SENATO DELLA REPUBBLICA
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---- XIII LEGISLATURA ----
-N. 4605
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BOSI, FOLLONI, MAZZUCA
POGGIOLINI, MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, CALLEGARO, BRIENZA, PEDRIZZI,
ZANOLETTI, TAROLLI, BIASCO, COSTA, ASCIUTTI, MINARDO, PICCIONI,
NAPOLI Roberto, BORNACIN, CIRAMI, GUBERT, PERUZZOTTI, ZILIO e SERENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000
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Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta
sulle sette in Italia
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Onorevoli Senatori. - Il fenomeno delle sette in
Italia ha assunto dimensioni ed aspetti tali da non poter essere più
ignorato e trascurato.
Dal punto di vista storico, il proliferare delle
sette religiose che caratterizza il tempo della post-modernità si
è manifestato in altre nazioni già da molto tempo.
Dal punto di vista sociologico, i nuovi soggetti
religiosi si moltiplicano in modo esponenziale come alternativa alla
dispersione urbana, all'isolamento, alla massificazione, alla
neutralità affettiva, alla confusione di valori storicamente
radicati, alla debolezza del pensiero contemporaneo, alla crisi
della famiglia e, talvolta, delle istituzioni.
Fonti del Ministero dell'interno indicano in una
ottantina i gruppi religiosi, o pseudo tali, sorti recentemente in
Italia. Altre fonti, di natura privata, centri studi, ricerche di
fonte universitaria descrivono una realtà ben più vasta di gruppi
e società di natura esoterica che avrebbe raggiunto nel nostro
paese il numero di sei-settecento, interessando almeno un milione di
cittadini. Sarebbero poi circa trecentomila i cittadini che possono
essere indicati propriamente come adepti. Un numero che appare
esiguo, soprattutto se paragonato con il numero delle credenze
religiose censite, ma che proprio in questo singolare confronto
rivela una delle caratteristiche del fenomeno delle nuove credenze.
La rapida espansione del fenomeno interessa le città
più ricche dell'Italia settentrionale (più in Lombardia ed in
Emilia, che non in Puglia o in Calabria); trova terreno fecondo
nella piccola e media borghesia, nelle fasce più tutelate dei
lavoratori dipendenti, ma anche tra le casalinghe che hanno il
problema di far quadrare i conti della spesa, come nel ceto
imprenditoriale, in ambienti di professionisti e tra gli studenti.
Gli adepti appartengono a varie classi sociali e a tutte le età:
sono giovani donne, anziani professionisti, intere famiglie, persone
colte e meno colte, residenti nelle grandi città come nei piccoli
centri.
Un altro dato che emerge in maniera determinante è
la grande capacità di proselitismo. Questo mondo caleidoscopico e
bizzarro presenta difficoltà di classificazione. Le tipologie
sfumano le une nelle altre. Perfino i diversi credo si ibridizzano e
tendono a sfumare in nuovi sincretismi.
Non è certo compito dello Stato, che giustamente
rispetta le coscienze dei singoli e che non interferisce con le
sfera religiosa, sindacare il contenuto dogmatico delle religioni e
delle credenze vecchie e nuove.
La libertà religiosa, tuttavia, non può coprire
comportamenti collegati a queste organizzazioni quando questi
sconfinano in attività illecite, in lucrosi e occulti accumuli di
denaro che sfuggono alla fiscalità e che provocano, talvolta,
drammi familiari, denunce alla magistratura dei danni patiti, o
addirittura la denuncia di minacce ricevute da chi intende recedere
da queste appartenenze.
Lo Stato italiano, così come altri, si trova oggi
di fronte ad un fenomeno complesso che mescola senza soluzione di
continuità gli antichi credo con nuove forme di religiosità e di
credenza esoterica.
E mentre è arduo distinguere il lecito
dall'illecito, la libertà di fede da tutelare con cura dalle
furbesche credenze "fai da te" nate solo per favorire
illeciti arricchimenti, quando non per altri inconfessabili scopi
criminali, lo Stato si trova, privo di criteri certi e di adeguati
strumenti valutativi, sullo scivoloso piano inclinato che porta alla
legittimazione e perfino al riconoscimento pattizio di sempre nuove
credenze.
