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14 gennaio, 2009




 
 

Le carte di credito svolgono una duplice funzione, sia di strumento di pagamento, attivabile tramite punti di vendita o Point of sales, sia di strumento di credito .Consentono ,infatti, di sostituire le altre forme di pagamento più tradizionali (contante, assegni, bonifici ) e di differire il momento di regolamento delle operazioni di negoziazione ad una data futura, prefissata, di solito non superiore ai trentacinque giorni; in questo intervallo di tempo il possessore della carta di credito può quindi beneficiare di un finanziamento.

In generale si può affermare che una carta di credito è strumento di erogazione di credito al consumo solo nel momento in cui l’utente ricorre ad esse per finanziarsi e non ogni volta in cui viene utilizzata come semplice strumento di pagamento. Assume un rilievo essenziale non tanto quindi la natura dello strumento in sé, quanto piuttosto il tipo di logica sottostante al suo utilizzo. continua

 

 

   
   
 

BANCA SELLA: Comunicazioni al cliente

Qualora il Cliente abbia aderito alle modalità telematiche di cui all'articolo “Operatività attraverso Telephone Banking ed Internet Banking” delle presenti Condizioni Generali, è sua facoltà richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni relative al/ai rapporto/i dal medesimo attivato/i esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il Cliente potrà accedere alle predette comunicazioni nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet della Banca, qualora la modalità telematica a cui il Cliente ha aderito ne permetta l'accesso. Le comunicazioni potranno essere visualizzate e consultate per 24 mesi dal giorno della messa a disposizione nella sezione protetta del sito Internet della Banca. L'accesso alla sezione protetta di cui al comma precedente dovrà avvenire con le modalità di identificazione di cui all'articolo “Operatività attraverso Telephone Banking ed Internet Banking”delle presenti Condizioni Generali. I servizi per i quali è possibile ricevere le comunicazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza e le correlate comunicazioni, sono elencati sul sito Internet della Banca nonché disponibili presso le succursali della Banca. L'adesione al servizio ha efficacia immediata, fermo restando che la Banca procederà all'invio in formato cartaceo, alle condizioni precedentemente pattuite, delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione al servizio. La Banca si riserva di inviare la prima comunicazione successiva all'efficacia dell'adesione al servizio, oltre che mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche in versione cartacea all'indirizzo precedentemente comunicato dal cliente. La banca provvede, a titolo informativo, a inviare all'indirizzo di posta elettronica o via sms al numero telefonico indicato dal Cliente un messaggio di avvenuta messa a disposizione della comunicazione nella specifica sezione protetta all'interno del sito Internet della Banca.
Il Cliente è a conoscenza ed accetta che è suo onere e cura provvedere alla tempestiva e periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del servizio, non costituendo il mancato invio o ricezione del messaggio di avviso causa di responsabilità per la Banca. Le comunicazioni sono inviate nei termini previsti dai contratti cui si riferiscono o dalla vigente normativa e sono effettuate ad ogni effetto di legge. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 118 e 119 del Testo Unico Bancario, per giorno di ricevimento delle comunicazioni si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni nella sezione protetta del sito Internet della Banca. Il Cliente prende atto che le modalità tecniche utilizzate dalla Banca consentono la stampa o il salvataggio su supporto durevole delle comunicazioni, ed egli è tenuto a dotarsi di idonei strumenti per procedere alla stampa o al salvataggio di tali documenti. Nel caso in cui taluno dei contratti per i quali viene chiesta l'attivazione del servizio sia cointestato, anche con facoltà di utilizzo disgiunto, l'adesione (alle comunicazioni esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza) deve essere espressa da tutti gli intestatari. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca la variazione della tecnica di comunicazione, ritornando alla modalità cartacea, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. In tal caso, le comunicazioni verranno inviate dalla Banca alle condizioni economiche al medesimo applicabili e tempo per tempo vigenti. In caso di rapporti cointestati, anche con facoltà di utilizzo disgiunto, tale richiesta deve essere espressa da tutti gli intestatari. La variazione ha efficacia immediata, fermo restando che la Banca procederà ancora all'invio mediante tecniche di comunicazione a distanza delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della richiesta.

Il Cliente dichiara di essere consapevole che sia il blocco definitivo dei codici che il recesso dalle modalità telematiche comportano l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni e determinano la conseguente variazione della tecnica di comunicazione, ai sensi del precedente comma; le comunicazioni verranno inviate dalla Banca alle condizioni economiche al medesimo applicabili e tempo per tempo vigenti. In caso di cointestazione, qualora siano presenti altri codici attivi, la Banca non procederà alla variazione della tecnica di comunicazione a distanza. In caso di sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici ovvero al verificarsi di cause che comportino l'impossibilità di accedere al servizio, il Cliente prende atto che la Banca rende disponibili le comunicazioni presso la succursale ove è intrattenuto il rapporto di conto, che verranno rilasciate alle condizioni economiche volta per volta vigenti. Il Cliente prende atto ed accetta che decorsi 60 giorni dalla data di sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici senza che la funzionalità di detti codici sia stata ripristinata o siano stati rilasciati nuovi codici, la Banca si riterrà autorizzata a inviare le comunicazioni relative al/ai rapporto/i attivato/i dal Cliente in formato cartaceo; le comunicazioni verranno inviate dalla Banca alle condizioni economiche al medesimo applicabili e tempo per tempo vigenti. In caso di cointestazione, qualora siano presenti altri codici attivi, la Banca non procederà alla variazione della tecnica di comunicazione a distanza. l Cliente prende atto che la Banca potrà estendere l'attivazione del servizio anche ad altre tipologie di comunicazioni, il cui invio è previsto da disposizioni normative o contrattuali.
In tal caso, la Banca provvederà ad avvertire il Cliente mediante invio di una comunicazione con preavviso di trenta giorni. Il Cliente accetta tale facoltà di estensione, fermo il diritto di recesso. Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di mancata visualizzazione e consultazione delle comunicazioni per un periodo di 12 mesi, la Banca si riterrà autorizzata, successivamente a detto periodo e limitatamente al rapporto cui le comunicazioni si riferiscono, ad inviare le comunicazioni in formato cartaceo; le comunicazioni verranno inviate dalla Banca alle condizioni economiche al medesimo applicabili e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all'articolo “Operatività attraverso Telephone Banking ed Internet Banking”delle presenti Condizioni Generali.

 
 

 

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