INDICE
PARTE GENERALE
COMUNE
CAPITOLO I -
REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1:
Materie oggetto della contrattazione integrativa pag. 5
Articolo 2:
Divieto di deroga peggiorativa pag. 6
Articolo 3: Ambito d’applicazione
del contratto pag. 6
Articolo 4:
Espletamento delle relazioni sindacali pag. 6
Articolo 5:
Informazione preventiva pag. 6
Articolo 6:
Informazione successiva pag. 7
Articolo 7:
Procedure e tempi della contrattazione pag. 7
Articolo 8:
Validità delle decisioni pag. 8
Articolo 9:
Calendario degli incontri pag. 8
Articolo 10:
Diritto d’informazione pag. 8
Articolo 11: Albo
sindacale pag. 8
Articolo 12:
Permessi sindacali retribuiti pag. 9
Articolo 13:
Permessi sindacali non retribuiti pag.10
Articolo 14:
Accesso agli atti pag.10
Articolo 15:
Agibilità sindacale pag.10
CAPITOLO II –
NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE SINDACALI
Articolo 16: Diritto di sciopero
pag.10
Articolo 17: Servizi minimi
essenziali pag.11
Articolo 18: Assemblee sindacali
pag.11
CAPITOLO III –
ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA
Articolo 19: Servizio prevenzione
e protezione pag.12
Articolo 20: Fondo per il
finanziamento degli interventi per la sicurezza pag.14
Articolo 21: Rimozione dei
fattori di rischio pag.14
Articolo 22: Formazione pag.15
Articolo 23: Assemblee pag.15
Articolo 24: Strumenti per
l’espletamento della funzione di RLS pag.15
Articolo 25: Video terminali ed
impianti elettrici pag.15
CAPITOLO IV
–MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Articolo 26: Ripartizione delle
risorse pag.16
Articolo 27: Fondo
d’accantonamento pag.16
Articolo 28: Collaboratori del
Dirigente scolastico pag.16
Articolo 29: Altre attività di
collaborazione pag.16
Articolo 30: Disponibilità a
sostituire i colleghi assenti pag.16
Articolo 31: Coordinatori dei
Consigli di classe pag.17
Articolo 32: Limite massimo dei
compensi per le attività retribuite con il fondo dell’istituzione
scolastica pag.17
Articolo 33: Personale ATA pag.17
Articolo 34: Criteri per
l’assegnazione degli incarichi pag.17
Articolo 35: Termini e modalità
di pagamento pag.18
Articolo 36: Informazione,
monitoraggio e verifica pag.18
PARTE SPECIALE
RISERVATA AI DOCENTI
CAPITOLO V -
DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE DOCENTE
Articolo 37: Criteri per
l’assegnazione dei docenti alle classi pag.18
Articolo 38: Orario scolastico
pag.18
Articolo 39: Sostituzione docenti
assenti pag.19
Articolo 40: Durata del lavoro
giornaliero pag.20
Articolo 41: Accesso uffici pag.20
Articolo 42: Ricevute pag.20
Articolo 43: Visione atti pag.20
Articolo 44: Orario di servizio
del personale docente durante i periodi di sospensione pag.21
dell’attività didattica
Articolo 45: Permessi per il
Diritto allo studio pag.21
Articolo 46: Permessi brevi pag.21
Articolo 47: Permessi retribuiti
pag.21
Articolo 48: Certificazioni
mediche pag.21
PARTE SPECIALE
RISERVATA AL PERSONALE ATA
CAPITOLO VI –
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA
Articolo 49: Riunione
programmatica d’inizio anno pag.22
Articolo 50: Informazione
preventiva pag.22
Articolo 51: Attuazione
dell’accordo pag.22
Articolo 52: Turnazione pag.23
Articolo 53: Orario flessibile
pag.23
Articolo 54: Orario
plurisettimanale pag.23
Articolo 55: Orario individuale
su cinque giorni del personale amministrativo pag.24
Articolo 55 bis: Orario di lavoro
a.s. 2002/03 pag24
Articolo 56. Orario di lavoro del
personale assunto con contratto a tempo determinato pag.24
Articolo 57: Chiusura prefestiva
pag.24
Articola 58: Criteri
d’assegnazione del personale ai reparti pag.25
Articolo 59: Contingente minimo
in caso di sciopero e/o assemblea sindacale pag.25
Articolo 60: Permessi pag.25
Articolo 61: Ritardi pag.26
Articolo 62: Ferie pag.26
Articolo 63: Assegnazione
funzioni aggiuntive pag.26
Articolo 64: Attività aggiuntive
pag.26
PARTE FINALE
COMUNE
CAPITOLO VII –
NORME FINALI
Articolo 65: Verifica
dell’accordo pag.27
Articolo 66: Interpretazione
autentica pag.27
Articolo 67: Durata del contratto
pag.27
CONTRATTO INTEGRATIVO
D’ISTITUTO
PER IL PERSONALE
SCOLASTICO
IN SERVIZIO PRESSO IL
L.C. "G. GARIBALDI" DI NAPOLI
Il giorno 28/11/2002 alle ore 10,00 presso
la sede del Liceo Classico G.Garibaldi, si riuniscono le parti ai sensi
dell'art. 9 del CCNL del 26/5/1999, per la stipula del presente Contratto
Collettivo Integrativo d’Istituto relativo al personale docente ed A.T.A.
Sono presenti:
Per la parte pubblica il dirigente
scolastico: Prof.ssa Filomena Rinaldis e la Direttrice S.G.A. Lucia
Guercia;
Per la parte sindacale i componenti
della R.S.U.: prof.ssa Valeria Allevato (CGIL), prof.ssa Antonietta
Toraldo (GILDA), prof. Paride Romei (SNALS).
PARTE
GENERALE COMUNE
CAPITOLO I -
REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART.
1 MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Le parti, con riferimento a quanto previsto
dagli art. 3, 4, 6 del CCNL 26/5/1999 ed all’art. 3 del contratto per il
rinnovo del biennio economico del 15/2/2001, individuano le seguenti
materie che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello
d’istituzione scolastica:
- Modalità d’utilizzazione del personale in
rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
- Utilizzazione dei servizi sociali;
- Modalità e criteri d’applicazione dei diritti
sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall’accordo
sull’attuazione della legge n. 146/1990;
- Attuazione della normativa in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente e ATA alle classi ed ai reparti; ricadute sull’organizzazione
del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle
prestazioni; rientri pomeridiani;
- Modalità relative all’organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d’istituto.
- Criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi
comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26/5/1999 del fondo in
relazione alle diverse professionalità ed alle tipologie d’attività;
- Misura dei compensi al personale docente per le
attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del CCNI
sottoscritto in data 3/8/1999, per le attività complementari
d’educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNL, nonché per
quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26/5/1999 ed all’art. 3, comma
2 del CCNL 15/3/2001;
- Misura dei compensi al personale ATA per le
attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26/5/1999.
- Misura dei compensi da corrispondere ai
collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 3 del CCNL 15/2/2001)
- Verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
ART. 2
DIVIETO DI DEROGA PEGGIORATIVA
Si premette che i contratti siglati tra le
parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle
normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del codice civile)
e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF (a parte le
modalità d’utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta
formativa che sono, invece, oggetto di contrattazione) o che riguardano
problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non
possono essere oggetto di trattativa.
ART. 3 AMBITO D’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica a tutto il
personale docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che determinato – in servizio presso l’istituzione
scolastica.
ART. 4 ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI
SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti
modalità di relazioni sindacali:
- L’informazione preventiva e successiva sarà
attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa
documentazione;
- Partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
- Contrattazione integrativa d’istituto: attraverso
la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui
all’art. 6 del CCNL 1998/2001, così come integrato e modificato
dall’art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001
- Conciliazione: attraverso clausole di
raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie,
esame congiunto/concertazione.
ART. 5
INFORMAZIONE PREVENTIVA
Il dirigente fornisce l’informazione, consegnando
l’eventuale documentazione, sulle materie di cui all’art. 1 del presente
contratto, almeno 10gg. prima, onde consentire gli incontri per un esame
congiunto.
Nel primo mese dell’anno scolastico il dirigente
concorda con le RSU un calendario d’incontri in cui fornire
l’informazione.
Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico
anche su richiesta di una sola delle componenti delle RSU.
Ogni convocazione deve essere notificata per
iscritto alle singole parti almeno 5 giorni prima della data
dell’incontro.
Gli incontri per il confronto – esame possono
concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo.
In caso di disaccordo, nel verbale devono essere
riportate le diverse posizioni, e l’esame proseguirà il suo iter presso l’U.S.P.
Il dirigente fornirà informazione circa
l’organigramma dell’istituzione scolastica, inoltre, metterà a
disposizione delle RSU il piano dell’offerta formativa e la delibera del
consiglio d’istituto, relativa all’orario d’apertura della scuola ed il
relativo calendario scolastico.
Il dirigente fornirà copia dei prospetti
analitici relativi alla distribuzione del fondo dell’istituzione
scolastica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i
relativi importi. La stessa copia dovrà essere affissa all’albo ai sensi
della CM 243/1999 e consegnata alle RSU precedentemente, sempre
nell’ambito del diritto all’informazione.
ART. 6 INFORMAZIONE
SUCCESSIVA
Il dirigente fornisce l’informazione
successiva, con gli stessi tempi e modalità dell’informazione preventiva,
sulle seguenti materie:
- Nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto, compresi i
progetti finanziati da enti pubblici e privati.
- Criteri d’individuazione e modalità
d’utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti ed
istituzioni;
- Verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse;
La RSU, nell’esercizio della tutela sindacale d’ogni
lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli
atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in
nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all’accesso
agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge
675/96.
ART.7 PROCEDURE E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge sulle materie già
individuate nella prima parte del presente contratto.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi
preferibilmente entro il 30 Settembre.
Le piattaforme per la contrattazione integrativa
sono presentate, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto, che
s’intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto.
La richiesta d’avvio della contrattazione deve
essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a
partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla
richiesta formale.
E’ diritto di ciascun membro della RSU e del
Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi
e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando
tale diritto con le scadenze della vita scolastica.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono
concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio
delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro
famiglie.
Prima della firma di ciascun accordo integrativo
d’istituto i componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo
ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare
l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi d’accordo.
Durante l’intera fase della contrattazione le parti
non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati,
fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti
di particolare urgenza, previa informazione alle RSU.
Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto
apposito verbale, copia controfirmata dalle parti è fornita ad ogni
partecipante alla trattativa.
Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora,
durata e ordine del giorno degli incontri.
ART.8
VALIDITA’ DELLE DECISIONI
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora
siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei
componenti della RSU eletta.
ART.9
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Tra il dirigente scolastico e le RSU è concordato il
seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto
di contrattazione e/o di informazione:
mesi di
Giugno-Settembre
- Modalità e criteri d’applicazione delle relazioni
sindacali;
- Organizzazione del lavoro del personale docente
ed A.T.A.;
- Determinazione degli organici di fatto;
- Assegnazione dei docenti alle classi e piano
delle attività programmate;
mese di Ottobre
- Piano delle attività aggiuntive retribuite con il
fondo di istituto;
- Utilizzo delle risorse finanziarie e del
personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi al
personale docente ed A.T.A. e per le collaborazioni derivanti da
convenzioni con enti pubblici e privati);
- Compensi da corrispondere ai collaboratori del
D.S.
- Utilizzazione dei servizi sociali
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.
mese di Gennaio
- Verifica dell’organizzazione del lavoro del
personale A.T.A..
- Verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse e del
personale impegnato nelle attività e progetti retribuiti.
mese di Febbraio
- Proposta di formazione classi e determinazione
organico di diritto;
- Esame dati relativi alle iscrizioni degli alunni.
mese di Giugno
- Organizzazione del servizio del personale durante
la pausa delle attività didattiche;
- Verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto nell’utilizzo delle risorse.
ART. 10
DIRITTO D’INFORMAZIONE
L’informazione è un atto dovuto da parte del
Dirigente Scolastico ed è da ritenersi, pertanto, automatica e non
soggetta ad alcuna richiesta da parte della RSU; di conseguenza, ai
rappresentanti sindacali dovrà essere consegnata copia di tutti gli atti
della scuola (disposizioni, circolari ministeriali, etc.).
ART. 11 ALBO
SINDACALE
Le RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto
ad avere un apposito albo nella sede dell’istituzione scolastica per
affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi
ed i comunicati su materie di interesse sindacale.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo
accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte di
tutto il personale in servizio nella scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU e
le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità, senza alcun
visto preventivo da parte del Dirigente.
I singoli componenti della RSU hanno anche
diritto ad affiggere materiale inerente alla loro attività, le
pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie d’interesse sindacale.
Il materiale inviato per l’affissione dalle
Organizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà affisso
all’albo sindacale a cura dell’amministrazione.
