IMPOSTE: Imponibile Iva Casa
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è
costituita dal prezzo pattuito e
dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono
all’ufficio di rettificare direttamente
la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo
dichiarato è inferiore al “valore
normale” del bene.
Se, però, per l’acquisto della casa l’acquirente ha contratto un
mutuo o chiesto un finanziamento bancario,
la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo
o del finanziamento erogato.
In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l’ufficio è
obbligato a considerare quale “valore
normale” un importo pari alla somma erogata.
COSA SI INTENDE PER “VALORE NORMALE”?
“…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel
luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
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