INPDAP: Ritenute e Aliquote Inpdap
RITENUTE E ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE. MODALITA’ DI
VERSAMENTO E DI DENUNCIA DELLE RITENUTE EFFETTUATE. VERSAMENTO DELLE
RATE DI AMMORTAMENTO.
Si ripropongono alla lettera le disposizioni già emanate con la
circolare n. 27 del 4 ottobre 2007, nella parte non modificata dalla
legge n. 222/2007, più volte citata.
Ritenute e aliquote di contribuzione. Per i dipendenti in servizio,
in applicazione dell’articolo 1, comma 242, della legge n. 662 del
23 dicembre 1996 (richiamato, peraltro, dall’articolo 3, comma 1,
del D.M. 45/07), l’iscrizione comporta il versamento di un
contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile,
determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335 e del successivo decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.
Per i pensionati l’aliquota contributiva prevista dall’articolo 3,
comma 2, dello stesso D.M. n. 45/07 è pari allo 0,15% dell’importo
mensile lordo della pensione.
Nell’ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti
nell’ambito di applicazione del D.M. n. 45/07, l’aliquota
contributiva è applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto
conto che, in sede di erogazione di prestiti, il quinto cedibile va
calcolato sul cumulo di detti trattamenti. Ai sensi del citato
articolo 3, comma 2, del D.M. n. 45/07, nessun contributo è dovuto
dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili. Tale ultimo
importo è adeguato automaticamente dall’INPDAP in sede di
perequazione,
prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle
pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.Per maggiori informazioni sui prodotti Inpdap Vi invito a
consultare il sito ufficiale.
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