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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette in Italia

 

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SENATO DELLA REPUBBLICA

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---- XIII LEGISLATURA ----

-N. 4605

 

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSI, FOLLONI, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, CALLEGARO, BRIENZA, PEDRIZZI, ZANOLETTI, TAROLLI, BIASCO, COSTA, ASCIUTTI, MINARDO, PICCIONI, NAPOLI Roberto, BORNACIN, CIRAMI, GUBERT, PERUZZOTTI, ZILIO e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle sette in Italia

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Onorevoli Senatori. - Il fenomeno delle sette in Italia ha assunto dimensioni ed aspetti tali da non poter essere più ignorato e trascurato.

Dal punto di vista storico, il proliferare delle sette religiose che caratterizza il tempo della post-modernità si è manifestato in altre nazioni già da molto tempo.

Dal punto di vista sociologico, i nuovi soggetti religiosi si moltiplicano in modo esponenziale come alternativa alla dispersione urbana, all'isolamento, alla massificazione, alla neutralità affettiva, alla confusione di valori storicamente radicati, alla debolezza del pensiero contemporaneo, alla crisi della famiglia e, talvolta, delle istituzioni.

Fonti del Ministero dell'interno indicano in una ottantina i gruppi religiosi, o pseudo tali, sorti recentemente in Italia. Altre fonti, di natura privata, centri studi, ricerche di fonte universitaria descrivono una realtà ben più vasta di gruppi e società di natura esoterica che avrebbe raggiunto nel nostro paese il numero di sei-settecento, interessando almeno un milione di cittadini. Sarebbero poi circa trecentomila i cittadini che possono essere indicati propriamente come adepti. Un numero che appare esiguo, soprattutto se paragonato con il numero delle credenze religiose censite, ma che proprio in questo singolare confronto rivela una delle caratteristiche del fenomeno delle nuove credenze.

La rapida espansione del fenomeno interessa le città più ricche dell'Italia settentrionale (più in Lombardia ed in Emilia, che non in Puglia o in Calabria); trova terreno fecondo nella piccola e media borghesia, nelle fasce più tutelate dei lavoratori dipendenti, ma anche tra le casalinghe che hanno il problema di far quadrare i conti della spesa, come nel ceto imprenditoriale, in ambienti di professionisti e tra gli studenti. Gli adepti appartengono a varie classi sociali e a tutte le età: sono giovani donne, anziani professionisti, intere famiglie, persone colte e meno colte, residenti nelle grandi città come nei piccoli centri.

Un altro dato che emerge in maniera determinante è la grande capacità di proselitismo. Questo mondo caleidoscopico e bizzarro presenta difficoltà di classificazione. Le tipologie sfumano le une nelle altre. Perfino i diversi credo si ibridizzano e tendono a sfumare in nuovi sincretismi.

Non è certo compito dello Stato, che giustamente rispetta le coscienze dei singoli e che non interferisce con le sfera religiosa, sindacare il contenuto dogmatico delle religioni e delle credenze vecchie e nuove.

La libertà religiosa, tuttavia, non può coprire comportamenti collegati a queste organizzazioni quando questi sconfinano in attività illecite, in lucrosi e occulti accumuli di denaro che sfuggono alla fiscalità e che provocano, talvolta, drammi familiari, denunce alla magistratura dei danni patiti, o addirittura la denuncia di minacce ricevute da chi intende recedere da queste appartenenze.

Lo Stato italiano, così come altri, si trova oggi di fronte ad un fenomeno complesso che mescola senza soluzione di continuità gli antichi credo con nuove forme di religiosità e di credenza esoterica.

E mentre è arduo distinguere il lecito dall'illecito, la libertà di fede da tutelare con cura dalle furbesche credenze "fai da te" nate solo per favorire illeciti arricchimenti, quando non per altri inconfessabili scopi criminali, lo Stato si trova, privo di criteri certi e di adeguati strumenti valutativi, sullo scivoloso piano inclinato che porta alla legittimazione e perfino al riconoscimento pattizio di sempre nuove credenze.

Le sette religiose sorgono o come nuove credenze, o per distacco dalle Chiese tradizionali; si citano ad esempio: i Testimoni di Geova (di gran lunga la comunità più numerosa, con circa 500.000 fedeli); i Pentecostali (circa 300.000 adepti); i Mormoni (presenti ormai, ed in crescita costante, anche nel nostro Paese in circa 100.000 unità); gli Avventisti del Settimo Giorno; la Chiesa di Dio Universale; i Bambini di Dio (oggi chiamata Famiglia dell'Amore); Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon e quella di Scienza Cristiana, considerata una sorta di sistema di guarigione basato sulla spiritualità.

Su altri presupposti si ispirano sette rigorosamente monoteiste, in genere poco numerose, anche per la cerchia estremamente riservata ed il difficile accesso. Tra esse ricordiamo, comunque, il sufismo, seguace della mistica Sufi; i fedeli della Verità ed i Ferventi di Dio.

Possiamo, infine, ricordare le sette orientali che, anche storicamente, hanno sempre affascinato il mondo occidentale. È sotto gli occhi di tutti l'attuale successo di tendenze come: i movimenti legati a Krishna, Sai Baba, Rama e Vishnù; Yoga e meditazione presenti in Italia in varie forme ed in varie modalità, presenti anche nelle forme New Age.

Risulta dunque opportuno e doveroso che anche il Parlamento italiano, come hanno fatto le Assemblee parlamentari di altri Paesi europei quali Francia, Belgio, Germania eccetera, proceda ad una inchiesta volta a prendere coscienza del problema, a conoscerlo approfonditamente nei suoi diversi aspetti, specialmente per quelli che finiscono illecitamente, producono danni ai singoli ed alla comunità nazionale.

Tutto ciò è di particolare rilievo alla luce del disegno di legge sulla libertà religiosa (atto Camera 3947), attualmente all'esame del Parlamento, anche al fine di stabilire elementi di distinzione e criteri conoscitivi per definire le condizioni e le modalità di riconoscimento pattizio con lo Stato.

Il disegno di legge che viene presentato fissa all'articolo 1 gli ambiti e le finalità dell'inchiesta; nei successivi articoli determina gli strumenti e le modalità operative.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;

b) verificarne i comportamenti sotto l'aspetto finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle capacità d'interferenza nel sistema economico del Paese;

c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la salvaguardia dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della persona;

d) individuare eventuali connessioni illecite con la criminalità organizzata;

e) accertare le condizioni di vita e l'ottemperanza agli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;

f) individuare gli abusi inerenti alla pratica della professione medica;

g) verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di manipolazione mentale finalizzati all'indottrinamento degli adepti;

h) accertare l'entità del fenomeno delle vittime delle sette con particolare riguardo ai danni fisici, psichici e morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;

i) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la redazione finale entro i successivi sessanta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami della documentazione con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro dipendente pubblico.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali, sia amministrative, già definite; può, inoltre, chiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie, od inchieste, in corso presso l'Autorità giudiziaria ed altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti, o documenti, non si può fare menzione nella relazione, di cui al comma 2, in ordine alle esigenze istruttorie attenenti ad inchieste in corso.

Art. 2

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, o compie, o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio, o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quello che riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti Senatori e venti Deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Nella prima seduta, la Commissione elegge a scrutinio segreto il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 4

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il Regolamento.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia possono essere segrete ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto d'inchiesta.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico per metà del bilancio del Senato della Repubblica e per metà del bilancio della Camera dei deputati.

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