£ G R E P P I A I T A L I A £
29/01/2009 Qualche idea contro la crisi: ripartire da una social card più consistente.
Di F. Allegri
Non capirò mai certe burocrazie del PD che in questi mesi neri si astengono sul federalismo spendaccione e non perdono occasione per criticare la social card.
Il governo non fa abbastanza per contrastare la crisi, è vero! Anche perché questi provvedimenti furono proposti l'estate scorsa quando la crisi non si era ancora aggravata.
Comunque sia il progetto della carta sociale, seppur con qualche difetto, è valido: 500000 italiani poveri (qualcuno forse solo presunto e grande evasore) l'hanno apprezzato e la usano e la useranno.
Qual'è il punto positivo della carta sociale?
Semplice, quello che i soldi erogati diventano spesa effettiva e vantaggio immediato. Il limite invece è quello che la cifra stanziata è bassa, sia i 40 euro pro - capite che il fondo complessivo. Non è vero che non si poteva fare di più perché è evidente che la spesa pubblica sia a livello centrale che locale è fuori controllo. E spesso si spende male o per cose superflue.
Meglio dare i soldi alla povera gente che ai vari sindaci del sotto passo del sovrappasso e del traforo.
Il problema è generale: abbiamo una classe politica, anche a livello internazionale, incapace di affrontare la crisi e anche incapace di assistere i ceti deboli della popolazione. E' un bel problema.
Se dare i soldi ai poveri è giusto, è molto sbagliato darli alle banche o alla Fiat.
Anche nel 1929 ci furono iniezioni di liquidità simili a quella fatta a Wall Street lo scorso settembre e in pochi hanno il coraggio di ricordare che la crisi del 1929 si concluse con la seconda guerra mondiale. Per questo non credo alle iniezioni fatte ai grandi, banche o imprese che siano!
La liquidità va data a chi è povero perché possa fare la spesa, a chi è in difficoltà con i mutui, possono servire le rottamazioni per le vecchie auto, ma senza esagerare e così via e non dimentichiamo i pensionati al minimo.
Fare come Bush e il Congresso fecero a settembre sarebbe un disastro. Spesero veramente male 900 miliardi di dollari. La moneta va fatta circolare non va rinchiusa nei grandi forzieri.
Se nel 2006 il governo americano avesse aiutato i cittadini in difficoltà con il mutuo, (dato che spesso non era per colpa loro, ma per i tassi usurari) tutti quest i disastri e i prossimi non sarebbero accaduti. Poteva bastare un aiuto per pagare le quote eccessive di interessi, ma non si può piangere sul latte versato.
Il mio consiglio non richiesto a Berlusconi e a Tremonti è facile: iniettare liquidità dal basso.
Pensi agli indebitati e mandi a quel paese i liberalisti che hanno regalato tanti miliardi agli straricchi. Questo si può fare senza pensare alle vere cause della crisi che ribadisco nel loro ordine di importanza: l'avarizia, la globalizzazione, l'ignoranza economica generalizzata, la speculazione. Spero che nessuno proponga nuovo lavoro precario per l'industria privata perché su questo tema ho già scritto.
Nel mondo del lavoro c'è poco da fare, se non si possono aumentare i salari fino a quando non cresceranno (raddoppieranno) quelli cinesi bisognerà ridurre l'orario di lavoro. Si parla di 32 ore settimanali e di settimana corta. Faranno così: io vi consiglio di acquistare un campetto perché se va bene confermeranno solo la paga orario e ci saranno cali nella tredicesima, nelle ferie e sull'età pensionabile.
Forse ho sbagliato qualcosa, potrei sperarlo, ma per ora nessuno fa più credito.
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Comunicato stampa da Associazione Idra
venerdì 23 gennaio 2009
Processo TAV, puntata 21: un progetto che viola uno dei princìpi del Trattato della Comunità Europea
Associazione di
volontariato Idra iscritta al Registro
Regionale del Volontariato della Toscana per la promozione e la
tutela del patrimonio ambientale e culturale e-mail idrafir@tin.it; web http://associazioni.comune.fi.it/idra/inizio.html
GUAI TAV IN PILLOLE
stralci della requisitoria
che i Pubblici Ministeri Gianni Tei e Giulio
Monferini
hanno pronunciato al processo in corso presso il
Tribunale di Firenze
a carico dei costruttori della TAV fra Firenze e
Bologna
Ventunesima puntata:
Non pare esportabile un progetto che viola uno dei principi contenuti nel Trattato della Comunità Europea
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE MONOCRATICA
DOTT. ALESSANDRO NENCINI
Giudice
Udienza del 10 aprile 2008
Requisitoria del Pubblico Ministero
dott. Gianni Tei
[Stralcio n. 21]
È DA PROVARE CHE UN GEOLOGO SI ARRISCHI
A VALIDARE UN PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA PRIVATA SE
NON È TRANQUILLO SU QUELLO CHE POTRÀ ACCADERE. [... FORSE
DOBBIAMO CONCLUDERE CHE NEL REALIZZARE OPERE PUBBLICHE SI POSSA
ESSERE PIÙ SPORTIVI, SI POSSA OSARE DI PIÙ?.
