BANCHE: DECRETO LEGGE 9 Ottobre 2008
Decreto Legge del 9 Ottobre ai fini del rafforzamento del sistema
bancario Italiano.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche
in deroga alle norme di
contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di
capitale deliberati da banche
italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale
accertata dalla Banca
d’Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che
l’aumento di capitale non
sia stato ancora perfezionato alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e che vi sia
un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca
interessata della durata
minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da
parte della Banca d’Italia dei
seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della
banca presentato per la
deliberazione dell’aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della
banca richiedente, per il
periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze,
dalla data di
sottoscrizione sino alla data di eventuale cessione, sono
privilegiate nella distribuzione dei
dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal
Ministero dell’economia e delle
finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e
rafforzamento di cui al
comma 1, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero
dell’economia e delle
finanze, sentita la Banca d’Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi del
presente articolo, non si applicano le limitazioni alla
partecipazione al capitale di cui al
Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. La qualità di socio di
banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle
azioni. Fino alla data di cessione
delle azioni sottoscritte dal Ministero dell’economia e delle
finanze, nelle banche
partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di
esercizio del diritto di voto
proprie delle società cooperative.
6. Non si applicano al Ministero dell’economia e delle finanze le
disposizioni degli articoli
106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.58.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna
operazione di cui al presente
articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse.
Le predette risorse, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle
finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione
mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa
di ciascuna missione
connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle
spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le
Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria; del
fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla
ricerca; delle risorse destinate
al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle
persone fisiche; nonché
quelle dipendenti da paramentri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali
nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni Pubbliche
ed Enti Pubblici
Nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni
territoriali con
corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e
contestuale
riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi
con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei Conti.
Art. 2
1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane,
anche di liquidità, che
possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si
applicano le procedure di
cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare le operazioni di cui
all’articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure
di cui al comma 1.
Spetta in via esclusiva ai Commissari straordinari, sentito il
Comitato di sorveglianza
deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero
dell’economia e delle finanze.
La delibera dei Commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca
d’Italia. Il
provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui
all’articolo 1, comma 2.
Art. 3
1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca
d’Italia eroghi finanziamenti
che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la
garanzia si intende prestata, con
effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa,
all’atto della sottoscrizione del
contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264,
1265 e 2800 del codice civile e
agli articoli 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n.
170. Ai medesimi finanziamenti si applica l’articolo 67, comma 4,
del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può rilasciare la
garanzia statale su
finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e
alle succursali di banche
estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency
liquidity assistance).
Art. 4
1. Ad integrazione e in aggiunta agli interventi dei sistemi di
garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia
statale a favore dei
depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla
entrata in vigore del
presente decreto-legge.
Art. 5
1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze,
sentita la Banca d’Italia, da emanarsi entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente
decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di
sottoscrizione degli aumenti di
capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del
presente decreto-legge.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà
elencata nell’allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di
cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base 8.1.7
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