TESTO UNICO FINANZA: Offerta Fuori Sede
Offerta fuori sede
Art. 30-
(Offerta fuori sede)
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del
collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso
dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta promuove o colloca
il servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella
effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti
con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del
servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle Sgr, dalle società di gestione
armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di
Oicr.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate
possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di
investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da
altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono
essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera c).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari
e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite
con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi
fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine
l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale
facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali
effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.
7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può
essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri
strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali
azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti
finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando
l'obbligo di consegna del prospetto informativo.
Art. 31- (Promotori finanziari)
1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si
avvalgono di promotori finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in
qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore
finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un
organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative
dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità
giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina
e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai
richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione
all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra
attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla
Consob, e sotto la vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze74, con
regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di
onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto
dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo
sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano
conto della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La Consob determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4
e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti
abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e
alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilità;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle
violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo
196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative
ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la
clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione
concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;
i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa
Consob;
l) alle modalità di aggiornamento professionale
dei promotori finanziari.
7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai
soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i
relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari.
Art. 32 - (Promozione e collocamento a
distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari)
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si
intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla
pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del
cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può
disciplinare con regolamento, in conformità dei principi
stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante
tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di
prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100,
comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i
soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari. |