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29 marzo, 2008




 
 

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INPDAP: Domanda di Mutuo Inpdap

DOMANDA DI MUTUO - ARTICOLO 7 -

1.La domanda di mutuo, redatta su apposito modulo, distribuito dall’Ente, compilato in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, va inoltrata alla Sede Provinciale dell’Istituto, nel cui ambito territoriale si trova l’immobile, esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini della priorità fa fede il timbro postale a data dell’ufficio accettante.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) CUD, 730, UNICO, attestanti il reddito netto annuo del nucleo familiare, dichiarato da ciascuno dei componenti ai fini IRPEF;

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, a firma del richiedente il finanziamento, dalla quale risulti la data di nascita, la residenza, lo stato civile, lo stato di famiglia, con l'indicazione dei conviventi da almeno un anno;

c) autocertificazione, attestante che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare sono proprietari di altra abitazione nel raggio di 100 Km. dal comune ove è ubicato l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento;

d) certificato di attualità catastale e planimetrie dell'unità abitativa;

e) copia autentica o autenticata del titolo di proprietà del venditore, unitamente a dichiarazione di quest’ultimo che l’unità abitativa è libera e, quindi, immediatamente disponibile. Tale condizione può essere rilevata anche dal contratto preliminare di vendita;

f) relazione preliminare del notaio, relativa alla proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sia sul fabbricato sia sul terreno, sul quale il medesimo insiste, salvo per il caso previsto dall'art. 1 comma 5. Nel caso in cui l’unità abitativa sia venduta da soggetto potenzialmente sottoponibile a procedura concorsuale, il notaio è tenuto ad effettuare i relativi accertamenti finalizzati alla verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali in atto.

g) la documentazione, in copia conforme, indispensabile per attestare la regolarità dell'unità immobiliare, il progetto approvato, la concessione edilizia, eventuali D.I.A. complete di collaudo finale e certificato di abitabilità/agibilità, rilasciati nei modi e nei termini di cui agli artt.24 e 25 del D.P.R. n.380/2001. In subordine copia autenticata della richiesta di agibilità, e successiva autodichiarazione del richiedente l'agibilità, di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che attesti l’avvenuto formarsi del silenzio assenso, previsto dall'art. 25 del decreto medesimo, salvo diverse normative regionali o locali, nonché copia di tutta la documentazione allegata alla richiesta di agibilità, così come previsto dall'art. 25 del decreto, comprensiva del parere favorevole della ASL, di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 ridetto, ovvero dell'attestato del comune circa l’avvenuto formarsi del silenzio assenso di cui all'art. 25 del decreto;

h) per l'immobile, per il quale è stato richiesto il condono:

1) per le domande di concessione in sanatoria, di cui alle ll. n.47/1985 e n. 724/1994, il titolo abilitativo in sanatoria e il successivo certificato di agibilità, così come previsto dal comma 3, punto g);

2) per le domande in sanatoria, di cui alla l. n. 326/2003 e successive leggi regionali, vanno esibiti: la domanda di sanatoria, l’attestato di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché il certificato di ammissibilità al condono edilizio ovvero il certificato di assenza di vincoli ostativi al rilascio del titolo stesso;

i) dichiarazione di impegno del richiedente a liquidare l'onorario al perito, all'atto della consegna della perizia tecnica o tecnico-estimativa;

j) preliminare di compravendita, da cui risulti versato un acconto di almeno il 5% del prezzo pattuito;

3. La documentazione richiesta, dal presente articolo e dal successivo può essere prodotta in carta semplice, ove il bollo non sia previsto per legge.

ARTICOLO 8

1. La domanda di mutuo va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall’ art 7, anche da quella indicata nei commi successivi a seconda della categoria di riferimento:

a) per l’acquisto di un’unità abitativa di vecchia costruzione:

1) eventuale copia conforme della concessione in sanatoria, ovvero della domanda per l’ottenimento della predetta concessione con gli attestati dei versamenti dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché la produzione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal perito;

2) per gli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967, in luogo del certificato di abitabilità e della concessione edilizia, è sufficiente la dichiarazione resa dal proprietario al notaio al momento della stipula dell’atto, attestante che il fabbricato, di cui fa parte la porzione immobiliare oggetto dell’atto di compravendita, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967.

b) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione realizzata da un’ impresa:

1) dichiarazione del direttore dei lavori o del perito che certifichi la categoria catastale attribuita/bile all’immobile;

2) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa venditrice, che certifichi l’impegno alla preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sull’unità oggetto della concessione di mutuo ipotecario, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 7, comma 2, lett. f);

c) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione realizzata da una società cooperativa:

1) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;

2) copia conforme autenticata della concessione edilizia, in termini di validità, intestata alla cooperativa, in luogo di quella richiesta all’art. 7, comma 2, lett. g);

3) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante la qualità di socio assegnatario da parte dell’acquirente;

4) dichiarazione del Presidente della cooperativa, attestante il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci e copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio che richiede il finanziamento;

5) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società venditrice che certifichi l’impegno al rispetto di quanto richiesto dall’art.7, comma 2, lett. f), in tema di preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sull’unità oggetto della concessione di mutuo ipotecario;

d) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare di Enti Pubblici:

1) proposta di vendita dell’Ente e, ove prevista dal regolamento dell’Ente venditore, richiesta di anticipo con allegata la copia della ricevuta di pagamento;

2) in alternativa alla documentazione prevista dall’art. 7, comma 2, lett. e) e g), e al certificato di attualità catastale, può essere prodotta la dichiarazione dell’Ente venditore, contenente in dettaglio l’importo del valore stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali pertinenze. Qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili è necessaria una perizia tecnico-estimativa.

e) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare di Enti tramite asta pubblica:

1) la relazione notarile preliminare, in cui il notaio dichiari anche che l’unita’ abitativa e’ libera e immediatamente disponibile;

2) in alternativa alla documentazione prevista nell’art. 7, comma 2, lett. d) e g), e al certificato di attualità catastale, può essere prodotta la dichiarazione dell’Ente venditore contenente in dettaglio l’importo del valore stimato dell’unita’ abitativa e delle eventuali pertinenze. Qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili è necessaria una perizia tecnico-estimativa;

f) per l’acquisto di un’unità abitativa tramite asta giudiziaria:

1) copia autentica della procura speciale, rilasciata dall'iscritto al notaio formalmente designato alla riscossione ed al successivo versamento al tribunale della somma finanziata, con completa definizione delle incombenze relative all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto;

2) relazione preliminare del notaio, relativa all'unità immobiliare e alle eventuali pertinenze, con attestazione che su di esse e sul terreno su cui insistono, non gravano ulteriori iscrizioni e/o trascrizioni oltre a quelle che hanno portato alla vendita all'asta; la relazione deve, altresì, contenere dichiarazione che l'unità abitativa è libera e, quindi, immediatamente disponibile. Nella relazione il notaio deve indicare il valore da attribuire all'unità abitativa, che deve essere pari a quello indicato nella perizia depositata presso la cancelleria del tribunale. Per gli acquisti da asta giudiziaria non è richiesta la perizia. Qualora la perizia suddetta non contenga in dettaglio il valore stimato dell'unità abitativa e delle eventuali pertinenze, è necessaria una perizia tecnico-estimativa;

g) per l’estinzione di un mutuo contratto dal venditore con aziende di credito per la costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile:

1) titolo di proprietà;

2) atto di finanziamento del mutuo contratto con l’Istituto di credito completo della perizia sull’immobile;

3) attestazione della banca, relativa al residuo debito da estinguere, completo di dichiarazione di disponibilità al rilascio dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca da presentare al momento del rogito.

h) per l’estinzione di un mutuo contratto dall’iscritto con aziende di credito per la costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile adibito a prima casa:

1) atto di finanziamento del mutuo contratto con l’Istituto di credito completo della perizia sull’immobile;

2) attestazione della banca, relativa al residuo debito da estinguere, completo di dichiarazione di disponibilità al rilascio dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca da presentare al momento del rogito.

2, La domanda di mutuo relativa all’ ipotesi di cui al comma 1 punti b) e c) va presentata quando l’immobile risulti ultimato.

3. Le domande di mutui relative alle ipotesi di cui al comma 1 punti e) ed f) sono accettate con riserva dalla competente Direzione Provinciale, in attesa dell’esito della gara d’asta.

 
   

 

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