Il Dirigente s’impegna a trasmettere tempestivamente
alle RSU tutto il materiale d’interesse sindacale pervenuto alla scuola
per posta e/o via fax.
ART.
12 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da
queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito
(trenta minuti per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo
indeterminato).
I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei
luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari,
per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e
congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale.
I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed
orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono
essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti
consensualmente fra membri della RSU eletta.
I permessi sindacali non possono superare
bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel
corso dell’anno scolastico.
La verifica dell’effettiva utilizzazione del
permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’O.S.
d’appartenenza.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata
formalmente al Dirigente:
- Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si
tratta della quota di permessi di propria competenza
- Direttamente dai membri della RSU, per la quota
di loro spettanza.
La comunicazione va resa almeno 24 ore prima
dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili.
La concessione dei permessi si configura come un
atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di
servizio.
ART. 13
PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
I membri delle RSU possono fruire di permessi
sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi
o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
Per garantire la funzionalità dell’attività
lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al dirigente
scolastico di regola 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili.
La verifica dell’effettiva utilizzazione del
permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’O.S. di
appartenenza.
ART. 14
ACCESSO AGLI ATTI
I componenti della RSU, singolarmente o
congiuntamente hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola, su
tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione
preventiva e successiva, il rilascio di tali atti avviene, di norma, al
momento della richiesta o comunque al massimo entro 5 giorni da essa.
ART. 15
AGIBILITA’ SINDACALE
A richiesta, comunicazioni della RSU saranno
distribuite in visione a tutto il personale.
I componenti della RSU hanno diritto, all’uso di un
locale idoneo per le riunioni, di un armadio chiuso, un telefono, fax,
fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant’altro sia
necessario all’espletamento del loro mandato.
CAPITOLO II - NORME
IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE SINDACALI
ART.16
DIRITTO DI SCIOPERO
La comunicazione dell’indizione di uno sciopero da
parte del Dirigente Scolastico, prevista dall’articolo 2, comma 3
dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L.
146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola entro 48
ore dall’emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore
regionale.
La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in
forma scritta e sarà fatta circolare all’interno dell’istituto tramite il
personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della
decisione da parte del personale.
Ai sensi dell’art. 3 dell’accordo già
citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero
alle famiglie.
Ai sensi dell’art. 3 e 4 dell’accordo
sull’attuazione della l. 146/90, allegato al CCNL ’98, il Dirigente
Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto,
qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Si precisa che l’eventuale comunicazione di
adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è
obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo
sciopero anche senza preavviso.
ART.17 SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Il contingentamento di personale in caso di sciopero
riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad
assicurare le prestazioni indispensabili previste dall’art. 2 comma 1
dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.
Nessuna forma di contingentamento è prevista per il
personale docente.
Il personale contingentato va scelto
prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e,
in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel
contratto di istituto relativo al personale ATA.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere,
entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la
volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
ART.18
ASSEMBLEE SINDACALI
I singoli componenti della RSU possono
indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di
lavoro normalmente dalla durata di due ore, che riguardino tutti o parte
dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 13 del CCNL 95.
Le assemblee possono essere indette:
- Da ciascuno dei componenti della RSU;
- Dalle strutture provinciali delle Organizzazioni
Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni
vigenti.
La convocazione, la durata, la sede (concordata con
il capo di istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare
materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione
di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o
con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al capo di istituto. Per le
assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.
La comunicazione relativa all’indizione
dell’assemblea deve essere affissa all’albo dell’istituzione scolastica e
comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui
perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in
servizio di esprimere la propria adesione.
Contestualmente all’affissione all’albo della
comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto provvederà, ad avvisare
tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve
essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta
la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio
nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni
adempimenti per consentire la partecipazione.
Al personale non interpellato, o che non è
stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può
essere impedito di partecipare all’assemblea.
La dichiarazione individuale e preventiva
di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta al personale
che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai
fini del computo del monte ore individuale.
I partecipanti alle assemblee non sono
tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori
adempimenti.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazioni della retribuzione, per
10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso che l’assemblea si svolga
in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. consentirà ad ogni
dipendente che partecipa all’assemblea, il tempo necessario per
raggiungere la sede dell’assemblea stessa.
Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole
classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea,
avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite
anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora gran parte
del personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione
relative all’assemblea aderisca alla stessa.
Quando sono convocate assemblee che
prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e
le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero dei lavoratori necessario
per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili.
Il personale contingentato va scelto
prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono all’assemblea e,
in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa.
Le assemblee che coinvolgono solo il
personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
Non possono essere convocate assemblee in
ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
CAPITOLO III - ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA SULLA SICUREZZA
ART.19 SERVIZIO DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE (SPP)
Il servizio di protezione e prevenzione è
formato da:
Il Dirigente scolastico: prof.ssa Filomena Rinaldis
I suoi obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del
D.L. 626 del 1994. Il Dirigente deve:
- valutare i rischi delle attività nell'Istituto;
- elaborare un documento sulla valutazione dei
rischi, indicando i criteri adottati nonché le misure di prevenzione e
protezione (piano d'evacuazione, l'apposita segnaletica, registro delle
manutenzioni) e custodirli agli atti;
- istituire il servizio di prevenzione e
protezione.
- designare gli addetti alle misure di prevenzione
incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, in caso di pericolo
grave ed immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;
- fornire un materiale idoneo, ove necessario, di
protezione individuale;
- fornire un'idonea formazione ed informazione a
tutto il personale dell'Istituto, in ragione delle attività svolte da
ciascuno e delle relative responsabilità;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (R.L.S.) con tempestività per tutti quegli eventi per i
quali la disciplina legislativa lo preveda;
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione: arch. Vincenzo Albano
Collabora con il Dirigente scolastico nel
predisporre ed attuare le misure di prevenzione e protezione dell’istituto
scolastico.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
prof.ssa Valeria Allevato designata nell’ambito della RSU.
Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e segnala,
con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; può
essere accompagnato dal Dirigente scolastico, o da un suo incaricato; il
Dirigente potrà dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in
presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita sarà redatto
verbale, a cura del Dirigente scolastico e la nota, attestante il giorno,
la durata del sopralluogo e l'elenco dei partecipanti varrà come documento
giustificativo dell'assenza del RLS.
In relazione a visite effettuate fuori della propria
abituale sede di servizio, al RLS è riconosciuto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e debitamente certificate.
