LE OPZIONI SU AZIONI E INDICI AZIONARI
Nella maggioranza dei casi, il mercato delle
opzioni su singole azioni è limitato ai titoli principali, detti anche
blue chip, che danno luogo ad un mercato derivato di una certa
rilevanza. Largamente utilizzate sono anche le opzioni contenute in
titoli come le obbligazioni convertibili ed i warrant.
Con riguardo al mercato italiano, con la data
del 20 gennaio 1997 l'assetto dei mercati delle opzioni sui titoli
azionari si è avvicinato molto agli standard dei mercati esteri più
evoluti, sostituendo al tradizionale mercato dei contratti a premio un
mercato di opzioni sui singoli titoli azionari. In particolare, sul
mercato regolamentato delle opzioni (mercato delle Individual Stock
Options ovvero ISOalpha) si scambiano opzioni sui 12 titoli principali
di listino, mentre per tutti gli altri titoli quotati continua ad
operare il mercato a premi iii.
Tale svolta si inserisce in un progetto per il
rinnovamento del mercato azionario italiano iniziato nel 1994 con la
costituzione del Mercato Italiano dei Derivati (IDEM) e con il lancio
del contratto Futures sull'indice Mib30 (il Fib30). Insieme
all'introduzione dei contratti di opzione su singoli titoli è stato
introdotto inoltre il contratto di opzione sull'indice MIB30 (il MIBO
30)
Obiettivo di questa trasformazione è quello di
dare grande impulso all'impiego delle opzioni quale forma di gestione
del rischio nel mercato azionario.
I mercati ISOalpha e MIBO rappresentano una grossa svolta per il
nostro mercato azionario. Essi sono di particolare interesse per gli
investitori, in quanto si tratta di contratti negoziati in un mercato
la cui struttura è in grado di garantire liquidità, trasparenza e
sicurezza alla negoziazione delle opzioni. Questo grazie (i) ad un
sistema di negoziazione telematico, rapido ed efficiente all'interno
della Cassa di Compensazione e Garanziaiv che diviene controparte
legale di ogni negoziazione conclusa; (ii) all'attività degli
operatori “market makers” chiamati ad esporre prezzi di acquisto e di
vendita e (iii) alla procedura di standardizzazione dei contratti tale
da selezionare un gruppo di opzioni sufficientemente rappresentativo
delle esigenze operative e da assicurarne poi la disponibilità sul
mercato. |