L’Analisi
del documento denominato “Documento di indirizzi“ redatto dalla
conferenza istitutiva del Parco delle Alpi Liguri, ha promosso una
perimetrazione del Parco articolato in quattro aree definite “parco
naturale”, secondo la definizione dell’art 3 della LR 12/95, ed una
serie di territori classificati “paesaggio protetto”, secondo le
determinazioni della LR 3/2002.
Tale
perimetrazione prescinde tuttavia da una attenta valutazione delle aree,
classificate dalla Regione Liguria, a seguito della direttiva “ Habitat
ed Uccelli “, in zone SIC e ZPS, che pure vengono menzionate nel
documento stesso come motivazione di base per la scelta della stessa
perimetrazione, lasciandone escluse molte parti dal territorio del Parco.
L’area
delle Alpi Liguri, in provincia di Imperia, comprende 5 aree ZPS:
- L’area
di Piancavallo
- L’area
Saccarello - Garlenda
- L’area
Sciorella
- L’area
Toraggio - Gerbonte
- L’area
di Testa d’Alpe
oltre
ai seguenti otto siti di importanza comunitario:
-
Cima
di Piano Cavallo - Bric Cornia
-
M.
Saccarello - M. Frontè
-
M.
Monega - M. Prearba
-
M
Gerbonte
-
M.
Toraggio - M. Pietravecchia
-
Lecceta
di Langan
-
Gouta
- Testa d’Alpe - Valle Barbaira
-
M.
Abellio
Si
vuole ricordare il vantaggio che deriverebbe dall’inclusione di tutte
questi siti nell’area del parco naturale in prospettiva della loro
futura gestione, secondo le normative europee, di cui il Parco stesso
potrebbe farsi carico con competenza.
Si
nota che considerare la perimetrazione proposta
riferimento di indirizzo non modificabile ai fini dell’elaborazione
del Piano del Parco entra in contrasto con la L.R. 13/2002 che indica nei
suoi articoli:
-
4:
“Il Piano può prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco
naturale regionale e del paesaggio protetto …”;
-
5:
“I confini … sono resi definitivi con l’entrata in vigore del
Piano.”;
-
6:
“Il Piano definisce l’organizzazione generale del territorio e la sua
eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto
…”.
Per
garantire una gestione efficace e l’attuazione di progetti di tutela che
interessano tutto il territorio protetto, è necessario che l’area del
parco naturale sia unica ed il
più passibile compatta.
Le
aree a paesaggio protetto, per il loro livello di tutela, non sono adatte
a funzionare come collegamento tra diverse parti di parco naturale, ma
solo come cornice tra il parco naturale e il territorio non protetto.
I
Comuni che attualmente non sono compresi nel progetto di parco e che hanno
l’intenzione di entrarne a far parte anche dopo la sua istituzione,
devono poter contribuire con il loro territorio alla costituzione del
parco naturale regionale.
In
questo momento, in riferimento al quale prendono forma le posizioni che
conducono alla nascita della prima area protetta in Provincia di Imperia,
le amministrazioni locali dovrebbero,
prima di ogni altra valutazione, approfondire la conoscenza delle aree
classificate dalle direttive “habitat ed uccelli “ come meritevoli
di tutela .
Solo
dalla conoscenza
multidisciplinare del territorio, dei luoghi oggetto di
tutela, delle
motivazioni che hanno condotto alla delimitazione degli ambiti protetti, e
delle loro reciproche
relazioni , sarà possibile , attraverso la redazione del Piano
dell’area protetta , distinguere le aree a “parco naturale” da
quelle denominate a “ paesaggio protetto “.
La
delimitazione del parco dovrebbe essere
in prima istanza,
la sommatoria di tutte
le aree protette, senza soluzione di continuità ; gli
studi propedeutici alla redazione del piano dell’area protetta
consentirebbero, attraverso un percorso
di continuo apprendimento condiviso dalle comunità locali, di definire
le attività, le destinazioni d’uso ed I comportamenti da tenere
all’interno del territorio protetto, e di conseguenza giungere ad una
ulteriore classificazione del territorio secondo le previsioni
delle leggi regionali LR
12/95 e 13/02.
Non
si comprende, inoltre, l’inclusione nel documento di indirizzi di alcune
specifiche indicazioni, come la tutela dell’attività venatoria nelle
sue “tipologie tradizionali” (quando invece sarebbe l’occasione di
sperimentarne alcune meno dannose per l’ambiente!) e l’elenco delle
strade di cui migliorare la percorribilità, senza sapere, non avendo
condotto studi in merito, se comportino maggiori
benefici o danni.
Dal
punto di vista metodologico, è impensabile esporre il risultato della
pianificazione prima ancora
di aver promosso gli studi idonei a promuovere la conoscenza e la tutela
del territorio da pianificare. Non è possibile distinguere le zone di
tutela in classi , prima ancora di aver compreso
a fondo il delicato equilibrio che governa questa realtà
territoriale.
Si
propone in sintesi di delimitare in una prima fase il parco come una unica
area senza soluzione di continuità, meritevole di tutela e sviluppo,
concepita come sommatoria dei territori dei Siti di Importanza Comunitario
e delle Zone a Protezione Speciale.
Nella
seconda fase, a fronte di un percorso di conoscenza condivisa, il piano
dell’area protetta promuoverà la classificazione del territorio in zone
nelle quali saranno differenti le
destinazioni d’uso, I comportamenti, gli obiettivi e le strategie di
gestione, in riferimento alla
quale queste associazioni saranno liete di apportare il proprio
contributo.