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Mutui, Prestiti, Finanza, ed
Economia, editoriale Notizie sulla finanza, sui mutui delle banche, sui mutui online,
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05 dicembre, 2007
Il
Taeg indica il costo effettivo di un contratto di Mutuo. E' il
tasso di interesse che deve essere preso in riferimento quando si
richiede un mutuo presso una banca o una società finanziaria. |
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Quali sono i MUTUI maggiormente
convenienti offerti dalle banche?
Meglio un mutuo a tasso fisso o una a tasso
variabile?ENTRA |
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CODICE VIGILANZA
SETTORE FINANZIARIO
Vigilanza
Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)
l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla
presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati,
avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda
il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
3. La Consob è competente per quanto riguarda la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri
di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila
sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo
coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui
soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei
provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio
dell'attività di vigilanza.
Art. 6
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina
con regolamento:
a)
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni19;
b)
le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e
del denaro di pertinenza della clientela20;
c)
le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attività di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo 21;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio 22;
3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei
prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le
Sicav devono redigere periodicamente 23;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr 24;
5) i criteri e le modalità da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e
la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non
negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il
ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in
sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore 25.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la
qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con
regolamento:
a)
le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati
e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
b)
il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche
tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di
interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base
individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze
dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel
rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;
c)
gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi
informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche
tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi
disciplinati dalla presente parte26.
2- bis.
La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina i casi in cui,
al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal
soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da
strutture distinte e autonome27.
Art. 10
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le
materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni
comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i
soggetti abilitati.
2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte
all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di
propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle
autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite
sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le
verifiche 31.
4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese
di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione
armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della
Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre
modalità per le verifiche 32.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare,
per le materia di rispettiva competenza, con le autorità competenti
degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di
imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi
territori.
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