IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI
Il contratto di mutuo per l'acquisto di un’abitazione come tutte le
altre operazioni di finanziamento (di durata superiore ai 18 mesi)
effettuate da banche residenti è assoggettato ad un particolare
regime fiscale consistente nell'applicazione di un'imposta
sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti
ad esso connessi.
In pratica, l'applicazione dell'imposta sostitutiva determina
l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro, dalle
imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative. L'applicazione dell'imposta sostitutiva non determina
invece l'esenzione totale dell'imposizione sulle cambiali, emesse in
relazione alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo
termine, che rimangono soggette ad imposta di bollo nella misura
dello 0,1 per mille (anziché del 12 per mille).
L'imposta sostitutiva si applica indipendentemente dalla circostanza
che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in
particolare, da garanzie ipotecarie. L'imposta sostitutiva pur
essendo dovuta dalle banche finanziatrici, di fatto, grava sui
clienti, ai quali la banca usa addebitare una somma corrispondente
all'imposta dovuta che, pertanto, incide sui costi del
finanziamento.
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