Il RLS può essere convocato per la sua consultazione
dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, ove
non ricorrano eccezionali motivi di urgenza. Il RLS può dilazionare
l'invito per esigenze di servizio o per motivi personali, comunicandolo
con una propria nota al Dirigente scolastico, il RLS può chiedere
un'integrazione dell'ordine del giorno, che sarà quindi integrato. Il RLS
può inoltre chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di
gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione all'interno di un luogo o sede di lavoro.
Il RLS in occasione della consultazione da parte del
Dirigente ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione: la consultazione deve essere verbalizzata dal
personale della Segreteria e, nel verbale, devono essere riportate le
osservazioni e le proposte del RLS.
Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo
la propria firma in calce al verbale. Il RLS ha diritto di ricevere
gratuitamente le informazioni e la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti
l'organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di
vigilanza. Il RLS ha diritto di partecipare, in orario di servizio, alla
formazione specifica, che prevede un programma di base di minimo 32 ore;
la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei permessi orari
specifici (40 annui) e va considerata a tutti gli effetti orario di
lavoro.
Per l'espletamento dei suoi compiti, oltre ai
permessi già previsti per le RSU, utilizza appositi permessi retribuiti
pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti.
Il RLS deve essere consultato sulla
designazione degli addetti del servizi e sull'organizzazione della
formazione inerente la sicurezza.
Gli
Addetti al Primo Soccorso
Sono nominati dal Dirigente scolastico, che deve
individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del RLS.
Sono incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, della
gestione dell'emergenza. Per l'assunzione di responsabilità connessa allo
svolgimento di uno degli incarichi suddetti, viene corrisposta
un'indennità individuale di € 100 rientrante nel fondo per il
finanziamento degli interventi per la sicurezza.
Partecipano a corsi di formazione da un minimo di 8
ad un massimo di 12 ore, organizzati dall'Ufficio Studi e Programmazione
della Direzione regionale.
Per l'anno scolastico 2002/03 sono stati nominati
addetti al primo soccorso: la prof.ssa Concetta Giacca, la prof.ssa
Carina Capodanno e il sig. Antonio Autiero; per la sicurezza dei
laboratori è stato nominato il prof. Alessandro D’Agostino; per le
comunicazioni d’emergenza i sigg. Rosaria Trecarichi Bianco e Antonio
Autiero; per l’interruzione dell’erogazione delle forniture i sigg.
Antonio Autiero, Adele Patierno e Emanuela Vaccaro; per i servizi
antincendio i sigg. Autiero Antonio, Luigi Silvestri, Emanuela Vaccaro,
Antonio Golia; per il controllo della vie d’uscita i sigg. Antonio
Autiero, Antonio Golia e Emanuela Vaccaro; per il controllo delle
operazioni di evacuazione i proff.: Roberto Andria, Francesco
Porzio, Pietro Avolio, Gemma Minale, Valeria Allevato, Concetta Giacca,
Antonietta Toraldo, Alessandro D’Agostino, Carlo Antonelli e Alba Esposito
Parenti.
I Lavoratori (art. 5 del D.L. 626/'94)
devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a
conoscenza. La segnalazione va fatta per iscritto al Dirigente scolastico,
che è tenuto a protocollarla.
Hanno l'obbligo di partecipare alle
esercitazioni; hanno il diritto di essere forniti gratuitamente di
materiale utile per la sicurezza (mascherine, guanti...).
Hanno il diritto e il dovere di partecipare, con
particolare riferimento al personale di nuova assunzione e con riferimento
al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di
formazione sulla prevenzione e tutela della salute, durante l'espletamento
della propria attività lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore
annue pro-capite.
Nell'anno scolastico 2002/2003 la formazione
riguardante tutti i lavoratori dell'Istituto si attuerà nel periodo dal 16
al 21 dicembre in orario antimeridiano. Qualora risulti impossibile la
contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio,
si procederà ad una formazione scaglionata e/o volontaria.
Detti corsi dovranno svolgersi entro il mese di
dicembre di ciascun anno scolastico. Per la partecipazione di tutti i
lavoratori si stanzia l'importo di € 250.
ART.20 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI PER LA SICUREZZA
Per tutti gli interventi relativi alla sicurezza,
esclusi quelli a carico dell'Ente proprietario dell'immobile, nel bilancio
di previsione dell'Istituto scolastico viene stanziato per l'anno 2002/03
l'importo di € 500.
Tale importo è aggiuntivo e distinto dal fondo
dell'Istituzione scolastica, da cui è vietato attingere per interventi
riguardanti la sicurezza o per remunerare incarichi o responsabilità ad
essa collegati.
ART.21 RIMOZIONE DEI FATTORI DI
RISCHIO
II Dirigente scolastico, per la rimozione dei
fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l'ente locale
proprietario dell'immobile. Può altrimenti stipulare un'apposita
convenzione con l'Ente locale per la delega all'Istituzione scolastica
degli interventi da effettuare, che devono essere indicati con le priorità
nella convenzione stessa, insieme alle risorse che l'Ente mette a
disposizione ed ai tempi del loro trasferimento.
Per l'anno scolastico 2002/03 si concorda che
l'importo previsto all'interno del bilancio dell'Istituzione scolastica
per gli interventi per la sicurezza sia ripartito nel modo seguente:
- € 1500 per la rimozione dei fattori a
rischio riguardanti i laboratori di chimica e d’informatica;
|
€ 500 per la rimozione dei fattori a
rischio riguardanti l’uso dell’ascensore. |
S’individuano i seguenti interventi
prioritari (ad es. in base alle categorie di personale per tipologia
d’intervento, impianti elettrici, arredi...)
- € 1500 per la salvaguardia dei vetri
degli armadi
- € 500 per le serrature degli armadi di
legno
|
ART. 22 FORMAZIONE
Gli interventi di formazione vengono organizzati,
prioritariamente, all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse
possibile per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi oppure
per esigenze di servizio i partecipanti sono considerati in servizio, il
relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e per il
relativo compenso si attinge al fondo per il finanziamento degli
interventi per la sicurezza.
L'attività di formazione si completa con la
predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di
sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di
ciascuna categoria di personale. E' compito del Dirigente scolastico
curare la distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio
nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva, sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato, entro 10 giorni
dall'assunzione.
ART.23 ASSEMBLEE
II RLS, nel limite di 6 ore annue, può
convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare
l'attività svolta e/o per la trattazione d’argomenti specifici riguardanti
la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al
normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può
disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.
ART.24 STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RLS
Qualora si rendesse necessario, il RLS è autorizzato
all'utilizzo dei locali e degli strumenti (macchine per scrivere,
computer, stampanti, fax, telefoni ...), con analoghe modalità a quanto
previsto per i componenti della RSU, al precedente art. 15.