Le sette religiose sorgono o come nuove credenze, o
per distacco dalle Chiese tradizionali; si citano ad esempio: i
Testimoni di Geova (di gran lunga la comunità più numerosa, con
circa 500.000 fedeli); i Pentecostali (circa 300.000 adepti); i
Mormoni (presenti ormai, ed in crescita costante, anche nel nostro
Paese in circa 100.000 unità); gli Avventisti del Settimo Giorno;
la Chiesa di Dio Universale; i Bambini di Dio (oggi chiamata
Famiglia dell'Amore); Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon e
quella di Scienza Cristiana, considerata una sorta di sistema di
guarigione basato sulla spiritualità.
Su altri presupposti si ispirano sette
rigorosamente monoteiste, in genere poco numerose, anche per la
cerchia estremamente riservata ed il difficile accesso. Tra esse
ricordiamo, comunque, il sufismo, seguace della mistica Sufi; i
fedeli della Verità ed i Ferventi di Dio.
Possiamo, infine, ricordare le sette orientali che,
anche storicamente, hanno sempre affascinato il mondo occidentale.
È sotto gli occhi di tutti l'attuale successo di tendenze come: i
movimenti legati a Krishna, Sai Baba, Rama e Vishnù; Yoga e
meditazione presenti in Italia in varie forme ed in varie modalità,
presenti anche nelle forme New Age.
Risulta dunque opportuno e doveroso che anche il
Parlamento italiano, come hanno fatto le Assemblee parlamentari di
altri Paesi europei quali Francia, Belgio, Germania eccetera,
proceda ad una inchiesta volta a prendere coscienza del problema, a
conoscerlo approfonditamente nei suoi diversi aspetti, specialmente
per quelli che finiscono illecitamente, producono danni ai singoli
ed alla comunità nazionale.
Tutto ciò è di particolare rilievo alla luce del
disegno di legge sulla libertà religiosa (atto Camera 3947),
attualmente all'esame del Parlamento, anche al fine di stabilire
elementi di distinzione e criteri conoscitivi per definire le
condizioni e le modalità di riconoscimento pattizio con lo Stato.
Il disegno di legge che viene presentato fissa
all'articolo 1 gli ambiti e le finalità dell'inchiesta; nei
successivi articoli determina gli strumenti e le modalità
operative.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Istituzione e funzioni della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette
e sulle attività ad esse connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle leggi vigenti al
fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali
delle stesse ed i danni che causano alla società, alle famiglie ed,
in particolare, ai minori;
b) verificarne i comportamenti sotto l'aspetto
finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle
consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle
capacità d'interferenza nel sistema economico del Paese;
c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema
organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la
salvaguardia dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della
persona;
d) individuare eventuali connessioni illecite con
la criminalità organizzata;
e) accertare le condizioni di vita e l'ottemperanza
agli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;
f) individuare gli abusi inerenti alla pratica
della professione medica;
g) verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di
manipolazione mentale finalizzati all'indottrinamento degli adepti;
h) accertare l'entità del fenomeno delle vittime
delle sette con particolare riguardo ai danni fisici, psichici e
morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;
i) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro
sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento
la redazione finale entro i successivi sessanta giorni.
3. La Commissione procede alle indagini ed agli
esami della documentazione con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può
disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della
collaborazione di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria,
nonché di qualsiasi altro dipendente pubblico.
4. La Commissione può avvalersi delle risultanze
di altre indagini, sia penali, sia amministrative, già definite; può,
inoltre, chiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie,
od inchieste, in corso presso l'Autorità giudiziaria ed altri
organi inquirenti.
5. La Commissione stabilisce di quali atti, o
documenti, non si può fare menzione nella relazione, di cui al
comma 2, in ordine alle esigenze istruttorie attenenti ad inchieste
in corso.
Art. 2
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale
addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione, o compie, o concorre a compiere atti d'inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio, o di servizio,
sono obbligati al segreto per tutto quello che riguarda gli atti ed
i documenti di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti Senatori e
venti Deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Nella prima seduta, la Commissione elegge a
scrutinio segreto il Presidente, due Vice Presidenti e due
Segretari. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la
maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso
di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il
più anziano di età
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due
Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di
parità di voti si procede a norma del comma 2.
Art. 4
(Organizzazione interna)
1. L'attività ed il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato
dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun
componente può proporre modifiche delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i suoi lavori
anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
Regolamento.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche;
tuttavia possono essere segrete ogni qualvolta sia ritenuto
opportuno.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la
Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi
a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
5. La Commissione può avvalersi della
collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie
oggetto d'inchiesta.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione
sono poste a carico per metà del bilancio del Senato della
Repubblica e per metà del bilancio della Camera dei deputati.