EROGAZIONE MUTUI INPDAP: Come avviene?
Clausole per l' Erogazionedei Mutui ipotecari per gli iscritti all'Inpdap.
ARTICOLO 9
1. La concessione del mutuo è disposta con provvedimento del
Dirigente della Sede
Provinciale competente
2. Le domande per la concessione di mutui ipotecari devono essere
presentate complete
di tutta la documentazione richiesta e sono finanziate, nei limiti
di cui all’art. 6,
nell’ambito della disponibilità finanziaria assegnata a ciascuna
Sede provinciale o
reperibile in ambito Compartimentale.
3. La Sede deve procedere alla stipula del contratto di mutuo per le
domande ammesse a
finanziamento entro 45 giorni dall’adozione del provvedimento di
concessione.
4. L’iscritto, la cui domanda di mutuo è stata ammessa a
finanziamento, deve provvedere
alla stipula del mutuo entro il limite massimo di 6 mesi pena la
decadenza dal
beneficio. L’iscritto può in tal caso presentare nuova domanda.
ARTICOLO 10
1. L'erogazione della somma mutuata avviene con le modalità previste
nel contratto di
mutuo stipulato, a cura del notaio, sulla base dello schema
predisposto dall’Istituto.
2. La stipula degli atti, tanto del contratto di mutuo quanto di
compravendita, deve
avvenire contestualmente, nei locali della sede territorialmente
competente, alla
presenza del Direttore della struttura o del sostituto, o di altro
funzionario incaricato
munito di procura rilasciata dal Presidente dell’Istituto. Il
rappresentante dell’Istituto
deve verificare la corretta intestazione dell’atto di compravendita,
ai sensi dell’art.1, ed
accertare che nell’atto stesso non sia dichiarato un importo
inferiore a quello indicato
nel contratto di mutuo. Rispetto al valore dichiarato nell’atto è
consentita un’eccedenza
pari all’importo, eventualmente richiesto dall’iscritto, ai sensi
dell’art. 15, comma 3,
ammesso a finanziamento.
3. L'atto di finanziamento è firmato dal rappresentante
dell’Istituto.
ARTICOLO 11
1. Nel contratto di mutuo va, tra l'altro, previsto:
a) il divieto di cedere in locazione o in comodato l’unità
abitativa, per un periodo di 5
anni dalla data di acquisizione della residenza, pena la risoluzione
del contratto di
mutuo, salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento;
b) la facoltà di estinzione parziale o totale del residuo debito del
mutuo.
2. La vendita dell’unità immobiliare, oggetto del finanziamento, è
subordinata
all’estinzione totale del mutuo, fatta esclusione per gli immobili
acquistati a seguito di
dismissione di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, per
i quali va altresì
tenuto conto degli specifici vincoli di legge.
ARTICOLO 12
1. In caso di decesso del richiedente è consentita l'erogazione del
mutuo al coniuge
superstite.
2. In caso di decesso del mutuatario, durante il periodo di
ammortamento del mutuo, è
consentita la successione nella titolarità del finanziamento al
coniuge superstite.
3. Per entrambe le ipotesi di cui ai commi che precedono in difetto
del coniuge, è
consentita la successione ai figli, se componenti del nucleo
familiare. Ove minori, essi
possono ottenere il subentro nell’erogazione o nella successione
della titolarità del
mutuo, sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare.
4. In mancanza dei soggetti indicati nei commi precedenti, il mutuo
non è erogato. Qualora sia in corso l’ammortamento del mutuo,
l’estinzione totale del finanziamento
deve avvenire a cura degli eredi destinatari dell’immobile mutuato.
5. In caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, è
consentita la successione nella titolarità del mutuo ipotecario
all'ex coniuge a cui sia
stata assegnata la disponibilità dell'unità abitativa. |