L'Istituzione scolastica mette a
disposizione del RLS uno specifico stanziamento per l'acquisto di
materiale formativo; nel capitolo di spesa riferito all'acquisto del
materiale formativo/informativo, deve essere prevista la disponibilità di
una cifra non inferiore a € 250 all’anno, al fine del costante
aggiornamento del RLS.
ART.25 VIDEOTERMINALI ED IMPIANTI
ELETTRICI
Va data immediata applicazione, qualora non si sia
già provveduto, al controllo riguardante:
- l'uso di videoterminali.
- la manipolazione/esposizione a sostanze
potenzialmente pericolose (rischio chimico e/o biologico)
- la sicurezza degli impianti
Si prevedono:
- una visita sanitaria l’anno dei
lavoratori addetti ai terminali, da effettuarsi entro il 30 giugno di
ciascun anno, unitamente all'eventuale visita specialistica e agli esami
chimici necessari.
CAPITOLO IV-
MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART.26
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Per assicurare un’equilibrata ripartizione
delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si conviene
che le somme a destinazione comune, siano ripartite in modo proporzionale
al numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire un’ora
aggiuntiva (tabella D CCNL Per il personale docente il riferimento è alle
ore aggiuntive di non insegnamento e per il personale Ata al compenso
previsto per i collaboratori scolastici).
ART. 27 FONDO D’ACCANTONAMENTO
Viene accantonata una quota pari al 10% del
fondo. Tale somma sarà utilizzata, con le modalità di ripartizione di cui
all’articolo precedente, per retribuire eventuali attività aggiuntive del
personale docente ed ATA non previste all’inizio dell’anno scolastico,
previa intesa con la RSU.
ART. 28
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il collaboratore vicario non può cumulare il
compenso di € 1.549,37( pari a quello delle F.O.) con i compensi orari o
forfetari previsti per le altre attività di collaborazione con il
dirigente scolastico.
I compensi forfetari degli altri due docenti che
svolgono attività di collaborazione continuativa con il D.S. non possono
superare l’importo annuo lordo di €. 1.549,37.
ART.29
ALTRE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE
I compensi calcolati su base oraria, per altre
tipologie d’attività di carattere gestionale ed organizzativo di
collaborazione con il D.S. sono quantificati come segue:
- Commissione orario delle lezioni: ore 60 annue
pro capite
- Responsabili di laboratorio: 10 ore annue pro
capite per il laboratorio d’informatica
60 ore annue pro capite per i laboratori di fisica e
chimica
ART.30
DISPONIBILITA’ A SOSTITUIRE COLLEGHI ASSENTI
Per la disponibilità a sostituire colleghi assenti
(ferma restando la retribuzione spettante in caso di effettiva
sostituzione) si prevede un compenso forfetario annuo lordo pari a € 100.
Tale compenso viene aumentato di € 50 se la disponibilità è data per la
prima ora di lezione.
ART.31
COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
I coordinatori di classe nominati dal D.S.,
su designazione dei consigli di classe, tenendo presente la disponibilità
dei docenti, hanno diritto ad un compenso forfetario annuo lordo non
inferiore a € 200.
ART.32
LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Ogni docente non può comunque cumulare compensi, a
qualsiasi titolo conseguiti, (con esclusione dei compensi per attività
didattiche eccedenti le 18 ore di cattedra) nel corso di un anno
scolastico superiori a € 2.000. Questo limite è posto onde evitare
un’eccessiva concentrazione di incarichi. Lo stesso limite si applica al
personale ATA ed alle collaborazioni esterne. L’importo complessivo da
destinare alle collaborazioni esterne, su progetti previsti dal P.O.F.,
non potrà in nessun caso superare il 10% del fondo di istituto. Tali
limiti potranno essere sforati previa consultazione delle parti.
ART.33
PERSONALE ATA
Fatte salve le quote del fondo già
istituzionalmente destinate alle singole categorie, al personale ATA in
servizio presso l’istituzione viene riservata una quota del 30%
sull’importo totale del fondo di ogni esercizio. Tale percentuale è
calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari
per retribuire un’ora aggiuntiva. Tale quota sarà utilizzata per
retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti
dal contratto d’Istituto o assegnati dalla Dirigenza nel rispetto di tale
contratto.
Si concordano le seguenti priorità d’utilizzo del
fondo per l’esercizio in corso:
- retribuzione per sicurezza, garanzia del diritto
allo studio
- intensificazione del servizio per la
realizzazione del POF
- compensi per intensificazione per attività
previste dal contratto sul personale ATA
- compensi per lavoro straordinario previsto dal
contratto sul personale ATA o svolto dietro autorizzazione del DSGA
(ricostruzioni di carriera, compilazione graduatorie d’istituto per il
conferimento delle supplenze).
|
ART. 34 CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI
Nel rispetto delle competenze e
dell’autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le
funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti
sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più
candidature, il D.S. attribuisce l’incarico tenendo conto dei seguenti
elementi, nel seguente ordine di priorità:
|
precedenti esperienze nello stesso ambito,
esperienze professionali maturate all’interno o all’esterno
dell’Amministrazione scolastica; |
|
competenze dimostrabili derivanti da titoli o
pubblicazioni; |
|
minor numero di incarichi contemporaneamente
ricoperti nell’Istituto. |
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di
esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell’ottica di un’equa
distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione, la
Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione
di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite
comunicazione recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti
cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei
compensi spettanti, dei termini di pagamento.
Il Dirigente Scolastico consulta la RSU per
incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta
l’esigenza nel corso dell’A.S.
ART.35
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi a carico del fondo sono liquidati, di
norma, in due soluzioni: la prima entro il mese successivo allo
svolgimento delle attività prestate nel periodo settembre-dicembre e la
seconda entro il mese successivo al completamento delle attività prestate
nel periodo gennaio-maggio. Tali scadenze saranno rispettate
compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque la scadenza
ultima non potrà protrarsi oltre il mese di settembre dell’anno scolastico
successivo. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i
compensi saranno liquidati entro 5 gg dal momento in cui l’Istituto
disporrà del finanziamento presso la propria banca.
Per attivare il procedimento di liquidazione
l’interessato dovrà presentare richiesta scritta entro il 23 dicembre per
la liquidazione della prima soluzione e non oltre il 1 giugno di ogni A.S.
per la liquidazione della seconda soluzione; tale richiesta conterrà
l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il
numero massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione
relativa all’effettivo svolgimento delle attività.