7) ... SALVO LIMPREVEDIBILE, PERCHÈ LA
GEOLOGIA NON È UNA SCIENZA ESATTA (E IL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE?).
Quindi, secondo CAVET, tutto previsto
e comunque mitigato. Salvo limprevisto però, è ovvio.
Gli impatti imprevisti ammessi da CAVET (v. test.
Bollettinari) sono:
- gli impatti sui fiumi (le previsioni,
abbiamo visto quanto poi azzeccate, citavano comunque solo il
Carza e Carlone);
-
la sorgente Castelvecchio;
-
Casa dErci, che si è seccata in due ore invece che in
un anno e mezzo;
-
la sorgente La Rocca.
Impatti imprevedibili fino ad un certo punto,
diciamo noi
perché, abbiamo già detto, cè chi li
aveva previsti, e rimandiamo a Rubellini. Già il gruppo di
lavoro della Regione nel 95, di cui faceva parte Rubellini,
aveva avvisato che doveva essere approfondito il tema degli
impatti sui corsi dacqua. [...] Ma CAVET, per bocca di
Celico, ci dice Che volete da noi. Non sapete che
lidrogeologia non è una scienza esatta? Che vi è la
chiara impossibilità di effettuare previsioni certe?
(Cap. 2.1.2 della CT di Celico).
Ora, se il dr. Celico si fosse fermato qui, si
sarebbe potuto anche sorvolare, visto che lassunto
difensivo certo non sconvolge chi di mestiere fa i processi e in
mille occasioni si è trovato a valutare fatti non rapportabili a
scienze esatte, come la psichiatria, la grafologia, la
ricostruzione dinamica di incidenti stradali, la medicina, la
psicologia, ecc. ecc. E non avremmo certo perso tempo a spiegare
lovvio, ovvero che gli imputati non sono stati certamente
chiamati in giudizio per non essersi dotati di una sfera di
cristallo dellultimo tipo.
Ma il dr. Celico si spinge oltre.
Si spinge fino a sostenere la bontà
del metodo usato da CAVET nello scavo delle gallerie per, come
dice lui, successive approssimazioni, che, dice, non
è uninvenzione di comodo, ma ...unaccorta
ed oculata metodologia di indagine (pg. 57).
Vediamo perché siano giuridicamente
inaccettabili gli assunti del dr. Celico.
Il dr. Celico introduce il concetto di sorpresa
geologica citando lart. 1664, II comma, del Codice civile
richiamato a suo tempo dallart. 25 della legge n. 109/94,
oggi sostituito dallart. 132 del D.lgs. 163/2006. La cosa
è interessante, fa un bellassist Celico, la sorpresa
geologica nella disciplina di settore delle opere pubbliche è
citata tra le cause che legittimano le varianti in corso
dopera.
Art. 132. Varianti in corso
dopera (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994).
1. Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili
accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla
natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664,
comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione
sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la
progettazione esecutiva e lesecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi
del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e
che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1,
lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi
del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
Nel ribadire il divieto delle varianti in corso
dopera la legislazione fa salvi cinque casi, di cui quattro
connessi ad eventi imprevedibili, quali ad esempio la modifica
della legislazione e la sorpresa geologica.
Quindi cosa si desume? Si desume la
conferma di ciò che questa Procura ha sempre sostenuto. Non
stiamo celebrando un processo per un delitto colposo, per un
difetto di previsione, ma lopposto, ovvero un
processo per dolo, perché, una volta conseguita la
consapevolezza degli effetti del progetto esecutivo redatto non
ci si è attivati - anche e proprio con varianti in corso
dopera - per elidere gli effetti devastanti di ciò che si
andava a fare.
Quindi, seguendo il ragionamento del dr. Celico,
e condiviso il concetto che la idrogeologia non sia una
scienza esatta, non è accettabile che da questa affermazione se
ne possa trarre come corollario il fatto che tutto è permesso e
che qualsiasi conseguenza negativa debba essere gioco forza
accettata e subita.
[....]
Ripetiamo: la legge considera errore o omissione
anche linadeguata valutazione dello stato di fatto. E
allora può essere una esimente sostenere che la
idrogeologia non è una scienza esatta? Riteniamo di no se ci
ricordiamo tutte le fasi che ci hanno portato ai danni per cui
oggi si è celebrato questo processo.
