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13 gennaio, 2009




 
 

 

 

 

   
   
  Banca Sella, Procedure di Reclamo

Banca Sella aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami e dell’Ombudsman, Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per i Clienti, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio
reclami e all’Ombudsman Giurì Bancario. Può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica oppure consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro i termini di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso OMBUDSMAN GIURI’ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via
IV Novembre 114, 00187 ROMA. IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN GIURI’ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, o dalla decisione comunicata alla banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
􀀀CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman Giurì Bancario sono quelle di valore fino
a ¤ 50.000,00 purchè riferite a operazioni e servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006,
fermi restando i limiti in precedenza vigenti di ¤ 10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni
dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore;
qualora nel corso dell’istruttoria emerga che il ricorso è privo di documentazione necessaria per
la decisione, viene richiesta l’integrazione della documentazione, in modo da permettere
all’Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120 giorni complessivi dalla data del
ricevimento del ricorso.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai BONIFICI TRANSFRONTALIERI VI:
il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami purchè non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza
del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero con il beneficiario
per la messa a sua disposizione dell’importo del bonifico stesso; l’UFFICIO RECLAMI ha 30 giorni
per evadere la richiesta del Cliente.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione
speciale dell’Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo con le stesse modalità, per controversie
relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a ¤ 50.000, maggiorato delle spese sostenute
dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n.253/2000.
La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero,
ove previsto, il collegio arbitrale.

 
 

 

Finanza ed Economia Editoriale

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