Home Commenti Sommario Ricerca                  

 

Su
La nostra attività
P. Maurizio e dintorni
I Palazzi del Parasio
La Valle Roya
Le Fasce e il territorio
Il Parco Nazionale?
Links

 

La sezione di Imperia di Italia Nostra onlus, in conformità con l'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modifiche, dichiara che gli eventuali dati personali raccolti hanno la sola finalità di registrazione dell'utente, di attivazione nei suoi confronti il servizio richiesto e fornitura delle informazioni richieste, nonché sulle iniziative e le attività promosse dalla stessa. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti; si garantisce la riservatezza degli stessi e che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 della suddetta legge (accesso, correzione e cancellazione dei dati), alla sezione medesima via posta o email.

.

TUTTI ABITABILI I SOTTOTETTI

 

 

CON LA LEGGE 24/2001

 

 

La Legge regionale ligure 24/2001 sul "recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti", rappresenta un vero attentato all'integrità architettonica dei centri storici della nostra Regione. Pubblicata sulla GUL (Gazzetta Ufficiale Liguria) il 22-VIII-02 ed entrata in vigore il 6-IX-02, con il pretesto di sfruttare al meglio spazi già esistenti ed evitare così nuove urbanizzazioni, pone la possibilità di una generalizzata modificazione di tutti gli edifici esistenti (essa infatti non esclude, di per sè, né i centri storici, nè edifici di pregio architettonico, limitandosi a suggerire alcune cautele) attraverso la trasformazione in locali ad uso abitativo di tutti i sottotetti esistenti, e di altri locali "trasformabili", purchè la loro altezza media sia di m 2,30.

 

Attenzione però! Tale altezza media, se non presente, può essere raggiunta anche mediante aumento del livello di colmo del tetto a falda, purchè non si superi, alla fine, l'altezza massima prevista per l'edificio dal PRG, o addirittura abbassando il soffitto dell'ultimo piano, purchè non si spostino le finestre. Cominciano così una serie di ..."purchè" "non derogabile, ma" con i quali di fatto tale legge permette quasi tutto. Andiamo in ordine: innanzitutto, all'art. 4, la L.R. si pone in deroga dei PRG e dei PUC (Piani Urbanistici Comunali) eventualmente vigenti. Essa pone ai Comuni la possibilità di escludere dalla sua applicazione parti del territorio comunale(o tipologie di edifici), ma non troppo estese (!!!) pena la non applicazione della legge stessa. Ma prima esaminiamo altri punti fermi (fermi ?) della L. R. : la trasformazione dei sottotetti a fini abitativi prevede l'obbligo tassativo di reperire spazi per i parcheggi pertinenziali (1 mq/10 mc) ma, si noti bene, anche in aree non pertinenziali all'edificio purchè ragionevolmente vicine: essi saranno assentiti in deroga.

 

La L.R. prescrive di evitare l'uso residenziale ove non ammesso (zone industriali, produttive, ecc.). Prevede una forma di salvezza per le zone agrarie, nel senso che non è applicabile per i fabbricati interamente destinati ad attività agricole, ma lo è, limitatamente, in quelli a destinazione mista. La L. R.(art.2) prevede l'inderogabilità per il parametro altezza massima dell'edificio e per i requisiti igienico-sanitari (si tratta della luminosità), ma alla legge si accompagna una Circolare esplicativa della Regione Liguria, la quale giustappunto ci esplica che, se si vuole, si può alzare il livello di colmo del tetto, come detto sopra; e purtuttavia resta sempre la possibilità di cambiare la pendenza delle falde, sempre per ottenere quei benedetti m. 2,30. E qui viene il bello: tale pendenza non può cambiare più de110% per non uscire dalla "tipologia ligure" (siamo mica sulle Alpi!), ma, nel caso di edifici decorati, comunissimi in Liguria, in cui una della caratteristiche sono le facciate dipinte, per non rovinare i decori, non si può cambiare la linea di gronda, ma la pendenza delle falde può aumentare al 600/0 ( altro che Alpi, qui siamo alle pagode!! ).

