alla delimitazione degli ambiti protetti, e delle loro  reciproche relazioni , sarà possibile , attraverso la redazione del Piano dell’area protetta , distinguere le aree a “parco naturale” da quelle denominate a “ paesaggio protetto “.

La delimitazione del parco dovrebbe  essere in prima  istanza,  la sommatoria  di tutte le aree protette, senza soluzione di continuità ;  gli studi propedeutici alla redazione del piano dell’area protetta consentirebbero, attraverso un  percorso di continuo apprendimento condiviso dalle comunità locali, di  definire le attività, le destinazioni d’uso ed I comportamenti da tenere all’interno del territorio protetto, e di conseguenza giungere ad una ulteriore classificazione del territorio secondo le previsioni  delle leggi regionali  LR 12/95 e 13/02.

 

Non si comprende, inoltre, l’inclusione nel documento di indirizzi di alcune specifiche indicazioni, come la tutela dell’attività venatoria nelle sue “tipologie tradizionali” (quando invece sarebbe l’occasione di sperimentarne alcune meno dannose per l’ambiente!) e l’elenco delle strade di cui migliorare la percorribilità, senza sapere, non avendo condotto studi in merito, se comportino  maggiori benefici o danni.

 

Dal punto di vista metodologico, è impensabile esporre il risultato della pianificazione  prima ancora di aver promosso gli studi idonei a promuovere la conoscenza e la tutela del territorio da pianificare. Non è possibile distinguere le zone di tutela in classi , prima ancora di aver compreso  a fondo il delicato equilibrio che governa questa realtà territoriale.

 

Si propone in sintesi di delimitare in una prima fase il parco come una unica area senza soluzione di continuità, meritevole di tutela e sviluppo, concepita come sommatoria dei territori dei Siti di Importanza Comunitario e delle Zone a Protezione Speciale.

 

Nella seconda fase, a fronte di un percorso di conoscenza condivisa, il piano dell’area protetta promuoverà la classificazione del territorio in zone nelle quali saranno differenti  le destinazioni d’uso, I comportamenti, gli obiettivi e le strategie di gestione, in riferimento  alla quale queste associazioni saranno liete di apportare il proprio contributo.

 

 

 

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