ART.36
INFORMAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA
Il D.S. fornirà alle RSU:
- l’informazione preventiva circa le attività
aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica entro
il mese di ottobre, prima che siano definiti i piani delle attività del
personale docente e ATA. Per le attività finanziate da enti pubblici o
privati entro 15 giorni dall’approvazione delle attività stesse.
- L’informazione successiva, all’assegnazione degli
incarichi ai singoli docenti o collaboratori esterni, attraverso
trasmissione di copia delle lettere d’incarico entro 10gg.
PARTE
SPECIALE RISERVATA AI DOCENTI
CAPITOLO V - DIRITTI
INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE DOCENTE
ART. 37 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Fatti salvi i criteri stabiliti dal
Consiglio d’Istituto e le competenze proprie del Dirigente Scolastico cui
spetta tale compito, le parti concordano nell’ordine i seguenti criteri:
- Continuità didattica e di presenza nel corso;
- Reciproca richiesta di scambio su classe
iniziale;
- Graduatoria interna;
- Competenze e desiderata dell’insegnante.
|
ART. 38
ORARIO SCOLASTICO
L’orario delle lezioni, in vigore dal primo giorno
di scuola, si considera definitivo tranne per quelle variazioni
indispensabili che tengono conto di esigenze improvvise e non prevedibili
legate ai docenti con contratto a T.D.
L’orario,
(comprese le ore a disposizione per completamento cattedra), potrà essere
modificato previa comunicazione ai docenti interessati alla variazione.
Le variazioni d’orario potranno andare in vigore
solamente dal primo lunedì successivo alla comunicazione e, comunque, non
prima di quattro giorni dalla modifica.
L’orario scolastico e le eventuali successive
variazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente alle R.S.U.
MODALITA’ D’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEI
DOCENTI
L’orario di lavoro del personale docente si articola
su cinque giorni settimanali in orario antimeridiano per le lezioni
curricolari.
L’orario del singolo docente viene articolato in
base ad esigenze didattiche e di funzionalità del servizio, tenendo
conto,subordinatamente, delle richieste dell’interessato per
l’attribuzione del giorno libero. In caso d’impossibilità ad attribuire a
tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della
turnazione. L’articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente
deve prevedere l’equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione.
Precedenza nelle opzioni per l’articolazione dell’orario si assegna a
genitori single con figli inferiori agli anni otto ed a dipendenti con
familiari in stato di handicap. Nella formulazione dell’orario del
dipendente si terrà conto d’eventuali certificate esigenze di salute o
terapeutiche.
Ai docenti che usufruiscono dei riposi per
allattamento (art. 3 lex 53/00) viene organizzato un orario decurtato di
ore marginali (iniziali o finali nella mattinata, eventuali giornate con
ore singole), tenendo conto delle richieste dell’interessato,
compatibilmente con le esigenze della didattica.
Nell’interesse del servizio l’orario del docente si
articola in modo da limitare le ore buche. Tale attenzione si avrà
soprattutto nei confronti del personale con orario part-time. Ai docenti
cui sia necessario, per insormontabili esigenze tecniche, attribuire più
di un’ora buca oltre la diciottesima, tali ore saranno retribuite secondo
le modalità previste dall’art. 31 comma 1 del CCNI del 31/6/99.
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Ai sensi dell’articolo 42 del CCNL 1995 rientrano
nelle attività funzionali all’insegnamento tutte le attività di
programmazione e verifica collegiale (POF, formazione classi, riunioni per
materia, libri di testo, etc.) svolte all’inizio, nel corso e alla fine
dell’anno scolastico.
Le ore programmate per i Collegi dei Docenti e per
l’informazione collettiva alle famiglie sui risultati intermedi e finali
saranno massimo 32 ore annue, lasciando 8 ore di riserva per i Collegi
straordinari da indire eventualmente anche su richiesta di gruppi di
docenti (è richiesta la firma di almeno 1/3 del corpo docente).
Nel piano annuale delle attività collegiali il D.S.
terrà conto delle esigenze dei docenti con un numero di classi superiore a
cinque, o comunque suddivise tra ginnasio e liceo o tra sezioni diverse.
Le riunioni collegiali dovranno tenersi nel rispetto della turnazione dei
giorni della settimana, ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in
giorni diversi;
Il calendario delle attività sarà esposto all’inizio
dell’A.S. e verrà modificato solo in caso di improrogabili necessità in
seguito sopravvenute, comunque non meno di 5 giorni prima di ciascuna
riunione. Sarà cura della Dirigenza assicurare l’informazione ai singoli
dipendenti.
Per tutte le riunioni il
Dirigente Scolastico predispone mediante circolare la convocazione almeno
cinque giorni lavorativi prima. Tale circolare deve recare l’orario
d’inizio, di termine e l’ordine del giorno della riunione.
ART.39
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Nella procedura di sostituzione dei docenti assenti
si procederà nel modo seguente:
- si utilizzeranno prioritariamente i docenti
totalmente a disposizione della scuola;
- quindi i docenti con orario di cattedra inferiore
alle 18 ore;
- successivamente i docenti la cui classe non è
presente in istituto;
- infine i docenti che hanno dato la propria
disponibilità ad effettuare ore eccedenti d’insegnamento.
In tutte le fasi sopra descritte saranno utilizzati,
prioritariamente i docenti della classe, poi quelli delle stesse
discipline dei docenti assenti, infine si adotterà il criterio della
rotazione.
ORE ECCEDENTI D’INSEGNAMENTO
Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne
fanno domanda ad inizio dell’anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di
insegnamento per sostituire colleghi assenti.
Le ore sono compensate se effettivamente prestate e,
quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza in istituto,
durante le ore che non siano state richieste dall’amministrazione almeno
un’ora prima della prestazione effettiva. Tale norma non si applica per
coloro che hanno dato la disponibilità per la prima ora di lezione.
ART. 40
DURATA DEL LAVORO GIORNALIERO
Nella formulazione dell’orario non possono essere
previste più di quattro ore consecutive d’insegnamento e di ore a
disposizione per completamento cattedra, salvo diversa disponibilità del
docente.
Non si possono in ogni caso superare le otto ore
d’impegno giornaliero, considerando tutte le attività e comunque nello
stabilire l’orario d’inizio delle riunioni collegiali e delle attività
pomeridiane il D.S. dovrà tenere conto del diritto del lavoratore
d’usufruire della pausa per il pranzo.
ART. 41
ACCESSO AGLI UFFICI
Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di
segreteria dell’Istituzione Scolastica negli orari stabiliti.
