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TUTTI
ABITABILI I SOTTOTETTI
CON
LA LEGGE 24/2001
La
Legge regionale ligure 24/2001 sul "recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti", rappresenta un vero attentato all'integrità
architettonica dei centri storici della nostra Regione. Pubblicata sulla
GUL (Gazzetta Ufficiale Liguria) il 22-VIII-02 ed entrata in vigore il
6-IX-02, con il pretesto di sfruttare al meglio spazi già esistenti ed
evitare così nuove urbanizzazioni, pone la possibilità di una
generalizzata modificazione di tutti gli edifici esistenti (essa infatti
non esclude, di per sè, né i centri storici, nè edifici di pregio
architettonico, limitandosi a suggerire alcune cautele) attraverso la
trasformazione in locali ad uso abitativo di tutti i sottotetti esistenti,
e di altri locali "trasformabili", purchè la loro altezza media
sia di m 2,30.
Attenzione
però! Tale altezza media, se non presente, può essere raggiunta anche
mediante aumento del livello di colmo del tetto a falda, purchè non si
superi, alla fine, l'altezza massima prevista per l'edificio dal PRG, o
addirittura abbassando il soffitto dell'ultimo piano, purchè non si
spostino le finestre. Cominciano così una serie di ..."purchè"
"non derogabile, ma" con i quali di fatto tale legge permette
quasi tutto. Andiamo in ordine: innanzitutto, all'art. 4, la L.R. si pone
in deroga dei PRG e dei PUC (Piani Urbanistici Comunali) eventualmente
vigenti. Essa pone ai Comuni la possibilità di escludere dalla sua
applicazione parti del territorio comunale(o tipologie di edifici), ma non
troppo estese (!!!) pena la non applicazione della legge stessa. Ma prima
esaminiamo altri punti fermi (fermi ?) della L. R. : la trasformazione dei
sottotetti a fini abitativi prevede l'obbligo tassativo di reperire spazi
per i parcheggi pertinenziali (1 mq/10 mc) ma, si noti bene, anche in aree
non pertinenziali all'edificio purchè ragionevolmente vicine: essi
saranno assentiti in deroga.
La
L.R. prescrive di evitare l'uso residenziale ove non ammesso (zone
industriali, produttive, ecc.). Prevede una forma di salvezza per le zone
agrarie, nel senso che non è applicabile per i fabbricati interamente
destinati ad attività agricole, ma lo è, limitatamente, in quelli a
destinazione mista. La L. R.(art.2) prevede l'inderogabilità per il
parametro altezza massima dell'edificio e per i requisiti
igienico-sanitari (si tratta della luminosità), ma alla legge si
accompagna una Circolare esplicativa della Regione Liguria, la quale
giustappunto ci esplica che, se si vuole, si può alzare il livello di
colmo del tetto, come detto sopra; e purtuttavia resta sempre la
possibilità di cambiare la pendenza delle falde, sempre per ottenere quei
benedetti m. 2,30. E qui viene il bello: tale pendenza non può cambiare
più de110% per non uscire dalla "tipologia ligure" (siamo mica
sulle Alpi!), ma, nel caso di edifici decorati, comunissimi in Liguria, in
cui una della caratteristiche sono le facciate dipinte, per non rovinare i
decori, non si può cambiare la linea di gronda, ma la pendenza delle
falde può aumentare al 600/0 ( altro che Alpi, qui siamo alle pagode!! ).
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Per
i requisiti igienico-sanitari non sono derogabili le prescrizioni del DM
5-7-75, ma lo sono quelle degli strumenti urbanistici locali: per cui si
ammettono locali abitabili anche di larghezza inferiore a m 2,40: una
cella è ben più ampia! Per quanto attiene alla luminosità, non è bello
il cambiare le caratteristiche architettoniche, sbucare qua e là, aprire
finestre ad Jibitum. Ma si possono aprire finestre, abbaini, terrazzi a
pozzetto all'interno delle falde del tetto; si può abbassare il rapporto
luce richiesto, per avere locali abitabili anche con poche aperture-Iuce
(ma non era un parametro igienico-sanitario inderogabile ?).
Non
sono ammessi interventi che snaturino le caratteristiche architettoniche
di un edificio, specie se storico o tradizionale, e non deve essere
modificata la sagoma dell'edificio. Tuttavia modifiche o tamponature a
logge, bow-window, terrazzini, ecc. non si intendono come modifiche della
sagoma! (tranne che, bontà loro, su facciate di edifici storici o in cui
vi sono elementi architettonici essenziali). Per cui dagli a ricavare
locali abitativi anche da logge e poggioli ! Da quanto sopra spero si
possa cogliere la triste potenzialità di una legge che, dietro un debole
pretesto, nasconde la possibilità di trasformare, legalmente, all'insegna
del guadagno, moltiplicando gli spazi abitabili, e se non veramente
abitabili, sicuramente vendibili, le caratteristiche architettoniche
specifiche della nostra Regione, senza riguardo per centri storici, ville
liberty, architettura tradizionale, edifici di pregio.
Come
hanno recepito i Comuni del Tigullio questa Legge Regionale ? Anche se
sarebbe prevedibile una vasta accettazione in toto per una licenza di
costruire (di fatto se non dichiaratamente), finora c'è una certa
diversificazione nelle reazioni: S. Margherita Ligure ha escluso
dall'applicazione il centro storico e la linea di costa e applicherà la
L.R. in modo restrittivo per non "sconvolgere" tutta la città;
Zoagli ha chiesto l'esonero dall'applicazione della legge, ed essendo ciò
impossibile, l'esclusione delle zone collinari e degli edifici storici
salvatisi dopo l'ultima guerra per preservare valori storico-culturali e
paesistici; Sestri Levante ne ha esteso l'applicazione ad un quartiere
ancora da costruire escludendo alcuni edifici del centro storico; Lavagna
l'ha accettata in toto, escludendo zone industriali, produttive
artigianali e cantieristiche, oltre alle zone di rispetto cimiteriale
(esclusione ridicola, tenendo conto dell'improbabilità che si ricavino
appartamenti dai sottotetti di un cantiere navale o con vista sul
cimitero: per quanto tutto è possibile !) Ce n'è per tutti i gusti.
L'unico gusto che manca è quello di una generalizzata tutela di ciò che
resta del nostro paesaggio.
Anna
Maria Castellano
Vicepresidente
Sez.
I.N. Tigullio
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