1.La domanda di mutuo, redatta su apposito modulo,
distribuito dall’Ente, compilato in ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta, va inoltrata alla Sede Provinciale
dell’Istituto, nel cui ambito territoriale si trova l’immobile,
esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta
di ritorno. Ai fini della priorità fa fede il timbro postale a data
dell’ufficio accettante.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) CUD, 730, UNICO, attestanti il reddito netto annuo
del nucleo familiare, dichiarato da ciascuno dei componenti ai fini
IRPEF;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle
vigenti disposizioni, a firma del richiedente il finanziamento, dalla
quale risulti la data di nascita, la residenza, lo stato civile, lo
stato di famiglia, con l'indicazione dei conviventi da almeno un anno;
c) autocertificazione, attestante che né il
richiedente né i componenti del nucleo familiare sono proprietari di
altra abitazione nel raggio di 100 Km. dal comune ove è ubicato
l’immobile oggetto della richiesta di finanziamento;
d) certificato di attualità catastale e planimetrie
dell'unità abitativa;
e) copia autentica o autenticata del titolo di
proprietà del venditore, unitamente a dichiarazione di quest’ultimo
che l’unità abitativa è libera e, quindi, immediatamente disponibile.
Tale condizione può essere rilevata anche dal contratto preliminare di
vendita;
f) relazione preliminare del notaio, relativa alla
proprietà del bene ed all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni
pregiudizievoli, gravanti sia sul fabbricato sia sul terreno, sul
quale il medesimo insiste, salvo per il caso previsto dall'art. 1
comma 5. Nel caso in cui l’unità abitativa sia venduta da
soggetto potenzialmente sottoponibile a procedura concorsuale, il
notaio è tenuto ad effettuare i relativi accertamenti finalizzati alla
verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali in atto.
g) la documentazione, in copia conforme,
indispensabile per attestare la regolarità dell'unità immobiliare, il
progetto approvato, la concessione edilizia, eventuali D.I.A. complete
di collaudo finale e certificato di abitabilità/agibilità, rilasciati
nei modi e nei termini di cui agli artt.24 e 25 del D.P.R. n.380/2001.
In subordine copia autenticata della richiesta di agibilità, e
successiva autodichiarazione del richiedente l'agibilità, di cui
all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, che attesti l’avvenuto
formarsi del silenzio assenso, previsto dall'art. 25 del decreto
medesimo, salvo diverse normative regionali o locali, nonché copia di
tutta la documentazione allegata alla richiesta di agibilità, così
come previsto dall'art. 25 del decreto, comprensiva del parere
favorevole della ASL, di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R.
n. 380/2001 ridetto, ovvero dell'attestato del comune circa l’avvenuto
formarsi del silenzio assenso di cui all'art. 25 del decreto;
h) per l'immobile, per il quale è stato richiesto il
condono:
1) per le domande di concessione in sanatoria, di cui
alle ll. n.47/1985 e n. 724/1994, il titolo abilitativo in sanatoria e
il successivo certificato di agibilità, così come previsto dal comma
3, punto g);
2) per le domande in sanatoria, di cui alla l. n.
326/2003 e successive leggi regionali, vanno esibiti: la domanda di
sanatoria, l’attestato di versamento dell'oblazione e degli oneri
concessori, nonché il certificato di ammissibilità al condono edilizio
ovvero il certificato di assenza di vincoli ostativi al rilascio del
titolo stesso;
i) dichiarazione di impegno del richiedente a
liquidare l'onorario al perito, all'atto della consegna della perizia
tecnica o tecnico-estimativa;
j) preliminare di compravendita, da cui risulti
versato un acconto di almeno il 5% del prezzo pattuito;
3. La documentazione richiesta, dal presente articolo
e dal successivo può essere prodotta in carta semplice, ove il bollo
non sia previsto per legge.
ARTICOLO 8
1. La domanda di mutuo va corredata, oltre che dalla
documentazione prevista dall’ art 7, anche da quella indicata nei
commi successivi a seconda della categoria di riferimento:
a) per l’acquisto di un’unità abitativa di vecchia
costruzione:
1) eventuale copia conforme della concessione in
sanatoria, ovvero della domanda per l’ottenimento della predetta
concessione con gli attestati dei versamenti dell'oblazione e degli
oneri concessori, nonché la produzione di ogni altra documentazione
ritenuta necessaria dal perito;
2) per gli immobili costruiti prima del 1° settembre
1967, in luogo del certificato di abitabilità e della concessione
edilizia, è sufficiente la dichiarazione resa dal proprietario al
notaio al momento della stipula dell’atto, attestante che il
fabbricato, di cui fa parte la porzione immobiliare oggetto dell’atto
di compravendita, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre
1967.
b) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova
costruzione realizzata da un’ impresa:
1) dichiarazione del direttore dei lavori o del perito
che certifichi la categoria catastale attribuita/bile all’immobile;
2) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante
dell’impresa venditrice, che certifichi l’impegno alla preventiva
cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni
pregiudizievoli, gravanti sull’unità oggetto della concessione di
mutuo ipotecario, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 7, comma
2, lett. f);
c) per l’acquisto di un’unità abitativa di nuova
costruzione realizzata da una società cooperativa:
1) copia conforme dell’atto costitutivo e dello
statuto della cooperativa;
2) copia conforme autenticata della concessione
edilizia, in termini di validità, intestata alla cooperativa, in luogo
di quella richiesta all’art. 7, comma 2, lett. g);
3) dichiarazione del Presidente della cooperativa
attestante la qualità di socio assegnatario da parte dell’acquirente;
4) dichiarazione del Presidente della cooperativa,
attestante il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa
tra i soci e copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati
dal socio che richiede il finanziamento;
5) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante
della società venditrice che certifichi l’impegno al rispetto di
quanto richiesto dall’art.7, comma 2, lett. f), in tema di preventiva
cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni
pregiudizievoli, gravanti sull’unità oggetto della concessione di
mutuo ipotecario;
d) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente
dal patrimonio immobiliare di Enti Pubblici:
1) proposta di vendita dell’Ente e, ove prevista dal
regolamento dell’Ente venditore, richiesta di anticipo con allegata la
copia della ricevuta di pagamento;
2) in alternativa alla documentazione prevista
dall’art. 7, comma 2, lett. e) e g), e al certificato di attualità
catastale, può essere prodotta la dichiarazione dell’Ente venditore,
contenente in dettaglio l’importo del valore stimato dell’unita’
abitativa e delle eventuali pertinenze. Qualora i dati relativi al
valore non siano rilevabili è necessaria una perizia
tecnico-estimativa.
e) per l’acquisto di un’unità abitativa proveniente
dal patrimonio immobiliare di Enti tramite asta pubblica:
1) la relazione notarile preliminare, in cui il notaio
dichiari anche che l’unita’ abitativa e’ libera e immediatamente
disponibile;
2) in alternativa alla documentazione prevista
nell’art. 7, comma 2, lett. d) e g), e al certificato di attualità
catastale, può essere prodotta la dichiarazione dell’Ente venditore
contenente in dettaglio l’importo del valore stimato dell’unita’
abitativa e delle eventuali pertinenze. Qualora i dati relativi al
valore non siano rilevabili è necessaria una perizia
tecnico-estimativa;
f) per l’acquisto di un’unità abitativa tramite asta
giudiziaria:
1) copia autentica della procura speciale, rilasciata
dall'iscritto al notaio formalmente designato alla riscossione ed al
successivo versamento al tribunale della somma finanziata, con
completa definizione delle incombenze relative all'iscrizione
dell'ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto;
2) relazione preliminare del notaio, relativa
all'unità immobiliare e alle eventuali pertinenze, con attestazione
che su di esse e sul terreno su cui insistono, non gravano ulteriori
iscrizioni e/o trascrizioni oltre a quelle che hanno portato alla
vendita all'asta; la relazione deve, altresì, contenere dichiarazione
che l'unità abitativa è libera e, quindi, immediatamente disponibile.
Nella relazione il notaio deve indicare il valore da attribuire
all'unità abitativa, che deve essere pari a quello indicato nella
perizia depositata presso la cancelleria del tribunale. Per gli
acquisti da asta giudiziaria non è richiesta la perizia. Qualora la
perizia suddetta non contenga in dettaglio il valore stimato
dell'unità abitativa e delle eventuali pertinenze, è necessaria una
perizia tecnico-estimativa;
g) per l’estinzione di un mutuo contratto dal
venditore con aziende di credito per la costruzione, l’acquisto o la
ristrutturazione dell’immobile:
1) titolo di proprietà;
2) atto di finanziamento del mutuo contratto con
l’Istituto di credito completo della perizia sull’immobile;
3) attestazione della banca, relativa al residuo
debito da estinguere, completo di dichiarazione di disponibilità al
rilascio dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca da
presentare al momento del rogito.
h) per l’estinzione di un mutuo contratto
dall’iscritto con aziende di credito per la costruzione, l’acquisto o
la ristrutturazione dell’immobile adibito a prima casa:
1) atto di finanziamento del mutuo contratto con
l’Istituto di credito completo della perizia sull’immobile;
2) attestazione della banca, relativa al residuo
debito da estinguere, completo di dichiarazione di disponibilità al
rilascio dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca da
presentare al momento del rogito.
2, La domanda di mutuo relativa all’ ipotesi di cui al
comma 1 punti b) e c) va presentata quando l’immobile risulti
ultimato.
3. Le domande di mutui relative alle ipotesi di cui al
comma 1 punti e) ed f) sono accettate con riserva dalla competente
Direzione Provinciale, in attesa dell’esito della gara d’asta.