Ricordiamoci che siamo partiti da una
relazione Broili, citata dal dr. Celico come esempio
di ottimo lavoro previsionale, che attesta che per ben
21 chilometri di tracciato CAVET non ha nessuna informazione
riguardati pozzi e sorgenti. Ribadiamo. CAVET non sapeva nulla,
per inefficienza propria, di cosa avrebbe incontrato
per 21 chilometri, ma questo ha poco a che fare con la
questione che lidrogeologia non è una scienza esatta.
Se la geologia poi non è una scienza esatta,
non deve allora operare il principio di precauzione?
La domanda è già stata già posta in
sede dibattimentale al dr. Bollettinari che ha dato una certa
risposta che continuiamo a non ritenere convincente.
È da provare che un geologo si arrischi a
validare un progetto per la costruzione di una casa privata se
non è tranquillo su quello che potrà accadere, così
comè da provare se quello stesso geologo ci mette la firma
o meno se non è più che sicuro o se non ha preso tutte le
precauzioni del caso. Forse dobbiamo concludere che nel
realizzare opere pubbliche si possa essere più
sportivi, si possa osare di più?
E poniamo nuovamente una domanda già
posta. Non si dovrebbe operare sempre e comunque per il
meglio nel massimo rispetto delle generazioni future,
specialmente quando in gioco ci sono beni vitali e preziosi come
lacqua?
Il dr. Celico si è invece già risposto
confermando la bontà del metodo sopra enunciato della
successiva approssimazione e chiama a testimone
lintera comunità scientifica mondiale. Conclude infatti il
Dr. Celico che dai lavori di scavo in galleria la
Comunità scientifica ha tratto un grado di conoscenza
scientifica che non era preesistente e dovuta proprio grazie
allesperienza effettuata nelle gallerie dellAlta
velocità ferroviaria (pg. 67). Citando il teste Mirri
il prof. Celico ci rappresenta che tale esperienza ha permesso
anche di organizzare numerosi convegni ai quali hanno
partecipato geologi di tutto il mondo, inclusi quelli della Cina,
Giappone, USA e UE che ne hanno rimarcato linteresse
scientifico con molte domande e vivaci discussioni (Pg.
71). La cosa non pare provi troppo a favore degli
imputati. È come dire che oggi, grazie alle lavorazioni che
hanno comportato lutilizzo dellamianto, gli
scienziati e i medici hanno potuto organizzare molti convegni e
ora sanno molto di più sul mesotelioma polmonare.
Quindi non dubito affatto della circostanza che
si siano tenuti convegni sugli scavi dellAlta Velocità nel
Mugello, ma non diventano accettabili per questo motivo i
riferimenti allasserita legittimità - perché di questo
stiamo parlando - di una metodologia per successive
approssimazioni quali quelle concretamente poste in essere nel
caso del Mugello.
E questo è il principio di
precauzione. E non si pensi che il principio di precauzione
sia una invenzione della Procura. Visto che stiamo trattando
della realizzazione di una delle opere più imponenti di Italia
realizzata da un consorzio formato da colossi
dellimprenditoria nazionale, ci si sarebbe aspettati che
fossero questi stessi soggetti ad esigere da loro stessi un
comportamento adeguato per poter competere anche sui mercati
esteri, primi fra tutti quelli europei, ma così non è stato.
Forse proprio perché non si è in grado di competere in mercati
maturi quali quelli europei magari si ripiega su quello interno e
su qualche altro mercato più arretrato.
Diciamo questo perché sembra davvero
difficile ipotizzare che possa essere esportato in Europa un
progetto come quello della tratta Firenze-Bologna che non viene
appaltato in regime in concorrenza ed allesito di una gara
europea, che alla fine costerà il doppio se non di più del
preventivato e che prevede lo smaltimento delle rocce da terra e
da scavo in base ad una legge ad hoc per la quale la Repubblica
Italiana è stata condannata proprio in sede europea.
E qui, tornando al tema che stiamo trattando, si
deve evidenziare come il principio di precauzione, e insieme
quello dellazione preventiva, sono i principi che devono
guidare, in modo prioritario, le scelte ambientali in Europa. E
non è un auspicio, è norma di legge. Lo impone lart. 174,
par. 2, del Trattato della Comunità Europea: La
politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela, tenendo conto della diversità delle
situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata
sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina
paga».
Testuale. E scusatemi se è poco. Cioè, non è
la requisitoria del Pubblico Ministero: è un articolo del
trattato della Comunità Europea.
Ecco dunque perché non pare esportabile un
progetto che non rispetta proprio il principio di precauzione e
che viola uno dei principi contenuti nel Trattato della Comunità
Europea, e perché non convincono le teorie del prof.
