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I RIFIUTI: L'OMBRA 

DELL'ECOMAFIA

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La attuale normativa italiana sui rifiuti, modellata sulle direttive comunitarie del 1991 presenta numerosi difettI e incongruenze, alcuni dei quali già oggetto di procedure di infrazione in ambito U.E. In proposito si deve rilevare che il primo obiettivo dichiarato di tale normativa è il controllo di un rifiuto "dalla culla alla tomba", affidato a numerosi obblighi di documentazione (registri, formulari, autorizzazioni preventive, iscrizioni e registrazioni) onde evitare smaltimenti abusivi ed incontrollati. li testo del D.D.L. sul "rilancio delle attività produttive", presentato dal governo Berlusconi alla Camere per l'approvazione, incide proprio su questi obblighi operando - come si legge nella relazione introduttiva - "una selezione degli adempimenti strettamente necessari alla migliore effettuazione del controlli, razionalizzando la materia in modo che la stessa impresa sia sollevata da incombenze che ne 'riducono la competitività". In realtà, gli adempimenti vengono talmente "selezionati" da rendere impossibili i controlli "dalla culla alla tomba " su buona parte dei rifiuti industriali prodotti. Anche se va subito precisato - per chiarezza e onestà - che il D.D.L. in esame non fa che peggiorare ulteriormente alcune inaccettabili carenze già esistenti, introdotte dalla maggioranza precedente, specie con i cd. Ronchi bis e Ronchi ter.

In estrema sintesi, il D.D.L. governativo:

1) in via generale, modifica nell'art. 6 la definizione comunitaria di "produttore"di rifiuto, limitandola al solo "produttore iniziale". Ne consegue che restano esclusi dagli obblighi della normativa (cfr. soprattutto art. 10) tutti i produttori successivi in aperto contrasto con il principio generale di cui all'art. 2, comma 3, il quale prevede la "responsabilizzazione "di tutti i soggetti coinvolti nella produzione "dei rifiuti.

2) Elimina nell'art. 11 l'obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti per tutti i produttori di rifiuti, inclusi i produttori di rifiuti pericolosi. Scompare, quindi, la possibilità di controllo "dalla culla "e resta solo "la tomba" visto che l'obbligo resta per le imprese di smaltimento e di recupero. In altri termini, attraverso l'esame delle denuncie annuali, non si potrà più verificare, nemmeno per i rifiuti pericolosi, la corrispondenza tra rifiuti prodotti (la "culla") e rifiuti smaltiti o recuperati (la "tomba").

3) Elimina nell'art. 12 l'obbligo del registro di carico e scarico per i produttori di rifiuti speciali, lasciandolo solo per i "produttori iniziali di rifiuti pericolosi". Ma comunque anche per essi trattasi di obbligo solo cartaceo e teorico, in quanto non è più idoneo a consentire alla Pubblica Amministrazione controlli efficaci circa la destinazione di questi rifiuti. Infatti, vengono ancor più allargati i termini entro cui annotare sul registro il destino di questi rifiuti (si può non annotare per 15 giorni dalla produzione), si allarga senza più limiti la possibilità di tenere i registri in località diversa dalla sede dell'azienda che li produce (tramite le organizzazioni di categoria, cfr. art.12, comma 4) ed anzi la vidimazione di tali registri potrà avvenire anche con la normale procedura prevista per le scritture contabili; addirittura, si resuscitano i vecchi registri del DPR 915/1982 (sostituiti dai nuovi dopo l'avvento del D. Lgs. 22/1997) che "possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento" (nuovo comma 6 quater). Insomma, si vanifica completamente lo scopo dei registri che è quello di consentire alla P.A. di compiere con immediatezza controlli a sorpresa per verificare la verità delle annotazioni ce, quindi, il destino dei rifiuti prodotti).

4) Restringe al massimo, nell'art. 30, l'obbligo di iscrizione all'Albo per le imprese che trasportano rifiuti. Infatti, tale obbligo, già oggi, in palese contrasto con la normativa comunitaria (che tale obbligo prevede per, tutte le imprese che trasportano, rifiuti "a titolo professionale"), riguarda solo le imprese che trasportano rifiuti pericolosi o "rifiuti non pericolosi prodotti da terzi". Ma la proposta in esame, modificando, come si è già detto, la definizione comunitaria di "produttore"di rifiuti, ha espressamente aggiunto che si considerano "produttore"anche le "attività edili di demolizione" ; e pertanto, in palese contrasto con l' orientamento della Cassazione(1aquale considera, invece, tali rifiuti come "prodotti da terzi"). La proposta comporta l'esclusione dall'obbligo (penalmente sanzionato) della iscrizione all'Albo (e, quindi, dai controlli sulla idoneità e sicurezza ambientale dei mezzi utilizzati) di tutte le imprese edili che trasportano, pur se, ovviamente, a titolo professionale, rifiuti da demolizione (e costruzione). In più, anche per il trasporto di rifiuti pericolosi, la esenzione dall'obbligo di iscrizione, oggi limitata al produttore che li trasporta senza eccedere i 30 chili o i 30 litri al giorno viene ampliata a 50 chili e 60 litri al giorno.

In conclusione, appare evidente che, se, come sottolineato dalle relazioni della commissione parlamentare sull'ecomafia, il problema italiano è quello della non corrispondenza tra rifiuti industriali prodotti (la "culla ") e smaltiti e/o recuperati (la "tomba") - in quanto gestiti illegalmente dall'ecomafia - le misure proposte risolveranno il problema nel senso che in futuro non si potrà più neanche evidenziare questa non corrispondenza perché mancherà il dato sui rifiuti prodotti. E finalmente i conti (sulla carta) quadreranno e non si parlerà più di ecomafia. Ma c'è di più. All'ultimo momento nel D.D.L. è stato aggiunto un comma per escludere dagli obblighi sui rifiuti tutte le terre da scavo e da perforazione, anche se contaminate, onde assicurare l'impunità a tutte le imprese che, lavorando per l'alta velocità, hanno creato immonde discariche abusive in zone incontaminate; ovviamente, anche in tal caso, in totale contrasto con la normativa europea.

Resta solo da osservare che, forse per un sussulto di dignità, tutta questa parte sui rifiuti è stata cancellata in sede di votazione parlamentare (anche se per pochi voti) a seguito di un emendamento soppressivo di Rifondazione Comunista. Ma il Governo ha già annunciato che la ripresenterà immediatamente tal quale. Il che probabilmente avverrà nell'ambito della Finanziaria: se a questa sconsolante prospettiva si aggiunge che il governo Berlusconi ha già fatto approvare,nell'ambito della Legge 18 ottobre 2001 n.383 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia ") un provvedimento di condono per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale commesse dalle imprese che hanno fatto ricorso al lavoro irregolare (che, quindi, vengono premiate rispetto a quelle che hanno assunto secondo legge? e si è fatto delegare ad emanare un condono generalizzato per tutti i reati ambientali di pericolo (in sostanza il 99 %), il nuovo corso della politica ambientale italiana appare chiaramente delineato.

Gianfranco Amendola

Fonte: Bollettino dell'Associazione n. 379 del novembre 2001

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