MUTUI: rinegoziare Mutui agevolati Una delle domande più comuni in tema di
Mutui è se è possibile richiedere ad una banca la rinegoziazione del
proprio mutuo che si è ottenuto però in forma agevolata. La risposta
a questo quesito non è molto semplic e per tale motivo ci affidiamo
a cò che dice la legge in materia di rinegoziazione.
L’art. 29 della legge 13 maggio1999, n. 133 dispone che:
... le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi,
possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la
rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse
applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore
al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni,
determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di
interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo
globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico
dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per
le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è,
rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento
del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso
quanto disposto dall'’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Da ciò possiamo capire che la rinegoziazione è possibile ma deve
sussistere il fatto che il tasso a cui si è contratto il mutuo, deve
risultare superiore al tasso medio effettivo globale alla data in
cui si sta richiedendo la rinegoziazione alla propria banca o alla
propria finanziaria.
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