SIM: Operatività Transfrontaliera delle
Sim. Testo Unico Finanza
Art. 26 - (Succursali e libera prestazione di servizi di
Sim)
1. Le Sim possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento
indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza
stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce
con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni
comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che
devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri
Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio
alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari,
le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati
extracomunitari i propri
3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di
collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti
Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob.
Art. 27 - (Imprese di investimento comunitarie)
1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo
riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e
alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine;
la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono
esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio
della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca
d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità competente
dello Stato d'origine.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di
investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio
della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse
al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di
investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 28 - (Imprese di investimento
extracomunitarie)
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
a) alla sussistenza,
in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti
dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento
nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi
accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono
prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di
disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza
equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca
d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni
di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di
investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali,
sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b),
c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente
l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare,
in via generale, i servizi che le imprese di investimento
extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica
senza stabilimento di succursali.
Art. 29
- (Banche)
1. Alla prestazione all'estero di servizi di
investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla
prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere
si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U.
bancario.
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