MUTUI INPDAP: I Mutui Inpdap!
Mutui ipotecari agli iscritti all'Inpdap.
Il servizio fornisce mutui ipotecari, per l'acquisto della prima
casa di abitazione, della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.
A chi si rivolge. Il beneficio è riservato ai
dipendenti e ai pensionati iscritti alla "Gestione unitaria autonoma
delle prestazioni creditizie e sociali con una anzianità effettiva
di almeno 3 anni al Fondo credito.
Requisiti. L'iscritto o i componenti il nucleo
familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione nel
raggio di 100 chilometri dal Comune ove è ubicato l’immobile oggetto
della richiesta.
Tasso e durata. I tassi sono stabiliti con
delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO.
1. A favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali
dell’INPDAP, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi
dell'art. 1, lett. a),
del Regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale 27 luglio 1998, n. 463, sono concessi mutui ipotecari
destinati
all'acquisto di unità abitative da adibire a prima casa, site sul
territorio nazionale.
2. I mutui possono essere richiesti dagli iscritti in servizio, con
contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con una anzianità effettiva globale, computando
anche i
periodi di servizio a tempo determinato per i quali sia stato
versato il contributo
credito, di almeno 3 anni.
3. Il mutuo è concesso all’iscritto qualora egli ed i componenti del
nucleo familiare
non siano proprietari di altra abitazione nel comune ove è ubicato
l’immobile
oggetto della richiesta di finanziamento, ovvero in comuni distanti
meno di 100
Km da quello ove è previsto l’acquisto, ovvero l’interessato o i
componenti del
nucleo familiare siano proprietari di immobile in misura pari o
inferiore al 50% ed
esso non sia fruibile poiché gravato da diritti reali di godimento
in favore di terzi
estranei al nucleo familiare. La condizione da ultimo indicata deve
sussistere da
almeno due anni.
4. I mutui sono erogati per l’acquisto di immobili, privi delle
caratteristiche
dell’abitazioni di lusso, così come definite dal Decreto del
Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. E’ consentita l’erogazione del mutuo per l’acquisto di un’unità
immobiliare da
privato, da impresa costruttrice o da cooperativa, mediante
l'estinzione del
mutuo da essi contratto con aziende di credito. Qualora il venditore
sia
assoggettabile a procedure concorsuali, l'erogazione del mutuo deve
avvenire a
cura del notaio dopo il consolidamento dell'ipoteca.
6. E’ consentita l'erogazione di mutui ad iscritti associati in
cooperative edilizie a
proprietà individuale, composte da non più di 20 soci, per la
realizzazione di
abitazioni non di lusso.
7. I mutui sono concessi anche per la rinegoziazione di mutui
erogati da aziende di
credito, nell’ambito delle disponibilità della quota di budget
trimestrale,
assegnata a ciascuna Struttura periferica, dopo il soddisfacimento
delle
domande di acquisto. Il finanziamento delle domande di
rinegoziazione viene
effettuato, nell’ambito della quota di budget disponibile, secondo
l’ordine di
presentazione.
8. In deroga al precedente comma le domande pervenute fino al 06
Aprile 2007
sono finanziate prescindendo dalla tipologia di richiesta.
9. L’iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé
o per il coniuge,non può fruire di un ulteriore finanziamento se non
siano trascorsi almeno cinque
anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale
estinzione del
precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di
intervenuto
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
di assegnazione
all’ex coniuge dell’immobile precedentemente acquistato.
10. Le domande di mutuo sono definite nell'ambito delle
disponibilità finanziarie
assegnate a ciascun Compartimento ed a ciascuna Sede del territorio
di
riferimento in rapporto al bacino di utenza e ripartite per quote
trimestrali. Le
disponibilità finanziarie non impegnate nel trimestre da alcune Sedi
vengono
assegnate dal Dirigente Compartimentale alle Sedi che necessitino di
integrazione. Le eccedenze eventualmente risultanti dopo il quarto
trimestre
presso alcuni Compartimenti sono ripartite tra i Compartimenti che
necessitino di
integrazione.
Nel caso di esaurimento delle risorse assegnate alla Sede di
competenza prima
del termine di ciascun trimestre e di indisponibilità di
integrazione in ambito
compartimentale le eventuali domande non finanziabili possono essere
riproposte
nel trimestre successivo.
Per il proseguo dell'articolo VI invito a consultare il sito
ufficiale Inpdap.
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