|
DOMANDA MUTUI: Domanda Mutuo Inpdap!
Domanda per il Mutuo ipotecario per gli iscritti all'Inpdap.
La domanda di mutuo, redatta su apposito modulo, distribuito
dall’Ente, compilato in ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta, va inoltrata alla Sede Provinciale
dell’Istituto, nel cui ambito territoriale si trova l’immobile,
esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Ai fini della priorità fa fede il timbro
postale a data dell’ufficio accettante.Per il proseguo dell'articolo VI invito a consultare il sito
ufficiale Inpdap. La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) CUD, 730, UNICO, attestanti il reddito netto annuo del nucleo
familiare, dichiarato da ciascuno dei componenti ai fini IRPEF;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti
disposizioni, a firma del richiedente il finanziamento, dalla quale
risulti la data di nascita, la residenza, lo stato civile, lo stato
di famiglia, con l'indicazione dei conviventi da almeno un anno;
c) autocertificazione, attestante che né il richiedente né i
componenti del nucleo familiare sono proprietari di altra abitazione
nel raggio di 100 Km. dal comune ove è ubicato l’immobile oggetto
della richiesta di finanziamento;
d) certificato di attualità catastale e planimetrie dell'unità
abitativa;
e) copia autentica o autenticata del titolo di proprietà del
venditore, unitamente a dichiarazione di quest’ultimo che l’unità
abitativa è libera e, quindi, immediatamente disponibile. Tale
condizione può essere rilevata anche dal contratto preliminare di
vendita;
f) relazione preliminare del notaio, relativa alla proprietà del
bene ed all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
gravanti sia sul fabbricato sia sul terreno, sul quale il medesimo
insiste, salvo per il caso previsto dall'art. 1 comma 5. Nel caso in
cui l’unità abitativa sia venduta da soggetto potenzialmente
sottoponibile a procedura concorsuale, il notaio è tenuto ad
effettuare i relativi accertamenti finalizzati alla verifica
dell’insussistenza di procedure concorsuali in atto.
g) la documentazione, in copia conforme, indispensabile per
attestare la regolarità dell'unità immobiliare, il progetto
approvato, la concessione edilizia, eventuali D.I.A. complete di
collaudo finale e certificato di abitabilità/agibilità, rilasciati
nei modi e nei termini di cui agli artt.24 e 25 del D.P.R. n.380/2001.
In subordine copia autenticata della richiesta di agibilità, e
successiva autodichiarazione del richiedente l'agibilità, di cui
all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che attesti l’avvenuto
formarsi del silenzio assenso, previsto dall'art. 25 del decreto
medesimo, salvo diverse normative regionali o locali, nonché copia
di tutta la documentazione allegata alla richiesta di agibilità,
così come previsto dall'art. 25
del decreto, comprensiva del parere favorevole della ASL, di cui
all'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 ridetto, ovvero
dell'attestato del comune circa l’avvenuto formarsi del silenzio
assenso di cui all'art. 25 del decreto;
h) per l'immobile, per il quale è stato richiesto il condono:
1) per le domande di concessione in sanatoria, di cui alle ll. n.47/1985
e n. 724/1994, il titolo abilitativo in sanatoria e il successivo
certificato di agibilità, così come previsto dal comma 3, punto g);
2) per le domande in sanatoria, di cui alla l. n. 326/2003 e
successive leggi regionali, vanno esibiti: la domanda di sanatoria,
l’attestato di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori,
nonché il certificato di ammissibilità al condono edilizio ovvero il
certificato di assenza di vincoli ostativi al rilascio del titolo
stesso;
i) dichiarazione di impegno del richiedente a liquidare l'onorario
al perito, all'atto della consegna della perizia tecnica o
tecnico-estimativa;
j) preliminare di compravendita, da cui risulti versato un
acconto di almeno il 5% del prezzo pattuito;La documentazione
richiesta, dal presente articolo e dal successivo può essere
prodotta in carta semplice, ove il bollo non sia previsto per legge.
La domanda di mutuo va corredata, oltre che dalla documentazione
prevista dall’ art 7,
anche da quella indicata nei commi successivi a seconda della
categoria di riferimento:
a) per l’acquisto di un’unità abitativa di vecchia costruzione:
1) eventuale copia conforme della concessione in sanatoria, ovvero
della domanda
per l’ottenimento della predetta concessione con gli attestati dei
versamenti
dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché la produzione di
ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal perito;
2) per gli immobili costruiti prima del 1° settembr e 1967, in luogo
del certificato di
abitabilità e della concessione edilizia, è sufficiente la
dichiarazione resa dal
proprietario al notaio al momento della stipula dell’atto,
attestante che il fabbricato,
di cui fa parte la porzione immobiliare oggetto dell’atto di
compravendita, è stato
costruito in data anteriore al 1° settembre 1967.
b) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione
realizzata da un’ impresa:
1) dichiarazione del direttore dei lavori o del perito che
certifichi la categoria catastale attribuita/bile all’immobile;
2) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa
venditrice, che
certifichi l’impegno alla preventiva cancellazione di eventuali
iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sull’unità
oggetto della concessione di mutuo ipotecario, nel rispetto di
quanto richiesto dall’art. 7, comma 2, lett. f);
c) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione
realizzata da una società
cooperativa:
1) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della
cooperativa;
2) copia conforme autenticata della concessione edilizia, in termini
di validità,
intestata alla cooperativa, in luogo di quella richiesta all’art. 7,
comma 2, lett. g);
3) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante la
qualità di socio
assegnatario da parte dell’acquirente;
4) dichiarazione del Presidente della cooperativa, attestante il
costo totale della
costruzione ed il riparto della spesa tra i soci e copia autenticata
delle ricevute dei
pagamenti effettuati dal socio che richiede il finanziamento;
5) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società
venditrice che
certifichi l’impegno al rispetto di quanto richiesto dall’art.7,
comma 2, lett. f), in tema
di preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni
pregiudizievoli,
gravanti sull’unità oggetto della concessione di mutuo ipotecario;
d) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente dal patrimonio
immobiliare di Enti Pubblici:
1) proposta di vendita dell’Ente e, ove prevista dal regolamento
dell’Ente venditore,
richiesta di anticipo con allegata la copia della ricevuta di
pagamento;
2) in alternativa alla documentazione prevista dall’art. 7, comma 2,
lett. e) e g), e al
certificato di attualità catastale, può essere prodotta la
dichiarazione dell’Ente venditore, contenente in dettaglio l’importo
del valore stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali
pertinenze. Qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili è
necessaria una perizia tecnico-estimativa.
e) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente dal
patrimonio immobiliare di Enti tramite
asta pubblica:
1) la relazione notarile preliminare, in cui il notaio dichiari
anche che l’unita’ abitativa e’
libera e immediatamente disponibile;
2) in alternativa alla documentazione prevista nell’art. 7, comma 2,
lett. d) e g), e al
certificato di attualità catastale, può essere prodotta la
dichiarazione dell’Ente venditore
contenente in dettaglio l’importo del valore stimato dell’unita’
abitativa e delle eventuali
pertinenze. Qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili è
necessaria una perizia
tecnico-estimativa;
f) per l’acquisto di un’unità abitativa tramite asta giudiziaria:
1) copia autentica della procura speciale, rilasciata dall'iscritto
al notaio formalmente
designato alla riscossione ed al successivo versamento al tribunale
della somma
finanziata, con completa definizione delle incombenze relative
all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto;
2) relazione preliminare del notaio, relativa all'unità immobiliare
e alle eventuali
pertinenze, con attestazione che su di esse e sul terreno su cui
insistono, non gravano ulteriori iscrizioni e/o trascrizioni oltre a
quelle che hanno portato alla
vendita all'asta; la relazione deve, altresì, contenere
dichiarazione che l'unità abitativa è libera e, quindi,
immediatamente disponibile. Nella relazione il notaio
deve indicare il valore da attribuire all'unità abitativa, che deve
essere pari a quello
indicato nella perizia depositata presso la cancelleria del
tribunale. Per gli acquisti
da asta giudiziaria non è richiesta la perizia. Qualora la perizia
suddetta non contenga in dettaglio il valore stimato dell'unità
abitativa e delle eventuali pertinenze, è necessaria una perizia
tecnico-estimativa;
g) per l’estinzione di un mutuo contratto dal venditore con aziende
di credito per la costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione
dell’immobile:
1) titolo di proprietà;
2) atto di finanziamento del mutuo contratto con l’Istituto di
credito completo della
perizia sull’immobile;
3) attestazione della banca, relativa al residuo debito da
estinguere, completo di
dichiarazione di disponibilità al rilascio dell'atto di assenso alla
cancellazione dell'ipoteca da presentare al momento del rogito.
h) per l’estinzione di un mutuo contratto dall’iscritto con aziende
di credito per la
costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile adibito
a prima casa:
1) atto di finanziamento del mutuo contratto con l’Istituto di
credito completo della perizia sull’immobile;
2) attestazione della banca, relativa al residuo debito da
estinguere, completo di
dichiarazione di disponibilità al rilascio dell'atto di assenso alla
cancellazione
dell'ipoteca da presentare al momento del rogito.
2, La domanda di mutuo relativa all’ ipotesi di cui al comma 1 punti
b) e c) va presentata
quando l’immobile risulti ultimato.
3. Le domande di mutui relative alle ipotesi di cui al comma 1 punti
e) ed f) sono accettate
con riserva dalla competente Direzione Provinciale, in attesa
dell’esito della gara d’asta.
|