GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 80 - (Attività di gestione
accentrata di strumenti finanziari)
1. L'attività di gestione accentrata di strumenti
finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di
società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre
1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
determina con regolamento il capitale minimo della società e le
attività connesse e strumentali.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze171,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si
applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua
durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze173, con
regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina
i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando
la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati
entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca
d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti
determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In
caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e
6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata
sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.
10. Alle società di gestione accentrata si applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a
eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
Art. 81 - (Regolamento di attuazione e
regolamento dei servizi)
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento:
a) le categorie di soggetti e gli strumenti
finanziari ammessi alla gestione accentrata;
b) i modelli e le modalità di rilascio delle
certificazioni previste dall'articolo 85;
c) le forme e le modalità che devono essere
osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla
gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione
tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento
del servizio;
d) le caratteristiche tecniche e il contenuto
delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la
trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio.
2. La società di gestione accentrata adotta il
regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità
di svolgimento e i corrispettivi.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può
stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte
delle medesime autorità.
Art. 82 - (Vigilanza)
1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sulle
società di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza,
l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori.
Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di
dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e
richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.
2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la
regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare
l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e
possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione
dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art. 83 - (Crisi delle società di
gestione accentrata)
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il
Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o
della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi
amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati
uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società
e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico
della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6,
72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi
attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri
della Banca d'Italia.
2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della
società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il
Ministero dell’economia e delle finanze178 ne dispone con decreto la
liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento,
secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a
eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto
compatibili.
Art. 84 - (Rilevazioni e comunicazioni
inerenti agli strumenti finanziari accentrati)
1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema
non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di
diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le
comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la
individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante
l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari
cui esse si riferiscono.
2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di
aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti
incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per
le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del
predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da
quella del rilascio della certificazione per l'intervento in
assemblea.
3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione
allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei
soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il
Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le
norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista
dall'articolo 89, comma 2.
Art. 85 - (Deposito accentrato)
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi
nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo
svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono
disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con
i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81,
comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel
medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di
procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la
società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri
necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società
di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari
nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema
in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata
a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al
regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni
conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione
degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari
degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti
in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti
indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni
attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla
proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del
diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri
diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti
di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. …omissis…
6. Non può esservi, per gli stessi strumenti
finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione
all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle società di gestione accentrata si applica il
divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma,
del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società
di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e
annotati in apposito registro da essa tenuto.
9. La società è responsabile per le perdite e i danni
derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo
il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto
dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e
la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti,
nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle
assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non
imputabili alla società di gestione accentrata.
Art. 86 - (Trasferimento dei diritti
inerenti agli strumenti finanziari depositati)
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi
nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate
nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto
o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari
a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna
di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa
specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi,
avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende
trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti
finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al
depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più
idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1
produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina
legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta
fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo
dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli
effetti della legislazione vigente.
3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi
nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al
deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per
effettuarlo.
Art. 87 - (Vincoli sugli strumenti
finanziari accentrati)
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari
immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui
diritti del depositante con la girata alla società di gestione
accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per
non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a
quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni
dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e
successive modificazioni.
2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari
nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal
sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi
certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal
presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per
le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari
immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari
previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono
eseguiti nei confronti dei depositari.
Art. 88 - (Ritiro degli strumenti
finanziari accentrati)
1. La società di gestione accentrata mette a
disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto
il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del
depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il
completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del
depositario.
2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29
marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745.
3. La società di gestione accentrata può autenticare
la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio
favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di
girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione
a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari
da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
decreto.
Art. 89