Per i requisiti igienico-sanitari non sono derogabili le prescrizioni del DM 5-7-75, ma lo sono quelle degli strumenti urbanistici locali: per cui si ammettono locali abitabili anche di larghezza inferiore a m 2,40: una cella è ben più ampia! Per quanto attiene alla luminosità, non è bello il cambiare le caratteristiche architettoniche, sbucare qua e là, aprire finestre ad Jibitum. Ma si possono aprire finestre, abbaini, terrazzi a pozzetto all'interno delle falde del tetto; si può abbassare il rapporto luce richiesto, per avere locali abitabili anche con poche aperture-Iuce (ma non era un parametro igienico-sanitario inderogabile ?).

 

Non sono ammessi interventi che snaturino le caratteristiche architettoniche di un edificio, specie se storico o tradizionale, e non deve essere modificata la sagoma dell'edificio. Tuttavia modifiche o tamponature a logge, bow-window, terrazzini, ecc. non si intendono come modifiche della sagoma! (tranne che, bontà loro, su facciate di edifici storici o in cui vi sono elementi architettonici essenziali). Per cui dagli a ricavare locali abitativi anche da logge e poggioli ! Da quanto sopra spero si possa cogliere la triste potenzialità di una legge che, dietro un debole pretesto, nasconde la possibilità di trasformare, legalmente, all'insegna del guadagno, moltiplicando gli spazi abitabili, e se non veramente abitabili, sicuramente vendibili, le caratteristiche architettoniche specifiche della nostra Regione, senza riguardo per centri storici, ville liberty, architettura tradizionale, edifici di pregio.

 

Come hanno recepito i Comuni del Tigullio questa Legge Regionale ? Anche se sarebbe prevedibile una vasta accettazione in toto per una licenza di costruire (di fatto se non dichiaratamente), finora c'è una certa diversificazione nelle reazioni: S. Margherita Ligure ha escluso dall'applicazione il centro storico e la linea di costa e applicherà la L.R. in modo restrittivo per non "sconvolgere" tutta la città; Zoagli ha chiesto l'esonero dall'applicazione della legge, ed essendo ciò impossibile, l'esclusione delle zone collinari e degli edifici storici salvatisi dopo l'ultima guerra per preservare valori storico-culturali e paesistici; Sestri Levante ne ha esteso l'applicazione ad un quartiere ancora da costruire escludendo alcuni edifici del centro storico; Lavagna l'ha accettata in toto, escludendo zone industriali, produttive artigianali e cantieristiche, oltre alle zone di rispetto cimiteriale (esclusione ridicola, tenendo conto dell'improbabilità che si ricavino appartamenti dai sottotetti di un cantiere navale o con vista sul cimitero: per quanto tutto è possibile !) Ce n'è per tutti i gusti. L'unico gusto che manca è quello di una generalizzata tutela di ciò che resta del nostro paesaggio.

 

Anna Maria Castellano

Vicepresidente

Sez. I.N. Tigullio

 

 

 

 

Home ] Su ] L'Associazione: progetti e interventi ] Nuove filosofie dell'intervento pubblico ] La Legge Lunardi ] I rifiuti: l'ombra dell'ecomafia ] La città come ecosistema ] La nuova direzione ... ] Il Depuratore di Sanremo ] [ Tutti abitabili i sottotetti con la L.R. 24/2001 ] Comitato contro la proposta di legge per la liberalizzazione dell'accesso dei fuoristrada ] Guerra in Iraq: alcuni costi reali della guerra ] Contro l'autostrada tirrenica A7 ] Il TAR e il parco del Cilento ] Mediterraneo. Onu: questo mare e' una piscina-pattumiera ] Mediterraneo. Wwf: ecco cosa succede al greggio che finisce in mare ] IL MANIFESTO DI PRODI DIMENTICA I BENI CULTURALI ] RICORDO DI UMBERTO ZANOTTI ] Italia Nostra compie cinquant’anni ] 1955-2005: cinquantanni di tutela ] Appello Lupi ] Appello per le Eolie ] Ancora sul ponte sullo stretto di Messina ] Sul lupo ] Sui porti turistici ] Sui porti turistici francesi ] Sul Parco delle Alpi Liguri ] Il reale costo del nucleare .... ] Patrimonio in vendita ] A proposito del nucleare ... ] Porticiuolli turistici ] Rifkin ] Primi approcci verbali al nucleare ] Sulla Val Roya ] Lettera ai soci ] Alpi del Mare patrimonio dell'umanità ] Newsletter n. 15 ] [Credits]