DISCIPLINA SULLA
VIGILANZA DEI MERCATI
FINANZIARI REGOLAMENTATI
Art. 72 - (Disciplina delle insolvenze di mercato)
1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi
indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è
dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato
determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi
in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di
accertamento e di liquidazione.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è
effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con
la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata
dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati
nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa
stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli
atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di
richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori
dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione
dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i
crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese
sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice
di procedura civile.
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli163.
Art. 73 - (Vigilanza sulle società di gestione)
1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza
della Consob, che a tal fine si avvale dei poteri previsti
dall'articolo 74, comma 2. 2. La Consob iscrive le società di gestione
in un albo.
3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie
delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti
dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La Consob vigila affinché la regolamentazione del
mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle
finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera
b), e può richiedere alle società di gestione modifiche della
regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni
riscontrate.
Art. 74-
(Vigilanza sui mercati)
1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine
di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della
società di gestione.
2. La Consob, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire
ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta,
per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla società di gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere
adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso
di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e
sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel
termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non
approvati entro tale termine.
Art. 75
- (Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della
società di gestione)
1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei
mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e
comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero
dell’economia e delle finanze165,
su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi
amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei
disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario
nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base
delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla
ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è
determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di
gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli
articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e
75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri
della Banca d'Italia.
2. Nel caso in cui le irregolarità indicate nel comma
1 siano di eccezionale gravità il Ministero dell’economia e delle
finanze166,
su proposta della Consob, può revocare l'autorizzazione prevista
dall'articolo 63.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il
commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale
ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società.
Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero
l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione
del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle
finanze167,
su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società
di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni
sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle
concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob
promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle
negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo
della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima.
Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire
anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge
fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono
formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di
gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché
per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli
strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,
tassi di interesse e valute.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o
per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.
Art. 76
- (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)
1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi
del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza
complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74.
2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione
dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine
dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le
attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.
Art. 77
- (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di
garanzia)
1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli
68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla società
indicata nell'articolo 69, comma 1, è esercitata dalla Banca d'Italia
e dalla Consob. A tal fine la Banca d'Italia e la Consob possono
richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori dati
e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni
ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia,
adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura
della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei
servizi indicati negli articoli 69 e 70. |