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10 gennaio, 2009




 
 

Mutui ipotecari agli iscritti all'Inpdap.

Il servizio fornisce mutui ipotecari, per l'acquisto della prima casa di abitazione, della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.

A chi si rivolge. Il beneficio è riservato ai  dipendenti e ai pensionati iscritti alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali con una anzianità effettiva di almeno 3 anni al Fondo credito.

Requisiti. L'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione nel raggio di 100 chilometri dal Comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta.

Tasso e durata. I tassi sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. continua

 

 

 

   
   
  EROGAZIONE MUTUI INPDAP: Come avviene?

Clausole per l' Erogazionedei Mutui ipotecari per gli iscritti all'Inpdap.

ARTICOLO 9
1. La concessione del mutuo è disposta con provvedimento del Dirigente della Sede
Provinciale competente
2. Le domande per la concessione di mutui ipotecari devono essere presentate complete
di tutta la documentazione richiesta e sono finanziate, nei limiti di cui all’art. 6,
nell’ambito della disponibilità finanziaria assegnata a ciascuna Sede provinciale o
reperibile in ambito Compartimentale.
3. La Sede deve procedere alla stipula del contratto di mutuo per le domande ammesse a
finanziamento entro 45 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
4. L’iscritto, la cui domanda di mutuo è stata ammessa a finanziamento, deve provvedere
alla stipula del mutuo entro il limite massimo di 6 mesi pena la decadenza dal
beneficio. L’iscritto può in tal caso presentare nuova domanda.

ARTICOLO 10
1. L'erogazione della somma mutuata avviene con le modalità previste nel contratto di
mutuo stipulato, a cura del notaio, sulla base dello schema predisposto dall’Istituto.
2. La stipula degli atti, tanto del contratto di mutuo quanto di compravendita, deve
avvenire contestualmente, nei locali della sede territorialmente competente, alla
presenza del Direttore della struttura o del sostituto, o di altro funzionario incaricato
munito di procura rilasciata dal Presidente dell’Istituto. Il rappresentante dell’Istituto
deve verificare la corretta intestazione dell’atto di compravendita, ai sensi dell’art.1, ed
accertare che nell’atto stesso non sia dichiarato un importo inferiore a quello indicato
nel contratto di mutuo. Rispetto al valore dichiarato nell’atto è consentita un’eccedenza
pari all’importo, eventualmente richiesto dall’iscritto, ai sensi dell’art. 15, comma 3,
ammesso a finanziamento.
3. L'atto di finanziamento è firmato dal rappresentante dell’Istituto.


ARTICOLO 11
1. Nel contratto di mutuo va, tra l'altro, previsto:
a) il divieto di cedere in locazione o in comodato l’unità abitativa, per un periodo di 5
anni dalla data di acquisizione della residenza, pena la risoluzione del contratto di
mutuo, salvo il caso di estinzione anticipata del finanziamento;
b) la facoltà di estinzione parziale o totale del residuo debito del mutuo.
2. La vendita dell’unità immobiliare, oggetto del finanziamento, è subordinata
all’estinzione totale del mutuo, fatta esclusione per gli immobili acquistati a seguito di
dismissione di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, per i quali va altresì
tenuto conto degli specifici vincoli di legge.
 

ARTICOLO 12
1. In caso di decesso del richiedente è consentita l'erogazione del mutuo al coniuge
superstite.
2. In caso di decesso del mutuatario, durante il periodo di ammortamento del mutuo, è
consentita la successione nella titolarità del finanziamento al coniuge superstite.
3. Per entrambe le ipotesi di cui ai commi che precedono in difetto del coniuge, è
consentita la successione ai figli, se componenti del nucleo familiare. Ove minori, essi
possono ottenere il subentro nell’erogazione o nella successione della titolarità del
mutuo, sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare.
4. In mancanza dei soggetti indicati nei commi precedenti, il mutuo non è erogato.

Qualora sia in corso l’ammortamento del mutuo, l’estinzione totale del finanziamento
deve avvenire a cura degli eredi destinatari dell’immobile mutuato.
5. In caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è
consentita la successione nella titolarità del mutuo ipotecario all'ex coniuge a cui sia
stata assegnata la disponibilità dell'unità abitativa.

 
 

 

Finanza ed Economia Editoriale

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