Il Dirigente Scolastico s’impegna a facilitare
l’accesso agli uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche
degli orari.
ART.
42 RICEVUTE
La segreteria dell’istituzione scolastica rilascerà
sempre ricevuta o protocollo per i documenti consegnati.
ART. 43
VISIONE DEGLI ATTI
Il lavoratore ha diritto alla visione di tutti gli
atti dell’istituzione scolastica, che non siano soggetti a protocollo
riservato e che siano pertinenti con l’esercizio di legittimo interesse.
La presa visione deve essere resa possibile prima
che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del
richiedente.
ART.
44 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Durante tutti i periodi d’interruzione dell’attività
didattica (vacanze estive, vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo 1
settembre- inizio delle lezioni, periodo successivo al termine
dell’attività didattica, periodo di svolgimento di eventuali "corsi di
recupero", assemblee degli studenti, ecc.) il personale docente è tenuto a
prestare servizio solo per le attività programmate e deliberate dal
Collegio dei docenti ai sensi degli artt.39 e 42 del CCNL 1995.
Pertanto, i docenti non sono tenuti all’obbligo
della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si
svolgono le attività.
ART. 45 PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
I permessi per il diritto studio (150 ore)
sono concessi a tutti i lavoratori che ne hanno diritto secondo le
modalità previste dall’art. 3 del DPR n. 295/88 e dal CCDP 28.11.1995
integrato dal CCDP 4.12.1997
ART. 46 PERMESSI BREVI
Per particolari esigenze personali il dipendente può
fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
sino ad un massimo di due ore.
In ogni caso i permessi brevi non potranno superare
i limiti previsti dall’art. 22, comma 2 del CCNL 4.08.1995. I permessi
brevi saranno recuperati secondo le modalità previste dall’art. 22 comma
del CCNL 4.08.1995.
Per la richiesta di permessi brevi, il dipendente
non deve fornire alcuna documentazione al Dirigente Scolastico.
ART. 47 PERMESSI RETRIBUITI
Ai sensi dell’art. 49 lettera C del CCNL 26.05.1999,
a domanda del personale, sono concessi nell’anno scolastico tre giorni di
permesso retribuito per motivi personali o familiari, non coincidenti con
le attività degli organi collegiali previste dal calendario annuale. Per
gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all’art. 19, comma 9 del CCNL 4.08.1995
indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro
in servizio; è quindi, consentita la sostituzione con oneri a carico
dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda la documentazione si rinvia alla
disciplina prevista dall’art. 49 lettera C del CCNL 26.05.1999.
ART. 48 CERTIFICAZIONI MEDICHE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 49
lettera G del CCNL 26.05.1999 in caso di assenza per malattia, la visita
medica di controllo per un solo giorno può non essere richiesta e,
comunque, viene disposta una sola volta relativamente allo stesso periodo
di assenza.
Non viene disposto controllo, per visite
mediche specialistiche o per accertamenti diagnostici presso strutture
pubbliche o private, essendo sufficiente il referto della struttura
pubblica o privata che ha erogato la prestazione.
In riferimento all’art. 2, comma 15 del
CCNL 4.08.1995, qualora l’ASL competente non fosse in grado di rispondere
ad esigenze di fissazione di diverse fasce orarie di reperibilità, fa
fede, per l’Amministrazione, la sola certificazione prodotta dal
dipendente.
La certificazione relativa potrà essere
consegnata al momento del rientro in servizio.
PARTE
SPECIALE RISERVATA AL PERSONALE ATA
CAPITOLO VI -
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE ATA
PROCEDURE PER LA
DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
ART.
49 RIUNIONE PROGRAMMATICA D’INIZIO ANNO
Contestualmente alla definizione del piano
dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e precedentemente
al confronto con la R.S.U. e le OO.SS. il dirigente scolastico, qualora
sia in servizio almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e
comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il direttore dei servizi
generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d'inizio anno
per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito
a:
- organizzazione e funzionamento dei servizi
scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di
lavoro;
- articolazione dell'orario di lavoro:
flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- utilizzazione del personale;
- individuazione delle attività aggiuntive da
retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- individuazione delle chiusure prefestive della
scuola nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e criteri
per il recupero delle ore non lavorate.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
II direttore dei servizi generali e amministrativi
formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al
dirigente scolastico per la sua formale adozione.
ART.50 INFORMAZIONE
PREVENTIVA
Per acquisire elementi sulle esigenze di
funzionamento dell'istituzione scolastica e prima della data fissata per
la contrattazione il dirigente scolastico, compatibilmente con quanto
previsto dall'art. 1, e comunque non dopo il 15 novembre, deve far
pervenire ai rappresentanti della R.S.U. e delle OO.SS.:
- la delibera del consiglio d'istituto sull'orario
d’apertura e chiusura dell'edificio scolastico e di apertura e chiusura
degli uffici;
- il verbale della riunione programmatica d'inizio
anno, con acclusa la proposta di piano delle attività formulata dal
direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- il piano dell'offerta formativa.
Successivamente all'informazione preventiva, ai
sensi della normativa contrattuale vigente, ciascuno dei soggetti
sindacali può chiedere l’apertura formale del tavolo negoziale.
ART. 51 ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO
II dirigente scolastico, al termine del confronto
con la R.S.U. e Le OO.SS.:
- adotta il piano;
- ne dà pubblicità attraverso l'affissione
all'albo;
- incarica il direttore dei servizi generali ed
amministrativi della sua puntuale attuazione.
CRITERI E MODALITA' D’ ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO
ART.52
TURNAZIONE
L'organizzazione del lavoro articolata su turni
potrà essere adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora
l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati
servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto.
Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non
può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle
attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza
eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la
disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto
anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno.
L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni
non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità,
purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed
efficacia nell'erogazione del servizio.
ART.
53 ORARIO FLESSIBILE
Una volta stabilito l'orario di servizio
dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è
possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste
nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita.
Potranno essere prese in considerazione eventuali
richieste in tal senso, compatibilmente con le necessità dell'istituzione
scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.
I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le
esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dalla scuola.
ART.
54 ORARIO PLURISETTIMANALE
In coincidenza di periodi di particolare intensità
del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace
utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione
plurisettimanale dell'orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 52, comma 3 del CCNI citato nelle premesse. Tale modalità
organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del
personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto
all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate
lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su
richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio,
soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e
comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il
personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico
per il personale assunto a tempo indeterminato.
ART.
