FITD: Assicurazione Depositi Bancari
L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di
vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle
componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad
assicurare la stabilità del sistema bancario.
Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione
sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione
bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i
depositanti in caso di dissesti bancari.
La
Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di
20.000 EURO per singolo depositante.
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva
con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite
massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può
essere inferiore a 103.291,38 Euro, per
depositante.
Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti
previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle
succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle
succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie
consorziate.
Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, riprendendo il
D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai
depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con
obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di
depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i
titoli ad essi assimilabili.
Al di là delle fattispecie escluse (sotto
elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere
fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in
materia di liquidazione coatta amministrativa dal
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Ai sensi dell’art. 27 dello
Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune
fattispecie come:
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni,
pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi
patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia
intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt.
648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di
impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti
regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici
territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto
proprio, nonché i crediti delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59,
comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di
assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del
risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei
componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca
o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei
soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della
consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla
consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno
concorso a deteriorare la situazione finanziaria della
consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore
inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle
informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti
cui affida il proprio risparmio.
Per maggiori informazioni o aggiornamenti, rivolgersi
direttamente al sito ufficiale.
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