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11 gennaio, 2009




 
 

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  FITD: Assicurazione Depositi Bancari

L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.

La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:

  • i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
  • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
  • il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
  • i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
  • i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
  • i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
  • i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
  • i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
  • i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
  • i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

 

Per maggiori informazioni o aggiornamenti, rivolgersi direttamente al sito ufficiale.

 
 

 

Finanza ed Economia Editoriale

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