Banca Sella, Procedure di Reclamo
Banca Sella aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio
reclami e dell’Ombudsman, Giurì Bancario che prevede una procedura
di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al
giudice. La procedura è gratuita per i Clienti, salve le spese
relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio
reclami e all’Ombudsman Giurì Bancario. Può rivolgersi all’UFFICIO
RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione
contestata è stata eseguita.
Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via
informatica oppure consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro i termini di 60
giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami
aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è,
invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa
deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a
provvedere.
QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI
(perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto
o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva,
non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso
OMBUDSMAN GIURI’ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri,
con sede in Via
IV Novembre 114, 00187 ROMA. IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN GIURI’
BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall’invio della contestazione
all’Ufficio reclami della banca, o dalla decisione comunicata alla
banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del
contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera
raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando
ogni altra notizia. L’Ombudsman può richiedere ulteriore
documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca
sia al Cliente.
CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman Giurì Bancario sono
quelle di valore fino
a ¤ 50.000,00 purchè riferite a operazioni e servizi posti in essere
a far data dal 1° gennaio 2006,
fermi restando i limiti in precedenza vigenti di ¤ 10.000. La
decisione viene adottata entro 90 giorni
dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo
per la banca e non per il consumatore;
qualora nel corso dell’istruttoria emerga che il ricorso è privo di
documentazione necessaria per
la decisione, viene richiesta l’integrazione della documentazione,
in modo da permettere
all’Ombudsman Giurì Bancario di emanare la decisione entro 120
giorni complessivi dalla data del
ricevimento del ricorso.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai BONIFICI
TRANSFRONTALIERI VI:
il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami purchè non siano
trascorsi 180 giorni dalla scadenza
del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine
di bonifico ovvero con il beneficiario
per la messa a sua disposizione dell’importo del bonifico stesso;
l’UFFICIO RECLAMI ha 30 giorni
per evadere la richiesta del Cliente.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio
Reclami, può rivolgersi alla Sezione
speciale dell’Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo con le
stesse modalità, per controversie
relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a ¤
50.000, maggiorato delle spese sostenute
dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i
criteri indicati dal d.lgs. n.253/2000.
La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla ricezione della
documentazione.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman Giurì Bancario non
priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria, un
organismo conciliativo, ovvero,
ove previsto, il collegio arbitrale. |