55 ORARIO INDIVIDUALE SU CINQUE GIORNI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Tenuto conto dello svolgimento dell'attività
scolastica, da settembre a giugno l'orario settimanale di lavoro del
personale amministrativo può essere distribuito su cinque giorni. Tale
articolazione deve essere adottata a seguito di richiesta e/o di esplicita
disponibilità del personale interessato. Non più del 50% del personale in
organico potrà utilizzare lo stesso giorno libero.
I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per
almeno tre ore consecutive ma, qualora esistano particolari esigenze di
servizio, sarà possibile articolare l'orario con periodi programmati non
inferiori alle due ore con tre rientri pomeridiani, previo accordo con il
personale interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli
altri dipendenti. II giorno libero feriale s’ intende comunque goduto
anche nel caso di coincidente malattia o chiusura della scuola
ART. 55 bis ORARIO DI LAVORO A.S.
2002/2003
Al fine di migliorare l’offerta all’utenza e per le
esigenze connesse al POF l’orario di lavoro del personale ATA sarà
espletato nel modo seguente:
|
La Direttrice dei servizi generali amministrativi
adotterà l’orario individuale su cinque giorni o su più giorni a seconda
delle esigenze del momento; |
|
Gli assistenti amministrativi
adotteranno l’orario flessibile con entrata alle ore 8.00 e uscita alle
ore 14,36 , maturando il riposo compensativo ogni dieci giorni, ovvero a
partire dall’undicesimo giorno di servizio effettivamente prestato; |
|
I collaboratori scolastici
adotteranno l’orario ordinario 8,00-14,00. In
concomitanza con le attività pomeridiane si adotterà il criterio della
turnazione, ossia a seconda del protrarsi di dette attività, una o due
unità presteranno comunque, servizio per sei ore in orario pomeridiano. |
Nei giorni in cui l’attività scolastica si protrae
sino alla sesta ora una o due unità presteranno servizio dalle ore 8,45
alle ore 14,45.
ART.56
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
II personale assunto con contratto a tempo
determinato è tenuto: a prestare l’orario di lavoro programmato per il
titolare assente.
II dirigente scolastico, sentito il direttore dei
servizi generali e amministrativi, può autorizzare, su richiesta
dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario
di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a
condizione che questo non comporti la modifica dell'orario assegnato al
rimanente personale.
Anche a tale personale possono essere riconosciuti,
in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di
attività aggiuntive.
ART.57 CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche
e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è
possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale
chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal
dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in
servizio per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30
giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto.
II personale che non intende recuperare le ore di
servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di
conteggiare, a compensazione:
- giornate di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore per la partecipazione a corsi di
aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
Spetta al direttore dei servizi generali e
amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il
recupero delle ore di lavoro non prestate. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI
ART.58
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI
Nell'assegnazione del personale ai reparti si terrà
conto:
- delle esigenze di servizio accertate, connesse
alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica;
- della disponibilità dichiarata dal personale;
- di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
Salvo motivate esigenze di servizio, tale
assegnazione sarà mantenuta per l'intero anno scolastico.
ART.59 CONTINGENTE MINIMO IN CASO
DI SCIOPERO E/ O ASSEMBLEA SINDACALE
Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla
legge 83/2000, dall’apposito allegato al CCNL 26.5.99 art. 3 (che
prevede un massimo 12 gg. di sciopero per le superiori), dall’accordo
integrativo nazionale del 8.10.99 e dalle attuali norme che prevedono 10
h. di assemblee per ciascun A.S. si conviene che in caso di sciopero deve
essere garantito esclusivamente lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame
finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio
necessitano un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo.
In caso di assemblea del personale sarà assicurata la presenza di un
collaboratore scolastico e di un’unità di segreteria.
Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere
impedita l’adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso d’adesione
totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà
per sorteggio.
Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla
data dello sciopero il Dirigente Scolastico invia alle RSU e agli uffici
competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli
scioperanti con relativa percentuale di adesione.
I dipendenti, di cui ai precedenti commi,
ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno
computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere
esclusi dalle trattenute stipendiali.
PERMESSI,
RITARDI, FERIE
ART.
60 PERMESSI
I permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal
dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e
amministrativi. La mancata concessione deve essere debitamente motivata.
I permessi complessivamente concessi non possono
eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico.
L'interessato deve presentare la richiesta scritta,
salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno due giorni.
ART.
61 RITARDI
II ritardo rispetto all'orario d’ingresso al lavoro
comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo.
In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione, così come previsto
dall'art. 52, comma 5.2 del CCNI.
ART. 62
FERIE
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con
quelle relative al godimento delle ferie, da parte del personale, si
procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.
A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno il
direttore dei servizi generali e amministrativi comunicherà a tutto il
personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica; entro la settimana successiva il
personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più
richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie si attuerà il principio
della turnazione.
II direttore dei servizi generali e amministrativi
predisporrà quindi il piano ferie, non oltre il mese di febbraio,
curandone l'affissione all'albo della scuola.
FUNZIONI E ATTIVITA'
AGGIUNTIVE
ART. 63 ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE
Entro il 15° giorno dalla comunicazione dell'ufficio
scolastico territorialmente competente del numero di funzioni aggiuntive
riconosciute alla scuola il dirigente scolastico le assegnerà secondo
l'ordine delle graduatorie compilate ai sensi dell'allegato 7 del CCNI.
ART. 64 ATTIVITA' AGGIUNTIVE
L'individuazione del personale da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti
criteri:
- professionalità accertata;
- disponibilità dichiarata da parte del personale
in occasione della riunione di cui all'art. 3 del presente contratto.
PARTE
FINALE COMUNE
CAPITOLO VII - NORME
FINALI
ART.65
VERIFICA DELL’ACCORDO
I soggetti firmatari del presente contratto
hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla
sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione.
E’ comunque prevista l’integrazione per
istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno
qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La
richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa.
Al termine della verifica il contratto
potrà essere modificato previa intesa tra le parti.
ART. 66 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie circa
l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo
hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di
una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa.
L’accordo raggiunto sostituisce la clausola
controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto ( ha quindi valore
retroattivo).
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione,
lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
ART. 67 DURATA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non esplicitamente
contemplato dal presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in
particolare al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro- Comparto Scuola
del 26/5/1999 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
31/08/1999, nonché del CCNL 15/2/2001
Il presente Contratto rimane in vigore fino
alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o
modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti.
Il contratto entra in vigore immediatamente.
Letto,
approvato e sottoscritto.
l Dirigente Scolastico
La RSU
(prof.ssa Filomena
Rinaldis) CGIL: _________________
GILDA: ___________________
SNALS: ___________________
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