DDL FINANZIARIA 2008: INCENTIVI
ALL'OCCUPAZIONE
1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e
c), del
Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni
2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera
f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,
del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di
euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i
soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per
ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale. 3. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di
datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio
2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della
base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale. 4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 5. Il credito d'imposta spetta a condizione
che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi
posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso
o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori
di handicap
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano rispettate le prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità
lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il
datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo
dal 1o
novembre 2007 al
31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a
riposo.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di
lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o
gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle
piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e
contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla
normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle
vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori
somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione
delle relative sanzioni.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai
lavoratori dipendenti. 9. Nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un
Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al
presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per
area territoriale, sesso, età e professionalità. 10. L'efficacia del
presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione
della Commissione europea. |