Installazione degli impianti
all’interno degli edifici Nella nuova finanziaria 2009 il governo si
è dedicato ad una serie di semplificazioni di leggi precedenti che
riguardano un pò tanti aspetti dell'economia e che forse aiuteranno
un pochino noi cittadini a sopravvivere nella giungla economica del
nostro Paese.
Adesso vediamo cosa dice l'articolo 35 della nuova finanziaria,
articolo che riguarda la disciplina per l’installazione degli
impianti all’interno degli edifici.
1.Entro il 31 dicembre 2008 il ministro dello Sviluppo economico,
di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, emana
uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni a uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni
di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e
b).
2.L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del ministro dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis.Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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