Celico e del dr. Bollettinari.
Il principio di precauzione è diritto positivo
vigente. Ma cè di più. Oggi, il principio di
precauzione è diritto positivo vigente anche secondo
lordinamento italiano. Lart. 3 ter del
Decreto legislativo ambientale n. 152/2006, per come di recente
modificato dal Decreto legislativo correttivo n. 4 del 16.1.08,
testualmente recita: La tutela dellambiente e
degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone
fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia informata ai principi della precauzione,
dellazione preventiva, della correzione, in via prioritaria
alla fonte, dei danni causati allambiente, nonché al
principio «chi inquina paga» che, ai sensi dellarticolo
174, comma II, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la
politica della comunità in materia ambientale.
Finalmente in modo espresso anche nella
legislazione italiana: ma solo come repetita iuvant,
in quanto il principio era già vigente essendo, come detto, già
contenuto del trattato della Comunità europea. Era principio
giuridico consolidato, necessario corollario di uno stato di
diritto che costituzionalmente tutela il paesaggio.
Più banalmente sembrerebbe anche solo un
principio di buon senso, ma tantè.
È sempre principio giuridico consolidato, in
sede penale però, invece, il principio per cui, nel dubbio che
si possa realizzare un evento, ci si debba astenere dal tenere la
condotta che lo può cagionare. Comportarsi diversamente
significa accettare che levento si realizzi e quindi
doverne sopportare le debite conseguenze.
E allora credo che proprio sì, debba rispondere
in sede penale chi non rispetti quella legge espressamente che ti
dice che quando ti rendi conto che la cosa che stai facendo non
corrisponde a ciò che hai progettato ti devi fermare, prenderne
atto, e comportarti di conseguenza, approntando proprio quelle
varianti necessarie in corso dopera che ti permettano di
agire come dovuto.
Chiudendo il cerchio faccio un esempio [...].
Una società farmaceutica vince lappalto di un ministero
della sanità e deve vaccinare 1000 bambini con un vaccino da lei
prodotto. Non fa test antivaccinazione, si informa a malapena
sulle allergie dei bambini, non informa i genitori dei rischi, e
non acquisisce sottoscrizioni di un consenso informato. Comincia
in corso dopera, monitora qualche bambino qua e là, gli
misura la febbre, e dopo 20 vaccinazioni ne muoiono 3. Alla prima
famiglia un dottore le dice che è colpa di una malattia
tropicale, della siccità. A unaltra le dice che forse il
bambino non è morto, ma che tra cinque anni si riprenderà [...],
fa mettere a verbale una dichiarazione [...] partecipa alle spese
per il funerale [...]. Alla terza famiglia le dice che no,
il fatto era imprevisto, e che la medicina non è una scienza
esatta, che è vero. Quindi si continua con le vaccinazioni, si
va avanti, dopo 1000 ne muoiono altri 47, per cui su 1000 bambini
ne muoiono 50. Grazie a questa vaccinazione la Comunità
scientifica internazionale fa vivaci e gremiti convegni [...], sa
tutto su questa malattia e sugli effetti collaterali del vaccino.
E io come Pubblico Ministero non dovrei fare un processo a questa società farmaceutica? [...] No, io procedo per omicidio volontario e chiederei la condanna di questi soggetti.
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Per leggere le edizioni precedenti: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
23 Grillo news ristampa, estratti dell'associazione Idra sul processo alla TAV e No dal Molin
22 - Grillo news, No Ponte e No Dal Molin
21 - ATTAC, Disarmiamoli, NO Ponte, No Dal Molin
20 - ATTAC e la crisi + i pezzi di Greppia 19
19 - SI alla pace NO al ponte e al Dal Molin
18 - Contro il ponte a Messina e a favore delle lotte dei no Dal Molin
17 - Speciale greppia mondo: sei mesi decisivi: i prossimi!
16 - Nessuno s'illuda sul voto Abruzzese
15 - Malgoverno generalizzato in tempi di recessione irreversibile
14 - Greppia energetica
13 - La Lotta dei No Dal Molin continua
12 - Report: la puntata sulla crisi economica del 19/10/2008
11 - Nuovi fondi pensione nel pubblico impiego; il finanziamento dei partiti
10 - Una difesa per Grillo e i suoi meet up, le bollette enel, No dal Molin, precari istat
9 - In difesa di Grillo e dei suoi meet up, la Crisi della sinistra (ristampa)
8 - Crisi della sinistra, Bilancio della petizione sull'uranio, Mobilitazione dei "No Dal Molin"
7 - CASTE: i sindacati, l'Alitalia, i sindaci delle grandi città
30-01-09 14.33