MUTUI: Le novità normative sui Mutui
bancari Recenti provvedimenti legislativi (Decreto
“Bersani” n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) hanno
introdotto significative novità in materia di contratto di mutuo. In
linea generale, gli interventi impostano su nuove basi il rapporto
tra banca e cliente, conferendo a quest’ultimo una serie di benefici
e opportunità. L’ambito di applicazione delle norme è stato esteso
ai mutui erogati da intermediari diversi dalle banche.
Estinzione anticipata
Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della
scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione
anticipata).
Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 febbraio
2007, l’estinzione anticipata non è più condizionata
all’applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di
denaro aggiuntiva rispetto al capitale che si intende restituire.
Inoltre, esiste il divieto di inserire nel contratto di mutuo
clausole che pongono a carico del debitore una qualsiasi prestazione
a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole devono
sempre considerarsi nulle.
Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, e quindi in
essere a tale data, le penali di estinzione già previste
contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita
da un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le
organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007.
L’accordo ha individuato le misure massime della commissione di
estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da
restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base
delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in
relazione alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo
residuo di ammortamento del mutuo.
In particolare l’ABI e le associazioni dei consumatori hanno
concordato le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo
a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati
antecedentemente al 1° gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale
negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti
percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,50
punti percentuali nei restanti casi.
Per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente
al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali
nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 punti
percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del
mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di
ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di
ammortamento del mutuo.
L’accordo contiene anche l’introduzione di una clausola di
salvaguardia per quei mutui che già prevedono commissioni di
estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite
dall’accordo stesso, introducendo in questo caso ulteriori
riduzioni.
Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2 febbraio 2007
ha il diritto di chiedere l’applicazione del citate riduzioni.
Cancellazione dell'ipoteca.
La cancellazione
dell’ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento del
mutuo è stata resa più semplice, riducendo i tempi di realizzazione.
Prima dell’intervento legislativo, per far venir meno la garanzia
occorreva seguire una procedura articolata sostanzialmente in tre
fasi: estinzione anticipata del finanziamento in misura integrale;
stipula di un atto notarile con il quale la banca incaricava il
notaio di procedere alla cancellazione; esecuzione effettiva della
cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio.
Lo snellimento introdotto consiste nel rendere la cancellazione
della garanzia una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione
del mutuo. In particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente
una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a
trasmettere entro trenta giorni al conservatore, cioè l’ufficio
pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza
applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la
comunicazione e decorso il termine di trenta giorni dal rilascio
della citata quietanza, procede d’ufficio alla cancellazione
dell’ipoteca.
Surrogazione del creditore
iniziale. In generale, con la surrogazione si
consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad
esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo,
previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).
Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la
cosiddetta portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di
sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una
nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo
viva l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida
di trasferire il mutuo ad altro intermediario non è quindi più
necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione
di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi
notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che
residua e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà
il mutuo alle nuove condizioni concordate.
Le recenti disposizioni normative rendono il ricorso a tale facoltà
più agevole. E’ infatti prevista la nullità delle clausole
contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso
l’esercizio per il cliente.
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