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11 gennaio, 2009




 
 

La banca Fineco è una delle prime banche che ha cominciato a creare dei prodotti per la sostituzione di un mutuo già esistente, ovviamente con un Mutuo Fineco. La sostituzione deve essere fatta quando si è preso un Mutuo ma poi ci si è accorti che questo era troppo alto, cioè aveva un tasso di interesso troppo alto per noi. Per fortuna la legge ci aiuta e ci da la possibilità di sostituire il nostro mutuo con un altro, mantenendo le garanzie a coperture del Mutuo.continua

 

 

   
   
  MUTUI INPDAP: I Mutui Inpdap!

Mutui ipotecari agli iscritti all'Inpdap.

Il servizio fornisce mutui ipotecari, per l'acquisto della prima casa di abitazione, della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.

A chi si rivolge. Il beneficio è riservato ai  dipendenti e ai pensionati iscritti alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali con una anzianità effettiva di almeno 3 anni al Fondo credito.

Requisiti. L'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione nel raggio di 100 chilometri dal Comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta.

Tasso e durata. I tassi sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto

CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO.

1. A favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali
dell’INPDAP, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi dell'art. 1, lett. a),
del Regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 luglio 1998, n. 463, sono concessi mutui ipotecari destinati
all'acquisto di unità abitative da adibire a prima casa, site sul territorio nazionale.
2. I mutui possono essere richiesti dagli iscritti in servizio, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con una anzianità effettiva globale, computando anche i
periodi di servizio a tempo determinato per i quali sia stato versato il contributo
credito, di almeno 3 anni.
3. Il mutuo è concesso all’iscritto qualora egli ed i componenti del nucleo familiare
non siano proprietari di altra abitazione nel comune ove è ubicato l’immobile
oggetto della richiesta di finanziamento, ovvero in comuni distanti meno di 100
Km da quello ove è previsto l’acquisto, ovvero l’interessato o i componenti del
nucleo familiare siano proprietari di immobile in misura pari o inferiore al 50% ed
esso non sia fruibile poiché gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi
estranei al nucleo familiare. La condizione da ultimo indicata deve sussistere da
almeno due anni.
4. I mutui sono erogati per l’acquisto di immobili, privi delle caratteristiche
dell’abitazioni di lusso, così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. E’ consentita l’erogazione del mutuo per l’acquisto di un’unità immobiliare da
privato, da impresa costruttrice o da cooperativa, mediante l'estinzione del
mutuo da essi contratto con aziende di credito. Qualora il venditore sia
assoggettabile a procedure concorsuali, l'erogazione del mutuo deve avvenire a
cura del notaio dopo il consolidamento dell'ipoteca.
6. E’ consentita l'erogazione di mutui ad iscritti associati in cooperative edilizie a
proprietà individuale, composte da non più di 20 soci, per la realizzazione di
abitazioni non di lusso.
7. I mutui sono concessi anche per la rinegoziazione di mutui erogati da aziende di
credito, nell’ambito delle disponibilità della quota di budget trimestrale,
assegnata a ciascuna Struttura periferica, dopo il soddisfacimento delle
domande di acquisto. Il finanziamento delle domande di rinegoziazione viene
effettuato, nell’ambito della quota di budget disponibile, secondo l’ordine di
presentazione.
8. In deroga al precedente comma le domande pervenute fino al 06 Aprile 2007
sono finanziate prescindendo dalla tipologia di richiesta.
9. L’iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge,non può fruire di un ulteriore finanziamento se non siano trascorsi almeno cinque
anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del
precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di intervenuto
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione
all’ex coniuge dell’immobile precedentemente acquistato.
10. Le domande di mutuo sono definite nell'ambito delle disponibilità finanziarie
assegnate a ciascun Compartimento ed a ciascuna Sede del territorio di
riferimento in rapporto al bacino di utenza e ripartite per quote trimestrali. Le
disponibilità finanziarie non impegnate nel trimestre da alcune Sedi vengono
assegnate dal Dirigente Compartimentale alle Sedi che necessitino di
integrazione. Le eccedenze eventualmente risultanti dopo il quarto trimestre
presso alcuni Compartimenti sono ripartite tra i Compartimenti che necessitino di
integrazione.
Nel caso di esaurimento delle risorse assegnate alla Sede di competenza prima
del termine di ciascun trimestre e di indisponibilità di integrazione in ambito
compartimentale le eventuali domande non finanziabili possono essere riproposte
nel trimestre successivo.

Per il proseguo dell'articolo VI invito a consultare il sito ufficiale Inpdap.

 

 
 

 

Finanza ed Economia Editoriale

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