NORME MERCATI FINANZIARI NON
REGOLAMENTATI
Mercati non regolamentati
Art. 78 - (Scambi organizzati di
strumenti finanziari)
1. La Consob può richiedere agli organizzatori, agli
emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi
organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la Consob
può:
a) stabilire le
modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico
riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli
scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla
tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai
titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1,
comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero
dell’economia e delle finanze169, sentite la Banca d'Italia e la
Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
Art. 79 - (Scambi di fondi interbancari)
1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon
funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.
2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia
può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli
operatori, indicandone modalità e termini.
3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica
l'articolo 78.
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